TAR Trento, sez. I, sentenza 2020-02-27, n. 202000035
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Pubblicato il 27/02/2020
N. 00035/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00123/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 123 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato F M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Avv. F M B in Trento, piazza Mosna n. 8;
contro
Ministero dell'Interno, Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, Questura di Trento, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Trento, largo Porta Nuova, 9;
nei confronti
-OMISSIS-non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Commissario del Governo per la Provincia di Trento -OMISSIS-all’odierna ricorrente, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico dalla medesima proposto nei confronti del provvedimento del Questore di Trento dell’ 11.01.2019, contenente un ammonimento orale, formulato a sensi dell'art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito nella l. 23 aprile 2009, n. 38, nonché del provvedimento di ammonimento orale emesso in data 11.01.2019 dal Questore di Trento e dell'allegato verbale di ammonimento notificato in data 14.02.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento e della Questura di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 20 febbraio 2020 il Consigliere Cecilia Ambrosi e uditi per le parti i difensori: avvocato F M B per la parte ricorrente e avvocato dello Stato Davide Volpe, per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La dottoressa -OMISSIS- - odierna ricorrente - intratteneva dal 2013 una relazione con il signor -OMISSIS-, dapprima amicale e successivamente, a partire dalla primavera dell'anno 2014, sentimentale. Nel luglio 2014 la ricorrente, asseritamente anche su pressione del medesimo -OMISSIS-, -OMISSIS-: evento, questo, che le provocava successivi esiti rilevanti di tipo fisico e psicologico. La relazione sentimentale si interrompeva nel settembre 2014 e proseguiva una frequentazione - personale e/o con messaggi e chiamate - sino ad aprile 2015.
Nel frattempo il -OMISSIS- instaurava una relazione sentimentale con altra persona, -OMISSIS-.
2. Su richiesta del signor -OMISSIS- del 15 giugno 2018, nei confronti della dottoressa -OMISSIS- in data 11 gennaio 2019 è stato emesso un atto di ammonimento (allegato al verbale di ammonimento orale del 14 febbraio 2019) ai sensi dell’articolo 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella l. 23 aprile 2009, n. 38, preceduto da comunicazione di avvio del procedimento del 20 luglio 2018, notificata in data 8 ottobre 2018 e dalla presentazione da parte della ricorrente di osservazioni con nota del 28 ottobre 2018.
Nel testo dell’ammonimento rivolto alla -OMISSIS- si legge che tale provvedimento è stato assunto “per il reiterato comportamento persecutorio attuato” dall’attuale ricorrente “nei confronti del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, … consistente in molestie mediante invio di messaggi sms contenenti minacce, visite improvvise a casa del richiedente, rivelazione (di) notizie carattere personale e riservato ai familiari dello stesso, visita sul luogo di lavoro della moglie (in gravidanza) del predetto, intrusione sul posto di lavoro del richiedente, minacce di suicidio, tentativi di comunicare con il medesimo mediante account temporanei, recapito a mano di corrispondenza e omaggi floreali a casa del predetto. Comportamento che ha inequivocabilmente causato in -OMISSIS-un perdurante stato d’ansia e timore per la propria incolumità e l’ha costretto ad un cambiamento radicale delle proprie abitudini”.
In dipendenza di tutto ciò, la medesima -OMISSIS- è stata conseguentemente “ammonita dal porre in essere ulteriori analoghi comportamenti persecutori nei confronti del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-” , essendo “attivo nel territorio provinciale il programma “Cambiamenti” , un’azione del progetto R.O.S.A. (Rete Operativa Servizi Antiviolenza) con numero riservato … al quale il predetto può rivolgersi” ;contestualmente la -OMISSIS- è stata altresì avvisata “che qualora continui a mantenere comportamenti analoghi a quelli che hanno determinato” la soprariportata ammonizione, “sarà deferita alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 612-bis c.p.” (Atti persecutori, reato punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi, con pena aumentata nell’ipotesi in cui sia commesso - tra l’altro - “da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa” ovvero con aumento fino alla metà della pena predetta “se il fatto è commesso” , tra l’altro, “a danno di una donna in stato di gravidanza” ) “indipendentemente da un eventuale atto di querela, attesa la procedibilità d’ufficio del medesimo delitto nei confronti dei soggetti ammoniti” .
3. L’attuale ricorrente ha successivamente presentato ricorso gerarchico, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 1 e ss. del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, al Commissario del Governo per la Provincia di Trento con nota del 15 marzo 2019, cui ha fatto seguito la richiesta di accesso agli atti e l’audizione dell’interessata il 14 maggio 2019. Il ricorso è stato respinto con decreto del Commissario del Governo del 22 maggio 2019.
