TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-04-06, n. 201800231
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Pubblicato il 06/04/2018
N. 00231/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00085/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 85 del 1999, proposto da
M M, rappresentata e difesa dagli avvocati A M C e M D, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. A M C, in Ancona, via Cardeto, 3/B;
contro
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L D I e V I, con domicilio eletto presso il Servizio Legale Regione Marche, in Ancona, piazza Cavour, 23;
nei confronti
L L, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
di tutti gli atti relativi al concorso pubblico a n. 6 posti di funzionario amministrativo, indetto con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 213/C del 2 novembre 1992, ed in particolare della D.G.R. n. 2300/1998, recante l’approvazione della graduatoria finale, e dei verbali redatti dalla commissione esaminatrice.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, all’epoca dei fatti dipendente della Regione Marche inquadrata nella qualifica 8.2. “Assistente legale”, ha preso parte al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalla stessa Regione per la copertura di sei posti – di cui due riservati al personale del ruolo regionale – di “Funzionario amministrativo” (figura professionale 9.01).
Le prove previste dal bando erano le seguenti:
- prova scritta vertente su diritto amministrativo, costituzionale e regionale;
- prova tecnico-pratica, consistente nella predisposizione di una proposta di legge o di altro atto concernente l’attività regionale;
- prova orale vertente, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, su diritto privato, Statuto della Regione Marche, reati contro la P.A., contabilità pubblica e regionale, procedure di programmazione, scienza dell’organizzazione.
La ricorrente ha svolto le prime due prove, ma, non avendo ottenuto la sufficienza nella prova scritta, non è stata ammessa alla prova orale.
2. Con il presente ricorso la dott.ssa M impugna il verbale datato 18 giugno 1998 (nonché i precedenti verbali), nella parte in cui la commissione esaminatrice: non ha fissato preventivamente i criteri di valutazione della prima prova scritta;non ha specificato i voti attribuiti da ciascun commissario;non ha accompagnato il voto numerico da un giudizio complessivo;ha giudicato insufficiente la prova scritta di essa ricorrente;non ha proceduto alla correzione della prova tecnico-pratica svolta dai candidati che non hanno ottenuto la sufficienza nella prova scritta, fra cui essa ricorrente;non l’ha conseguentemente ammessa alla prova orale.
Viene altresì impugnata la graduatoria finale approvata dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 2300/1998 (e in tal senso il ricorso è stato notificato al controinteressato dott. L, collocatosi in uno dei posti utili per l’attribuzione della qualifica messa a concorso).
3. Questi i motivi di ricorso, a premessa dei quali la dott.ssa M evidenzia le numerose anomalie nell’operato della commissione, anomalie peraltro evidenziate dall’ufficio regionale competente per la gestione del procedimento (vedasi il documento allegato n. 19 al ricorso):
a) violazione dell’art. 6 del bando e dell’art. 14 del DPR n. 487/1994, per avere la commissione esaminatrice illegittimamente omesso di procedere alla valutazione della prova tecnico-pratica di quei candidati che, come la ricorrente, nella prova scritta non avevano ottenuto almeno 18/30 (soglia di sufficienza prevista dall’art. 6 del bando);
b) violazione dell’art. 12 del DPR n. 487/1994, per non avere la commissione preventivamente fissato i criteri di valutazione della prova scritta (limitandosi a fissare tali criteri solo per la prova tecnico-pratica). Le giustificazioni rese al riguardo dal presidente della commissione, oltre a non essere condivisibili nel merito, non sono ammissibili in quanto promanano per l’appunto dal solo presidente e non dalla commissione nel suo plenum ;
c) difetto di motivazione in merito ai punteggi attribuiti alle singole prove scritte, anche in ragione del fatto che non è stato verbalizzato il modo in cui si è pervenuti all’attribuzione dei punteggi stessi (media aritmetica dei voti assegnati dai singoli commissari, media ponderata, etc.). Nel verbale impugnato non è nemmeno riportato il giudizio che accompagna il voto, per cui non è possibile nemmeno comprendere se vi è corrispondenza fra il voto e il giudizio;
d) nel merito, difetto di motivazione quanto al giudizio attribuito all’elaborato della ricorrente. Con questo articolato motivo, la dott.ssa M evidenzia quanto segue.
Il tema sorteggiato per la prova scritta era il seguente: “ Premessi cenni sulla nullità e sull’annullabilità del provvedimento amministrativo, parli il candidato dei casi e delle procedure di autotutela concessa alla P.A., soffermandosi in particolare sugli eventuali effetti conseguenziali pregiudizievoli ”.
La commissione ha assegnato all’elaborato il voto 17/30, così motivato: “ Insufficiente – parzialmente fuori tema, confusione fra autotutela ed esecutorietà. Mancano le procedure di annullamento e gli effetti conseguenziali. La prima parte è corretta ”.
Tale giudizio è in primo luogo generico, anche per l’assenza di qualsivoglia segno di correzione che faccia capire, ad esempio, quale sia la prima parte (ritenuta corretta), oppure sotto quali profili la commissione ha ritenuto che la candidata fosse andata “fuori tema”.
Per ciò che concerne le singole parti della motivazione espressa dalla commissione la dott.ssa M evidenzia che:
- non vi è alcuna confusione fra i concetti di autotutela e di esecutorietà, visto che uno dei massimi Autori del diritto amministrativo italiano aveva già molti decenni orsono sostenuto che l’esecutorietà costituisce una delle manifestazioni tipiche dell’autotutela (al ricorso è allegato uno stralcio del celebre Manuale di diritto amministrativo del predetto Autore). Seppure è vero che tale teoria non è unanimemente condivisa in dottrina, non può certo dirsi che in parte qua l’elaborato della ricorrente sia “confuso”. E fra l’altro anche altri candidati, i cui temi hanno ottenuto la sufficienza, avevano parlato dell’esecutorietà come manifestazione dell’autotutela;
- altrettanto infondato, oltre che oscuro, è il rilievo della commissione circa il fatto che la ricorrente non ha parlato delle procedure di annullamento. A parte il fatto che nemmeno altri candidati ammessi alla prova orale si sono dilungati troppo sull’argomento, rileva la circostanza per cui non esistono procedure tipizzate alle quali la P.A. si deve attenere quando annulla o revoca d’ufficio i propri atti;
- in parte fondati sono invece i rilievi della commissione relativi alla mancata indicazione degli effetti pregiudizievoli conseguenziali all’esercizio del ius poenitendi , anche se l’elaborato fa degli accenni a tale profilo. Peraltro analogo deficit di trattazione è riscontrabile anche in altri elaborati (allegati in copia al ricorso);
- del tutto incomprensibile è il giudizio “parzialmente fuori tema”, visto che la commissione non ha evidenziato quali sono le parti dell’elaborato a cui ha inteso riferirsi. Ragionando per ipotesi, la ricorrente evidenzia che il rilievo non può riferirsi alla prima parte (giudicata corretta), né, per quanto detto in precedenza, alla parte in cui si è parlato dell’esecutorietà. Per il resto, la dott.ssa M evidenzia specifiche disparità di valutazione emergenti dal raffronto con altri elaborati.