TAR Catania, sez. II, sentenza breve 2010-05-14, n. 201001482
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N. 01482/2010 REG.SEN.
N. 00767/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 767 del 2010, proposto da G.B. Pubblicita' Snc di Buda e Giacobello, rappresentata e difesa dall'avv. S M, domiciliato presso la Segreteria del Tar Catania in Catania, via Milano 42/a;
contro
Comune di Messina, rappresentato e difeso dall'avv. A L G, domiciliato presso la Segreteria del Tar Catania in Catania, via Milano 42/a;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del comportamento-provvedimento, concernente l’oscuramento degli impianti pubblicitari di proprietà della società ricorrente, ubicati sulla S.P. n. 43, Granatari, e sulla S.P. n. 43/B, Panoramica dello Stretto nel Comune di Messina, ai sensi dell’art. 25 del D.L.vo 507/1993;
-ove occorra, della nota del 23.2.2010 n. 43821, con la quale è stato disposto l’oscuramento di cui sopra, in mancanza di spontaneo adempimento;
-ove occorra, dell’ordine di servizio, con cui è stato disposto detto oscuramento;
nonchè per il risarcimento dei danni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2010 il dott. Vincenzo Neri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Occorre preliminarmente esaminare il profilo relativo alla giurisdizione. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito al riguardo che in tema di imposta comunale sulla pubblicità, la giurisdizione sulle controversie relative alle sanzioni amministrative per violazioni riguardanti l'effettuazione della pubblicità è suddivisa, a decorrere dall'1 aprile 1998 - ai sensi dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato, da ultimo, con la detta decorrenza, dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203 -, tra il giudice ordinario (davanti al quale il procedimento è regolato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689) e, in caso di "violazioni delle norme tributarie", le commissioni tributarie (Cass., S.U. 11 marzo 2004 n. 5040;in senso conforme S.U.18 gennaio 2005 n. 843). Conseguentemente qualora si tratti di violazione di norme tributarie “…la giurisdizione è inderogabilmente devoluta alle commissioni tributarie, non assumendo rilievo, in contrario, ne' l'adozione, da parte del comune, della forma dell'ordinanza - ingiunzione ex legge n. 689/81 (anziché del procedimento di irrogazione stabilito dall'art. 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), ne' l'errata indicazione, in tale provvedimento, dell'organo giurisdizionale (giudice ordinario) davanti al quale proporre l'impugnativa (potendo tale errore tutt'al più incidere sulla decorrenza del termine per impugnare)…” (Cass., S.U. 11 marzo 2004 n. 5040;in senso conforme S.U.18 gennaio 2005 n. 843).
Sotto altro aspetto, sempre le Sezioni Unite, hanno precisato che l'art. 24 del d.lgs 15 novembre 1993, n. 507 distingue, tra le possibili violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, le violazioni delle norme tributarie da quelle delle norme regolamentari stabilite dal comune, imponendo di attenersi, nella prima ipotesi, alla disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie, e nella seconda alle norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689. Ne consegue, sul piano del riparto della giurisdizione, che spettano alle commissioni tributarie le controversie relative alle sanzioni tributarie ed al giudice di pace, competente ai sensi dell'art. 22-bis della legge n. 689 del 1981, le controversie relative alle sanzioni irrogate per il mancato rispetto delle prescrizioni del regolamento comunale (Cass., S.U., 17 aprile 2009 n. 9144).
Con riferimento infine alle violazioni del Codice della Strada, la Cassazione ha affermato che il provvedimento con il quale l'Autorità amministrativa proprietaria della strada , ai sensi dell'art. 23, comma 13 "quater", codice della strada, ordina la rimozione di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 del medesimo articolo 23, sanzione applicabile anche per l'installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali, pur in mancanza di un'espressa previsione da ascrivere ad un mero difetto di coordinamento fra i vari commi dovuto al fatto che il comma 13 "quater" è stato successivamente aggiunto con la conseguenza che l'atto medesimo è impugnabile dinanzi al giudice ordinario secondo il procedimento previsto dagli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981 (Cass., S.U. 14 gennaio 2009 n. 563).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, ossia quello del 23 febbraio 2010, prot. 43821, richiama l’art. 23 del Codice della Strada e irroga le sanzioni prescritte dall’art. 24, comma 3, d. lgs. 507/1993 e, conseguentemente, alla luce delle considerazioni ora svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario perché atto con il quale si contesta l’assenza della prescritta autorizzazione comunale.
La peculiarità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per compensare le spese del giudizio.