L’autorità gerarchicamente sovraordinata ha “considerata … la documentazione prodotta dalla Signora -OMISSIS- in occasione dell’audizione personale svoltasi presso questo Ufficio il 14 maggio u.s.” e, con riguardo al procedimento precedentemente svoltosi presso la Questura, ha rilevato che “è risultata soddisfatta la garanzia di partecipazione della ricorrente destinataria della comunicazione di avvio del procedimento con facoltà di prendere visione degli atti e formulare memorie difensive;facoltà di cui la stessa” -OMISSIS- “si è avvalsa”.
Lo stesso Commissario di Governo ha inoltre evidenziato “che il provvedimento impugnato” in sede gerarchica “ha natura preventiva, tesa a conferire al Questore il potere di indurre la ricorrente a desistere dal commettere ulteriori atti persecutori nei confronti della parte offesa” ,
Posto ciò, la reiezione del gravame presentato in sede amministrativa dalla -OMISSIS- è stata segnatamente motivata dalle considerazioni “che dall’istruttoria della Questura di Trento il comportamento tenuto dalla ricorrente, consistente in ripetuti messaggi anche attraverso i social , con minacce dirette a -OMISSIS- oltre che alla moglie dello stesso e con l’episodio di inseguimento in macchina che ha indotto la parte lesa a sollecitare l’intervento dei Carabinieri di -OMISSIS- (vedasi verbale in data 17 aprile 2015) risultano aver avuto riscontro dalle testimonianze rese da persone informate sui fatti ed indicate nel provvedimento impugnato;… che per quanto sopra la stessa Autorità procedente ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dal Signor -OMISSIS- -OMISSIS-;… che nel giugno 2018 la Signora -OMISSIS- ha inviato ai genitori dell’interessato una lettera con un mazzo di fiori, dal contenuto piuttosto “inquietante” , rivelando notizie riservate di carattere personale” .
Il Commissario di Governo ha – altresì – in tal senso “valutato che il comportamento persecutorio descritto ha causato al predetto” -OMISSIS- “ed alla sua famiglia una situazione di forte disagio e valutati i numerosi e ripetuti tentativi attuati dalla -OMISSIS- per cercare di instaurare un canale di comunicazione mediante account temporanei, creando un timore nella parte lesa e per l’incolumità dei suoi familiari, costringendoli quindi a cambiare le loro abitudini quotidiane”, e ha “ritenuto pertanto che i comportamenti ascritti integrano la fattispecie degli atti persecutori” e, in dipendenza di ciò, “legittimo il provvedimento impugnato e di conseguenza che il ricorso di che trattasi debba essere respinto” .
4. Con l'odierno ricorso la dottoressa -OMISSIS-, previa richiesta istruttoria intesa a far produrre tutta la documentazione depositata sia presso la Questura che presso il Commissariato del Governo in sede di ricorso, nonché tutta la corrispondenza intercorsa tra di lei e la Questura successivamente alla proposizione del ricorso, chiede l’annullamento dell'atto di rigetto del ricorso gerarchico del Commissario del Governo e dell’atto di ammonimento del Questore, come in epigrafe indicati, lamentando le seguenti doglianze.
