TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-04-15, n. 201900209
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Testo completo
Pubblicato il 15/04/2019
N. 00209/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00485/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 485 del 2009, proposto da
D M s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F M J, con domicilio eletto presso il suo lo studio in Ancona, via Villafranca, 4;
contro
Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P C, con domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile, non costituito in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;
nei confronti
Ditta Brandoni s.r.l. e Ditta Silver s.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della nota del Segretario Generale della Giunta regionale in data 10 marzo 2009, prot. n. 0140543, avente ad oggetto “ Art. 4, comma 4, ordinanza n. 3548/2006. Contributi per favorire l’immediata ripresa delle attività produttive gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali. Questioni concernenti le imprese dotate di polizza assicurativa per calamità naturali ”;
- della nota regionale prot. n. 0193678 del 6 aprile 2009;
- della nota regionale prot. n. 0093861 del 14 maggio 2007, nella parte in cui non prevede che il contributo ex art. 4 O.P.C.M. n. 3548 ss. mod. debba essere riconosciuto e concesso per la parte di danno non coperta da garanzia assicurativa (per applicazione di franchigie assicurative) e nella parte in cui non tiene conto che l'indennizzo assicurativo da detrarre dal contributo erogabile debba essere considerato al netto delle imposte;
- della nota del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, datata 6 luglio 2007, prot. DPC/CG/0040526, contenente il diniego alle richieste avanzate dal Presidente della Regione Marche con propria nota del 14 maggio 2007 prot. 0093861;
- nota regionale del 25 settembre 2008, prot. n. 0535469, nella parte in cui richiede al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri la sola rideterminazione concessione di contributo ex art. 4 O.P.C.M. n. 3548 ss. mod. a vantaggio di imprese danneggiate da evento alluvionale del settembre 2006 mediante detrazione della fiscalità sull'indennizzo assicurativo percepito, dunque nella parte in cui non riconosce il contributo per la parte di danno non coperta da garanzia assicurativa giusta applicazione di franchigie assicurative;
- nota del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio del Ministri, datata 25 novembre 2008, prot. n. DPC/CG/0075729, a firma del Capo Dipartimento della Protezione Civile, contenente il diniego alle richieste avanzate dal Presidente della Regione Marche con propria nota del 25 settembre 2008, prot. 0535469;
- Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007 e n. 3642 del 16 gennaio 2008;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Marche nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006, con D.P.C.M. del 22 settembre 2006 è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.