TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-06-27, n. 202400570
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Pubblicato il 27/06/2024
N. 00570/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00801/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 801 del 2022, proposto da P B, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona Lodi e Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia;
per l'annullamento
- dell'ordine di sospensione dei lavori, emesso dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova, prot. n. 8905 class. 34.64.04 — Fasc. MN-14/123, comunicato al ricorrente il 20 settembre 2022,
- nonché di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona Lodi e Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 la dott.ssa M D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è proprietario dal 2019 di un immobile paesaggisticamente vincolato sito in Castel d'Ario (MN).
2. Nel corso del 2021 ha avviato le pratiche per poter procedere alla ristrutturazione del bene e, dopo aver ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, ha avviato i lavori nel mese di maggio 2022 che sono, però, stati sospesi a settembre 2022 con il provvedimento impugnato dalla locale Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio la quale, durante un sopralluogo, aveva accertato che il ricorrente stava asportando alcuni elementi decorativi presenti sulla facciata dell'immobile senza l’autorizzazione prescritta dall’art. 50, I comma, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che sancisce espressamente che « è vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici esposti o non alla pubblica vista ».