TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-04-10, n. 202400262
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Testo completo
Pubblicato il 10/04/2024
N. 00262/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00726/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 726 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati R V, D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Loano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio a Genova, via B. Bosco n. 31/4;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Loano prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stato disposto l'annullamento d'ufficio ex art. 19 e 21 nonies della L. 7 agosto 1990 n. 241 della DIA n. -OMISSIS-(prot. n. -OMISSIS-) e della CILA n. -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-), nonché di ogni altro atto ad esso antecedente, conseguente e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Loano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2024 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La ricorrente, proprietaria dell’immobile con destinazione a magazzino situato nel -OMISSIS-in -OMISSIS- ha presentato al Comune la DIA n. -OMISSIS-per effettuare le opere per la “ ristrutturazione edilizia con diversa distribuzione degli spazi interni e contestuale cambio di destinazione d’uso da locale di deposito ad abitazione ”.
2) In data -OMISSIS- sono stati iniziati i lavori i quali non sono stati completati entro il termine d’efficacia del titolo edilizio, sicché la ricorrente il -OMISSIS- ha presentato una CILA integrativa per il loro completamento, mancando mere opere interne di finitura.
3) Peraltro il Comune, in seguito alla presentazione della CILA ha adottato il provvedimento n. -OMISSIS- avente ad oggetto “ annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies comma 2-bis ” disponendo “ l’annullamento d’ufficio in autotutela ” della DIA e della CILA suddette “ ai sensi dell’art. 19 e dell’art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ”.
4) Il citato provvedimento ha rilevato in particolare che l’intervento in questione, avendo mutato la destinazione d’uso dell’immobile da magazzino ad abitazione, contrasterebbe con la normativa tecnica attuativa del P.r.g. relativa al -OMISSIS-(zona BA, assimilata alla zona A) il cui art. 13 prevede il “… divieto di mutamenti di destinazione d’uso incompatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell’edificio, di modifica dei connotati tipologici, funzionali ed architettonici …”.
5) L’oggetto del citato provvedimento ha richiamato il comma 2-bis dell’art. 21- nonies della