TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2018-06-22, n. 201807026

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2018-06-22, n. 201807026
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201807026
Data del deposito : 22 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/06/2018

N. 07026/2018 REG.PROV.COLL.

N. 04325/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4325 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M C, L C, rappresentati e difesi dall'avvocato I G B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Costabella, 23;



contro

Comune di Velletri, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avvocato L K, con domicilio eletto presso lo studio Andrea C Maggisano in Roma, via G. Bettolo, 9;



per l'annullamento

- della D.D. dell’Ufficio Condono Edilizio del Comune di Velletri n. 28 del 3.2.2016, recante il diniego di condono edilizio;

- della D.D. del Comune di Velletri n. 38 del 3.2.2016, recante l’ingiunzione di demolizione di opera abusiva, nonché, quanto ai motivi aggiunti,

- della D.D. del Comune di Velletri n. 797 del 29.8.2016.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Velletri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2018 il dott. F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato in fatto e in diritto:

1. I ricorrenti impugnano la determinazione dirigenziale del Comune di Velletri n. 28 /2016, recante il diniego della concessione edilizia in sanatoria richiesta ai sensi della L. n. 724/1994 con riferimento alla realizzazione di una “tettoia ad uso artigianale e muro di contenimento in cls e parte in blocchetti di cemento”.

Essi censurano conseguentemente la determinazione dirigenziale n. 38/2016 con la quale è stata disposta la demolizione del manufatto, nonché - con i successivi motivi aggiunti - la determinazione dirigenziale n. 797/2016, con la quale è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del fabbricato, con la relativa area di pertinenza estesa per 2.941 mq..

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Velletri, resistendo al ricorso.

3. Con l’ordinanza cautelare n. 795/2017 il Tribunale ha sospeso l’efficacia dell’atto di acquisizione impugnato con i motivi aggiunti di ricorso.

4. Il ricorso è stato infine chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 30 gennaio 2018 e quindi trattenuto in decisione.

5. Il diniego di condono impugnato con il ricorso introduttivo si fonda sul presupposto rilievo dell’avvenuta modificazione del manufatto da sanare: in particolare, la tettoia è stata “ demolita e ricostruita assumendo una forma e dimensione completamente diversa dalla precedente ”.

Il manufatto è stato realizzato in zona agricola E1, assoggettata altresì a vincolo paesistico e idrogeologico, nonché ricompresa nel perimetro del Parco Regionale dei Castelli Romani.

I ricorrenti fanno presente:

a) che la tettoia era originariamente costituita da una struttura portante metallica con pilastri in ferro, poggiata su un muro e completamente aperta sui tre lati residui, con copertura in pannelli di lamiera;

b) che a distanza di dieci anni dalla presentazione della domanda di condono rimasta inevasa, nel 2004 la precedente struttura è stata ampliata senza titolo.

Con i primi due mezzi di impugnazione, da esaminarsi congiuntamente, essi sostengono:

- che l’assunto sul quale il Comune ha fondato il diniego impugnato è erroneo, in quanto la tettoia non incide sul carico urbanistico non costituendo volume, trattandosi di struttura che è rimasta aperta su tre lati, realizzata con materiale metallico;

- che detta opera non contrasta con la disciplina urbanistica che nella specie prevede l’applicabilità della normativa di cui all’art. 10 della L.R. Lazio n. 24/1998 relativa alla

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