TAR Genova, sez. II, sentenza 2022-12-09, n. 202201059
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Pubblicato il 09/12/2022
N. 01059/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01301/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1301 del 2010, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- nella qualità di procuratore di -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato F V, con domicilio eletto presso lo studio Paola Mazza in Genova, Galleria Mazzini 7/4;
contro
Comune di Ceriale, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato M V, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Martin Piaggio 17;
per l'annullamento
provvedimento 11 ottobre 2010 n. -OMISSIS- di annullamento in autotutela di titoli edilizi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ceriale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 3 novembre 2022 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti espongono che con il provvedimento impugnato sono stati annullati in autotutela i seguenti titoli edilizi:
1) permesso di agibilità rilasciato in data 6 agosto 2001 relativamente all’immobile oggetto di permesso di costruire a seguito di condono 10 marzo 19-OMISSIS- n. 613;
Dia 19 giugno 2003 n. -OMISSIS-/03;
Permesso di costruire in sanatoria 27 novembre 2007 n. -OMISSIS-/2007;
Dia 10 marzo 2005 e successiva dia in variante 28 maggio 2005.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi.
Per quanto attiene all’annullamento del permesso di agibilità:
1) violazione dell’art. 21 l. 241/90, eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento e per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico alla rimozione dell’atto;
2) violazione ed erronea applicazione dell’art. 35, comma 20, l. 47/1985.
Per quanto attiene agli altri tre provvedimento oggetto di annullamento: eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta.
Si è costituito in giudizio il Comune di Ceriale.
All’udienza pubblica del 3 novembre 2022 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è rivolto avverso il provvedimento in epigrafe di annullamento di una serie di titoli edilizi.
Deve, preliminarmente, rilevarsi come i ricorrenti, con la memoria 3 ottobre 2022, lamentino che il provvedimento di autotutela non fosse stato notificato all’attuale proprietaria dell’immobile. Ne discenderebbe la sostanziale inutilità della sentenza eventualmente emessa che non potrebbe fare stato nei suoi confronti.
La censura è, da un lato, irricevibile in quanto proposta successivamente alla scadenza del termine di impugnazione. Il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, infatti, con nota assunta al protocollo del Comune 20 aprile 2022 ha prospettato la stessa censura dedotta con la memoria 3 ottobre 2022.
La censura è, per altro verso, inammissibile dal momento che non è stata dedotta mediante motivi aggiunti, ritualmente notificati, ma con mera memoria non notificata.
Da altro punto di vista per principio generale l’omessa notifica al proprietario del bene di provvedimenti repressivi non ne determina per ciò solo l’illegittimità ma solo l’inefficacia nei suoi confronti (