TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-07-21, n. 201407793

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-07-21, n. 201407793
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201407793
Data del deposito : 21 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09583/2013 REG.RIC.

N. 07793/2014 REG.PROV.COLL.

N. 09583/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9583 del 2013, proposto da:
Pasquale D'Anna, rappresentato e difeso dagli avv.ti C D e D C, con domicilio fissato ex lege presso la Segreteria di questo Tribunale in Roma, via Flaminia, n.189;

contro

Ministero della giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per l'esecuzione

del giudicato costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 23757/07.

Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 16 luglio 2014 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con la statuizione di cui in epigrafe il Ministero della giustizia, ai sensi della l. 24 marzo 2001, n. 89, veniva condannato a corrispondere una somma alla parte ricorrente a titolo di equo indennizzo.

Rappresentato che, nonostante il carattere definitivo della pronunzia e l’avvenuta notifica della stessa in formula esecutiva, l’amministrazione non ha provveduto all’adempimento del comando promanante dal titolo giudiziario, ha domandato parte ricorrente che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., l’adito giudice amministrativo:

- dichiari, in esecuzione della statuizione di cui sopra, l’obbligo del Ministero della giustizia di provvedere al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme dovute in forza del titolo giudiziario;

- disponga che a tanto provveda, pel caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta ;

- disponga la condanna del Ministero al ristoro del danno da violazione prolungata di diritti fondamentali della persona;

- disponga la condanna del Ministero per il danno da ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;

- condanni l’amministrazione alle spese di lite del presente giudizio, con attribuzione ai difensori antistatari.

Si è costituito in resistenza il Ministero della giustizia.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 16 luglio 2014, nel corso della quale parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito per l’accoglimento di tutte le domande formulate.

DIRITTO

1. Constatata la ritualità del gravame e la parziale fondatezza della pretesa con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente – atteso che, sulla base delle depositate evidenze documentali, e in ragione del comportamento processuale serbato dall’Amministrazione della giustizia, la statuizione indicata in epigrafe non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione – non può esimersi l’adito giudice amministrativo dal disporre l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame nei limiti di cui appresso.

2. In relazione alla domanda principale, ordina la Sezione che il Ministero della giustizia, nella persona del Ministro p.t. , provveda a dare piena ed integrale esecuzione al provvedimento giudiziale di cui in epigrafe e, per l’effetto, provveda alla corresponsione in favore della parte ricorrente di tutte le somme spettanti per effetto del titolo.

3. Va invece respinta la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento del danno da violazione prolungata di diritti fondamentali della persona, sia perché generica sia in quanto costituente un duplicato della domanda già favorevolmente delibata dalla statuizione posta in esecuzione e di quella avanzata nell’odierno gravame, di cui al punto immediatamente successivo.

4. In relazione alla domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento del danno di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. (“il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, … salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;
tale statuizione costituisce titolo esecutivo”), il Collegio deve rammentare che la giurisprudenza amministrativa ritiene ormai l’applicabilità dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. ai giudizi di ottemperanza relativi a titoli esecutivi giudiziali portanti l’obbligazione della pubblica amministrazione di pagare una somma di denaro, dando conseguentemente pieno ingresso nella fattispecie alla risarcibilità del danno da ritardo nell’adempimento delle obbligazioni in parola (C. Stato. A.P., 25 giugno 2014, n. 15).

Al riguardo, la Sezione ha già da tempo stabilito in relazione alla previsione di cui alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.:

a) che rispetto all’inadempimento dell’obbligazione di pagare una somma di denaro portato da titolo esecutivo giudiziale e in vista dell’applicazione dell’istituto di cui si discute, è concedibile all’amministrazione un termine di “tolleranza” di 6 mesi (art. 14, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, nella formulazione risultante dalle modifiche e integrazioni derivanti dall’art. 147 della l. 23 dicembre 2000, n. 388 e dal comma 3 dell'art. 44, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326), la cui decorrenza va individuata con riferimento alla data in cui il titolo giudiziale recante la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di indennizzo, munito della prescritta formula esecutiva, è stato notificato nei confronti dell’amministrazione soccombente;

b) che, scaduto tale semestre, nulla osta, anche in carenza di attualità di disponibilità di risorse finanziarie sul pertinente capitolo, alla condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno da ritardo in favore del creditore;

c) che la quantificazione del pregiudizio risarcibile può essere in via generale effettuata prendendo a fondamento il parametro, individuato dalla CEDU, dell’“interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali”;

d) che, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., non è ininfluente nella considerazione della misura del risarcimento la tempestiva attivazione da parte del creditore del rimedio dell’ottemperanza;

e) che, sussistendo positivamente le condizioni di cui alle lett. b) e d), detta misura – e, quindi, il tasso sopra individuato, da applicare sulla sorte capitale dovuta a titolo indennitario – dovrà essere indi corrisposta a titolo di risarcimento del danno da ritardo, a carico dell’amministrazione, a far tempo dalla notificazione del titolo giudiziario in forma esecutiva e fino all’effettivo soddisfacimento del credito.

Applicando tali coordinate al caso di specie, il Collegio ravvisa la sussistenza delle condizioni per condannare il Ministero della giustizia, nella persona del Ministro p.t. , al risarcimento del danno da ritardo in favore della parte ricorrente, che – alla stregua di quanto precedentemente osservato e fermo quanto immediatamente appresso – andrà quantificato dalla stessa amministrazione con riferimento ai parametri di determinazione appena indicati.

4.1. In particolare, in relazione al criterio di cui alla lett. d) appena detto, secondo cui, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., non è ininfluente nella considerazione della misura del risarcimento la tempestiva attivazione da parte del creditore del rimedio dell’ottemperanza, rileva il Collegio che la statuizione giudiziale posta oggi in esecuzione è stata notificata in forma esecutiva al domicilio reale dell’amministrazione nel corso del febbraio 2008, mentre l’odierno mezzo giudiziale è stato notificato soltanto nel corso dell’ottobre 2013.

E’, pertanto, tale ultima data di notifica che rileva ai fini della decorrenza del risarcimento in parola.

5. Quanto al restante, il Collegio nomina, fin da ora, un commissario ad acta , che provvederà – una volta decorso il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento, nello stesso termine, delle somme indicate in narrativa, alle quali dovrà essere altresì aggiunto l’importo dovuto per il danno da ritardo, giusta quanto precedentemente stabilito.

Il predetto organo commissariale viene nominato nella persona del responsabile dell’Ufficio X della Direzione centrale dei servizi del tesoro del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze, ritenendosi opportuno che il commissario ad acta abbia una conoscenza diretta della gestione del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze.

Tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della legge Pinto, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’economia e delle finanze.

6. Le spese di lite, liquidate equitativamente come da dispositivo, sono poste a carico dell’Amministrazione della giustizia.

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