TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-09-27, n. 202400956

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-09-27, n. 202400956
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400956
Data del deposito : 27 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2024

N. 00956/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00821/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 821 del 2024, proposto da F F, rappresentata e difesa dagli avvocati P C e L L, con domicilio come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio P C in Torino, via Morgari, 31;

contro

Comune di Chieri, non costituito in giudizio;

nei confronti

G C, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’atto di proclamazione degli eletti del 12 giugno 2024 alla carica di Consiglieri comunali per il Comune di Chieri a seguito delle consultazioni elettorali amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Chieri tenutesi in data 8-9 giugno 2024, nella parte concernente la lista n. 14 Fratelli d’Italia G M, nella quale la ricorrente, quarta nella graduatoria, non rientra nella terna dei Consiglieri assegnati a Fratelli d’Italia;
delle operazioni di scrutinio relative ai seggi indicati nelle conclusioni del presente ricorso, nella parte in cui sia stato attribuito alla ricorrente un numero inferiore di preferenze rispetto a quelle effettivamente espresse dagli elettori e registrate nelle tabelle di scrutinio, con conseguente riconteggio dei voti espressi dai suddetti elettori;
per la correzione della graduatoria dei candidati al Consiglio comunale della lista “Fratelli d’Italia G M” e del risultato elettorale oggetto del presente ricorso;
di tutti gli atti antecedenti, prodromici, consequenziali o comunque connessi al relativo procedimento

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2024 il dott. A M e uditi per la ricorrente i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La Sig.ra Federica F ha partecipato alle elezioni amministrative del Comune di Chieri, del 8 e 9 giugno 2024, come candidata alla carica di consigliere comunale per la lista n. 14 " Fratelli d’Italia G M ".



2. All’esito dello scrutinio ella è risultata prima dei non eletti della propria lista, collocandosi al quarto posto in graduatoria, con sessantuno voti di preferenza;
sei in meno del controinteressato Geom. G C, classificatosi terzo nella medesima graduatoria e proclamato eletto.



3. Con l’odierno ricorso ex art. 130 cod. proc. amm., la deducente chiede l’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti del 12 giugno 2024 e delle sottostanti operazioni di scrutinio, nella parte in cui l’hanno collocata in quarta posizione nella graduatoria della lista n. 14, fuori dalla terna dei seggi assegnati alla compagine “ Fratelli d’Italia G M ”, e la conseguente correzione del risultato elettorale.



4. L’impugnativa è affidata a due ragioni di doglianza.

Con la prima la ricorrente lamenta irregolarità nella compilazione dei verbali sezionali, deducendo, in specie, che in alcuni (riguardanti le sezioni nn. 6, 11, 19, 21, 25 e 26) non è indicato il totale dei voti di lista validi, in altri (relativi alle sezioni nn. 18, 27 e 33) è omesso il totale delle preferenze, in altri ancora (concernenti le sezioni nn. 30 e 35) risultano mancanti entrambi i dati.

Con la seconda censura la stessa deduce che, per errore materiale nella trascrizione dei risultati, non sarebbero stati conteggiati in suo favore trentaquattro voti di preferenza, così ripartiti: un voto di preferenza per ognuna delle sezioni nn. 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 22, 32 e 33;
due per ciascuna delle sezioni nn. 2, 13, 15, 18 e 29;
quattro per ognuna delle sezioni nn. 25 e 26;
sei nella sezione n. 30.



5. Al ricorso è allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rappresentante di lista, Sig. R P, attestante irregolarità nelle operazioni espletate presso le sezioni nn. 20 e 33 (doc. 44 di parte ricorrente). L’esponente ha prodotto, inoltre, le copie per estratto di tutti i verbali sezionali, limitatamente ai risultati della lista n. 14, e la copia completa del verbale dell’ufficio centrale con gli allegati, tra i quali, per quanto d’interesse: il prospetto dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni elettorali nonché quelli relativi ai voti di preferenza, distinti per sezione, della lista n. 14 (nel suo insieme) e dei singoli candidati della medesima (docc. 39-41 di parte ricorrente).



6. A fini istruttori la ricorrente ha chiesto, altresì, di disporre verificazione sulle schede elettorali, mediante riconteggio dei voti conseguiti dalla lista " Fratelli d’Italia G M " nelle diciotto sezioni innanzi indicate.



7. In esito a decreto presidenziale di fissazione di udienza n. 162 del 15 luglio 2024, il 23 luglio 2024 l’esponente ha notificato il ricorso e il decreto in via telematica al Comune di Chieri, presso indirizzo pec presente sul registro IPA, e al controinteressato Geom. Contarino, presso indirizzo pec estratto dall’indice INI-PEC. Nessuna delle parti intimate si è costituita in giudizio.

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