“ A) Con riferimento al gravato provvedimento del Commissario del Governo per la Provincia di Trento: 1) Violazione di legge (art. 5 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199) ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento della realtà, illogicità manifesta e carenza assoluta di motivazione ”. Secondo la prospettazione della ricorrente l’atto è affetto da carenza motivazionale poiché ancorato ad una realtà storica inesistente, sulla base di fatti neppure esattamente allegati, con evidenti deficit istruttori e conseguente travisamento della realtà a seguito anche della valutazione degli elementi in un'ottica unidirezionale. Inoltre non è stato considerato l’apporto collaborativo fornito, costituito da articolate note che non sono state esaminate, mentre vi è stata violazione dei diritti partecipativi, ai sensi dell'articolo 10 della l. 7 agosto 1990, n. 241, poiché nella fase anteriore alla conclusione del procedimento amministrativo non sono stati sottoposti alla ricorrente tutti gli elementi ulteriori e le nuove allegazioni formulate al Questore dal signor -OMISSIS-, in data novembre 2018. Non sono stati - altresì - rispettati i termini per assicurarle un'adeguata partecipazione;l'istruttoria si è svolta in maniera unidirezionale mediante audizioni delle sole parti vicine al signor -OMISSIS- e non di altri testimoni a favore della ricorrente;non è stato rispettato il termine del procedimento;vi è stato un complessivo travisamento della realtà non riconsiderata alla luce delle osservazioni e ricostruzioni attentamente formulate dalla ricorrente. Vi è violazione dell'articolo 5, comma secondo, del d.p.r. n. 1199 del 1971: manca infatti la motivazione della reiezione del ricorso ed in specifico l’analisi delle ragioni di censura prospettate dalla ricorrente e delle motivazioni che non ne consentivano l'accoglimento mentre, al contrario, la motivazione del rigetto del ricorso è appiattita sulle argomentazioni evidenziate dal Questore. Ciò è comprovato da quanto accaduto in sede di audizione personale effettuata il 14 maggio 2019, che la ricorrente ha dovuto registrare e poi trascrivere, stante l’omessa verbalizzazione, dalla quale è emerso che il Commissariato del Governo nemmeno disponeva del ricorso né della documentazione a corredo che era rimasta in capo al Questore, come emerge dagli errori di fatto evidenziati negli atti (ad esempio la confusione dei nomi degli avvocati, rispettivamente della ricorrente del controinteressato);nella medesima occasione è emersa l’assoluta irrilevanza dell’audizione stessa e la sostanziale inutilità del rimedio del gravame gerarchico, essendo il Commissario sostanzialmente già orientato a confermare le ragioni del Questore.
Sempre con riguardo alla decisione del Commissario del Governo, si deduce: “2) L'erronea applicazione di legge (art. 8 del d.l. n. 11 del 2009 convertito nella l. n. 38 del 2009) ed ancora eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e carenza di motivazione sotto diverso profilo ”. Secondo quanto rappresentato dalla ricorrente, la carenza motivazionale e l'appiattimento dell'istruttoria sulle risultanze di quella esperita dalla Questura non ha permesso al Commissario del Governo di valutare la rilevanza delle condotte della ricorrente ai sensi dell'articolo 8 del d.l. n. 11 del 2009 convertito in l. n. 38 del 2009, mancando una valutazione delle ragioni che avrebbe permesso di evidenziare l'insussistenza di fatti rilevanti agli effetti del citato articolo 8. Vi è stata la lesione delle prerogative della ricorrente, che non ha potuto partecipare alle ulteriori acquisizioni successive al deposito delle osservazioni 29.10.2018. Il Commissario del Governo ha fatto un’erronea applicazione del disposto normativo menzionato: infatti il presupposto per l'adozione dell'atto di carattere preventivo è individuabile nella sussistenza di condotte reiterate tali da cagionare “ un perdurante e grave stato di ansia e di paura ovvero da costringere la persona molestata ad alterare le proprie abitudini di vita o da ingenerare nella stessa un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ”, ma situazioni di tale sorta non si sono realizzate nella fattispecie oggetto di odierno scrutinio, in quanto i fatti erroneamente ritenuti rilevanti sono risalenti a quasi tre anni e mezzo prima dell'adozione del provvedimento di ammonimento e susseguiti da episodi successivi del 2018 che devono connotarsi come comportamenti isolati, estranei a un contenuto di c.d. stalking e – pertanto - non idonei per sé stanti a produrre il perdurante e grave stato di ansia e di paura previsto dalla norma. In tale situazione era necessaria l'esplicitazione delle ragioni per cui si ritenevano sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di ammonimento, soprattutto alla luce delle contestazioni formulate.
B) Con riferimento al provvedimento di ammonimento del Questore di Trento: la dottoressa -OMISSIS- si duole di “ violazione di legge (artt. 3, 7 e 10 della l. n. 241 del 1990 e art. 8 della l. n. 38 del 2009) nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento della realtà, illogicità manifesta, carenza di motivazione ”. Vengono qui proposte le motivazioni già avanzate nel ricorso gerarchico in ordine al provvedimento di ammonimento emesso dal Questore, in particolare quanto alla violazione degli articoli 7 e 10 della l. n. 241 del 1990. Secondo la tesi della ricorrente il Questore ha considerato nuovi elementi di fatto (quelli indicati in forma analitica nel ricorso gerarchico) successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento e alla presentazione delle osservazioni del 29.10.2018 della dottoressa -OMISSIS- senza renderne la stessa edotta, con conseguente inibizione di qualsivoglia contraddittorio rispetto agli stessi. In definitiva, la ricorrente lamenta la violazione del principio partecipativo, trattandosi di nuovi elementi di fatto idonei a spostare il quadro indiziario che dovevano essere sottoposti al contraddittorio, e ciò con particolare riferimento a quelli di seguito elencati: alla seconda versione dei fatti prodotta il 12.11.2018 dal signor -OMISSIS- e all’ulteriore integrazione dell'originale istanza di ammonimento del mese di giugno del 2018 prodotta il 27.11.2018, alle risultanze delle deposizioni acquisite nel mese di gennaio dell'anno 2019 (riferibili ai genitori, fratello e coniuge dell'istante), atti tutti non comunicati preventivamente alla dottoressa -OMISSIS-. Inoltre l’atto è affetto da carenza motivazionale, rilevante anche sotto il profilo della violazione dell'articolo 3 della l. n. 241 del 1990, per non avere il Questore minimamente dimostrato la valutazione delle osservazioni difensive presentate dalla ricorrente il 29.10.2018. Manca una compiuta istruttoria secondo quanto previsto dall'articolo 8 del d.l. n. 11 del 2009, convertito nella l. n. 38 del 2009, in quanto non è stata acquisita la versione di tutti coloro che sarebbero stati in grado di riferire in merito ai fatti: tutti gli elementi indiziari sono stati acquisiti dal soggetto richiedente o dai suoi familiari e coniuge, con l'espressione di un’istruttoria unidirezionale che non può, quindi, ritenersi completa in mancanza dell’audizione di persone diverse dal soggetto ammonito e dalla vittima. Inoltre, dagli elementi cognitivi assunti, sempre alla luce della tesi formulata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, non è possibile desumere un comportamento persecutorio gravemente minaccioso posto in essere da parte del soggetto potenzialmente destinatario dell'ammonimento che possa degenerare e rivelarsi idoneo ad ingenerare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura. Le condotte della dottoressa -OMISSIS-, ove correttamente valutate alla luce delle controdeduzioni, sarebbero risultate totalmente prive della finalità persecutoria e gravemente minacciosa di cui all'articolo 8 più volte citato, stante anche il rilevante decorso di tempo tra gli originari comportamenti e le singole lettere inoltrate nella prima metà dell'anno 2018, prive di qualsivoglia funzione e rilievo rispetto alla reiterazione di condotte rilevanti. E’ infine carente la motivazione, in quanto i fatti allegati sono stati valutati senza tener conto della corretta prospettazione della ricorrente relativa alla contesto delle condotte e dei rapporti effettivamente intercorsi con il signor -OMISSIS- e dallo stesso occultati ai familiari ed alla partner ;non è stato esplicitato perché sono state valorizzate le sole deposizioni fornite da persone legate da vincoli parentali e/o di coniugio con lo stesso -OMISSIS-, omettendo l'audizione di ulteriori persone informate sui fatti come individuabili alla luce delle osservazioni formulate dalla odierna ricorrente; non è stato chiarito perché si è valorizzata esclusivamente l’isolata condotta consistente nell’invio delle lettere di giugno del 2018, a distanza di più di tre anni e mezzo delle precedenti condotte risalenti al 2015, mentre allo stato è invece comprovato un mero approccio di sospetto.
5. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, per resistere al ricorso chiedendone il rigetto perché infondato. Il Questore ha esercitato in maniera del tutto congrua il proprio potere ampiamente discrezionale, alla luce dei fatti come dettagliatamente evidenziati nel provvedimento e in buona sostanza non smentiti dalla ricorrente, assicurando alla medesima l’ampio esercizio del diritto di partecipazione, mediante il deposito di plurime osservazioni. Anche in sede di ricorso gerarchico è stata operata una rinnovata ed autonoma valutazione del fatti interpretati alla luce della normativa di riferimento, non potendosi ravvisare alcun difetto di motivazione poiché il Commissario del Governo ha verificato il rispetto dei principi che governano l’esercizio del potere de quo da parte del Questore e le ragioni a sostegno del relativo provvedimento, ancorché sinteticamente esposte anche per relationem , tenuto conto che nei provvedimenti di secondo grado non vi è un obbligo di puntuale pronuncia su tutti i punti analiticamente esposti. Non sussiste neppure la lamentata carenza partecipativa dell’interessata, al contrario ampiamente assicurata attraverso il diritto di accesso, l’ampia produzione scritta e l’audizione personale.
6. Nel corso del giudizio la ricorrente ha prodotto memoria di replica al fine di confutare le argomentazioni della difesa erariale, insistendo sulle doglianze già versate nel ricorso introduttivo.
7. All’odierna pubblica udienza il Presidente del Collegio, visto l’art. 87, comma 1, c.p.a. come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera s), n. 1 del d.lgs 15 novembre 2011, n. 195;