TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-11-06, n. 202301396

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-11-06, n. 202301396
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202301396
Data del deposito : 6 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/11/2023

N. 01396/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00106/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 106 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;



contro

Ministero dell'Interno, Questura di Cosenza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;



per l'annullamento

del decreto del Questore di Cosenza del -OMISSIS- di rigetto rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Cosenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1-Con atto notificato l’8.1.2020 e depositato il 28.1.2020-OMISSIS- ha esposto:

-) in data -OMISSIS- la Questura di Cosenza gli trasmetteva comunicazione di avvio di procedimento di rigetto del rinnovo di porto di fucile per uso caccia per asserite “ vicissitudini e controindicate frequentazioni da parte di un Suo congiunto convivente che destano preoccupazione ai fini di un titolo di polizia in materia di armi ”;

-) con decreto datato -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, il Questore della Provincia di Cosenza, ribadendo le circostanze già riportate nel citato preavviso di diniego e ritenuto di non accogliere le osservazioni difensive dell’interessato, rigettava la predetta istanza.

2-Avverso detto provvedimento viene presentata impugnazione per i seguenti motivi:

1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 43 della legge 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii. - Eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento del fine.

2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110 - Eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento del fine.

Il ricorrente deduce inidoneità dei fatti e delle circostanze poste a sostegno dell’impugnato decreto ad ingenerare serie perplessità sulla sua affidabilità sull’accorto ed appropriato uso delle armi, osservando che:

-) egli non ha mai riportato condanne per alcuna fattispecie di reato, né ha subito alcun processo o è mai stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza personale, mentre, di contro, è in possesso del porto d’armi all’incirca dal 1989, con autorizzazione sempre rinnovata, da ultimo nel 2013;

-) è esente da mende è anche il congiunto convivente dell’odierno ricorrente cui fa riferimento il provvedimento impugnato –ossia il -OMISSIS-, come risulta da casellario giudiziale e da certificato dei carichi pendenti del -OMISSIS-;

-) è irrilevante e risalente l’unico fatto riferibile a quest’ultimo, ossia il deferimento per violazione del codice della strada, avvenuto nel -OMISSIS-, allorquando lo stesso venne fermato alla guida di un motociclo privo di copertura assicurativa, peraltro non ostativo al rinnovo avvenuto nel giugno 2013;

-) parimenti risalente è l’ulteriore elemento controindicativo, ossia il controllo del medesimo figlio avvenuto nell’anno 2006;

-) irrilevante altresì sarebbe l’ulteriore elemento ostativo costituito dal controllo, da parte dei Carabinieri di-OMISSIS- nel -OMISSIS-, del medesimo figlio con persona deferita per ricettazione;

-) in sostanza, il decreto impugnato imputerebbe al ricorrente presunte condotte antigiuridiche di soggetti terzi, di scarsa portata e in massima parte risalenti, inidonee ad ingenerare dubbi sull’incapacità di abusare delle armi, mentre, quando al figlio, non è dato desumere, da quanto considerato, l’esistenza di frequentazioni ma, al più, di occasioni isolati e risalenti occasioni, laddove il figlio del ricorrente si trovava in macchina non con pregiudicati ma con semplici conoscenti, dei cui precedenti penali non è provato che egli fosse a conoscenza.

-) d’altronde, l’aver l’amministrazione inviato una comunicazione di avvio del procedimento denoterebbe l’assenza di situazioni di particolare urgenza e pericolo.

3- Il 30.1.2020 si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.

4- Alla camera di consiglio del 12.2.2020, con ordinanza n. -OMISSIS- è stata rigettata l’istanza cautelare.

5- Il 21.4.2020 il ricorrente si è costituito con nuovo difensore.

6- In vista della trattazione del merito, il 31.8.2023 il Ministero dell’Interno ha depositato memoria.

7- All’udienza pubblica del 18.10.2020 il ricorso è stato spedito in decisione.



DIRITTO

8- Il ricorso è infondato.

9- I motivi possono essere scrutinati congiuntamente in quanto tra loro connessi.

10- Giova preliminarmente richiamare l'assetto normativo delle autorizzazioni di polizia, in particolare il porto d'armi, come concretato dalla giurisprudenza, per quanto di rilevante in questa sede:

-) per costante giurisprudenza di prime e seconde cure, la possibilità di detenere armi è un'ipotesi assolutamente eccezionale nel nostro sistema giuridico: "nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità

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