TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-03-26, n. 202401093
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Testo completo
Pubblicato il 26/03/2024
N. 01093/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01259/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1259 del 2023, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Campobello di Mazara, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato K Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 184;
per l'annullamento
- dell’ordinanza dirigenziale di demolizione -OMISSIS- del Comune di Campobello di Mazara avente a oggetto “Demolizione opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi di opere edilizie abusive realizzate su un fabbricato sito in Campobello di Mazara -OMISSIS- annotato in catasto al -OMISSIS-”;
- della nota di trasmissione del 1/6/2023 dell’ordinanza dirigenziale di demolizione -OMISSIS-;
- del parere prot-OMISSIS-della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani;
- della nota prot.-OMISSIS- della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune di Campobello di Mazara;
Visto l’atto di formale costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani;
Vista l’ordinanza collegiale cautelare -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023, i difensori delle parti, presenti così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
A. Con atto notificato il 31 luglio 2023 e depositato il giorno 29 agosto seguente, il ricorrente in epigrafe, in qualità di proprietario dell’immobile ubicato nella zona urbanistica “A1-zona del centro storico” del p.r.g. vigente del Comune di Campobello di Mazara ha impugnato, al fine dell’annullamento, previa sospensione cautelare, l’ordinanza dirigenziale -OMISSIS- (comunicata il 1° giugno seguente) del Comune di Campobello di Mazara avente ad oggetto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, riguardanti le opere edilizie realizzate sul fabbricato sito in-OMISSIS- in catasto al -OMISSIS-.
Il ricorrente ha premesso in fatto:
- di avere presentato al Comune di Campobello di Mazara, il 25 novembre 2021, tramite l’apposita piattaforma telematica, la SCIA per i lavori di manutenzione straordinaria e modifiche al prospetto del predetto immobile, consistenti nella sostituzione della copertura in lamierino zincato ondulato del vano soggiorno esistente dal 1954, collocata nel 1983, con una nuova copertura in legno e tegole canadesi; la sostituzione di un infisso esistente, la collocazione di 3 nuovi infissi in legno sulle aperture da realizzare sul prospetto fronte-OMISSIS- e le opere di rifinitura degli intonaci ;
- di avere modificato, in data 22 aprile 2022, il progetto originario oggetto della SCIA, su indicazione della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani, prevedendo la sostituzione della copertura in lamiera ondulata con “coppi siciliani”;
- che la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani, con parere prot. -OMISSIS-ha assentito alla realizzazione delle opere oggetto della SCIA del 25 novembre 2021 ponendo delle condizioni, tra le quali quella secondo cui “ la tettoia in lamierino, non riscontrabile nelle foto trasmesse, collocata sicuramente in tempi successivi alla realizzazione del fabbricato con materiali totalmente estranei alla tipologia del fabbricato in questione, perché ubicata in prossimità dei fronti della via e della piazza, risulterebbe eccessivamente visibile e come già descritto, estranea alla tipologia costruttiva del manufatto da tutelare, pertanto la stessa dovrà essere rimossa e non sostituita ”
- che in data 17 giugno 2022, il Comune di Campobello di Mazara ha disposto la chiusura positiva della SCIA n. -OMISSIS- alle condizioni espresse dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani con il parere prot. -OMISSIS-cui ha fatto seguito, in data 26 luglio 2022, la comunicazione di avvio dei lavori.
Le opere abusive asseritamente realizzate in assenza di permesso di costruire e in violazione del parere reso dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA di Trapani, -OMISSIS- così come si legge nella motivazione dell’ordinanza impugnata, consistono: “ nella sostituzione della copertura in lamierino con una tettoia con travi in legno, tavolato e copertura in coppi siciliani, sopraelevazione del muro prospiciente la -OMISSIS- con relativa apertura di tre finestre, e la realizzazione di un cordolo in cemento armato sui muri perimetrali dove sono stati annegate le staffe per l’alloggio delle travi. Il tutto ha generato un vano utile delle seguenti dimensioni m. 3,80 x 6,56 ed una altezza di m. 3,45 al colmo e m. 2,85 alla gronda ”.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’atto impugnato per i motivi di:
1. “ Violazione e falsa applicazione degli artt.10, 22, 31 DPR n. 380/2001; Violazione e falsa dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento di fatti e atti, difetto di istruttoria, arbitrarietà ” poiché il vano di cui è contestata l’abusività sarebbe stato realizzato nell’anno 1860, con la funzione di vano magazzino (c.d. “tetto morto”) e sarebbe rimasto inalterato fino all’anno 1954 quando sarebbe stato trasformato in un vano soggiorno a seguito di una ristrutturazione dell’intero immobile precedente all’approvazione del primo PRG del Comune di Campobello di Mazara; tale situazione di fatto sarebbe rimasta immutata fino al rilascio dell’autorizzazione edilizia -OMISSIS-per la provvisoria copertura con lastre di lamierino zincato: pertanto, l’intervento di sostituzione della copertura non rientrerebbe tra quelli per i quali l’art. 10 del DPR n. 380/2001 impone il previo rilascio del permesso di costruire bensì nella fattispecie della manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del DPR n. 380/2001, realizzabile mediante SCIA ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a) del medesimo DPR n.380/2001 secondo il quale: “ Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, […] a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora