TAR Salerno, sez. I, ordinanza cautelare 2017-01-25, n. 201700049
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Pubblicato il 25/01/2017
N. 00049/2017 REG.PROV.CAU.
N. 02133/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2133 del 2016, proposto da:
Fratelli Ruggiero S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati S D C C.F. DCNSRA80S56A717L e A C C.F. CLRNGL48P06H703Z, con domicilio eletto presso Lodovico Visone in Salerno, via Dogana Vecchia, n. 40;
contro
Comune di Montecorice in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati A B C.F. BRNNTN45E08L245W e A L G C.F. LGLLRT69A27L628N, con domicilio eletto presso il loro studio in Salerno, largo Dogana Regia, n.15;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione del consiglio comunale del comune di Montecorice n.40 del 29/10/2016 avente ad oggetto " pratica suap f.lli Ruggiero - provvedimenti ";dell’ordinanza di sospensione lavori n. 6 del 2 dicembre 2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montecorice in Persona del Sindaco P.T.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2017 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori Di Cunzolo (anche su delega di Clarizia) e La Gloria (anche su delega di Brancaccio). In decisione.;
Considerato che, non sussistono prima facie i presupposti per la concessione dell’invocata cautela, in quanto la sottoscrizione della convenzione urbanistica di cui all’art. 14 del P.T.P. del Cilento Costiero subordina l’efficacia del provvedimento autorizzativo unico n. 1317/2011;
Rilevato, altresì, in un’ottica comparativa dei contrapposti interessi, che il progettato intervento risulta in contrasto con la disciplina pianificatoria di cui alla deliberazione di G.C. n. 50 del 30.4.2015;
Ritenuto, pertanto, di respingere la domanda cautelare, con compensazione delle spese di fase;