TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-11-27, n. 201701219

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-11-27, n. 201701219
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201701219
Data del deposito : 27 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2017

N. 01219/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00241/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 241 del 2017, proposto da:
T D G, M F, L D M, M M D G, O D G, L R A L, A D T, F J D G, M D G, M A G, F D G, L D G, T D G, L D G, V D G, F A D G, V S D G, rappresentati e difesi dall’avvocato C V, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dante, 11;

contro

Comune di Lucera, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato I Lrotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Prospero Petroni, 15;
Autorità di Bacino della Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Regione Puglia, Provincia di Foggia, Università degli Studi di Foggia, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

nella parte in cui disciplinano i suoli di proprietà dei ricorrenti,

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Lucera n. 74 del 15.11.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22.12.2016, avente ad oggetto: “Approvazione Piano Urbanistico Generale”;

- dell’art. 30.1 delle N.T.A. del nuovo PUG e comunque, delle N.T.A. e di tutti gli elaborati che lo compongono;

- di tutti gli atti e le deliberazioni adottati nell’ambito del procedimento di formazione del PUG, ed in particolare:

- della delibera di C.C. n. 44 del 30.3.2015, ad oggetto: “Piano urbanistico generale del Comune di Lucera. Esame delle osservazioni proposte e determinazioni in ordine ad esse ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 11 L.R. 20/2001”;

- delle determinazioni assunte ai sensi dell’art. 11 commi 9 e 10 L.R. n. 20/2001 dalla Conferenza di Servizi tenutasi dal 28.6.2016 al 27.7.2016 ai fini del controllo di compatibilità del PUG al DRAG e al PTCP, nei verbali n. 1 del 28.6.2016, n. 2 dell’1.7.2016, n. 3 del 7.7.2016, n. 4 del 13.7.2016, n. 5 del 14.7.2016, n. 6 del 18.7.2016, n. 7 del 13.7.2016 e n. 8 del 27.7.2016, ed in ogni altro atto ai detti verbali allegato o da essi richiamato, anche se non conosciuto;

- della delibera della G.R. Puglia n. 1688 del 2.11.2016, avente ad oggetto: “Lucera FG PUG - Attestazione di Compatibilità ex art. 11 della L.R. n. 20/2001 - Accertamento di Conformità ex art. 100 delle N.T.A. del PPTR e aggiornamento ex art. 2 della L.R. n. 20/2009”;

- della determinazione del Dirigente V Settore n. 116 del 22.12.2015, ad oggetto: “Stipula di atto integrativo e di conferma nonché di risoluzione di atto di donazione modale, tra il Comune di Lucera e l’Università degli Studi di Foggia, avente ad oggetto l’appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato rurale, sito in agro di Lucera alla Contrada Cruste, esteso complessivamente Ha. 13.11.22. Impegno di spesa”;

- della determinazione del

IV

Settore n. 46 del 15.4.2010 avente ad oggetto: “Donazione modale terreni di proprietà comunale Università degli Studi di Foggia “restituzione””, ignota nel testo integrale;

- ove occorra, della nota Prot. n. 6951 del 24.5.2016, con cui l’Autorità di Bacino della Puglia ha confermato la conformità del PUG al PAI;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lucera e dell’Autorità di Bacino della Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. F C e uditi nell’udienza pubblica del giorno 15 novembre 2017 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. - Gli odierni istanti sono proprietari di fondi inseriti dall’attuale PUG del Comune di Lucera tra i “Contesti Urbani. Ambiti Urbani e periurbani di trasformazione”.

Dette aree costituiscono la quasi totalità dell’ambito ARU.vs “Ambito di rifunzionalizzazione strada vicinale Salnitro”.

Si tratta di fondi incisi dal nuovo PUG approvato con la censurata deliberazione del Consiglio Comunale di Lucera n. 74 del 15.11.2016.

Con l’atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti impugnavano la citata deliberazione del Consiglio Comunale di Lucera n. 74 del 15.11.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22.12.2016, avente ad oggetto: “Approvazione Piano Urbanistico Generale” , la delibera consiliare n. 44 del 30.3.2015 e gli altri atti in epigrafe indicati nella parte in cui contengono la disciplina dei suoli di proprietà degli stessi.

Deducevano censure così sinteticamente riassumibili:

1) violazione dell’art. 11 L.R. n. 20/2001;
impossibilità per i Gruppi politici della maggioranza di presentare osservazioni;

2.A) illegittimità della delibera di C.C. n. 44/2015 che ha destinato il Contesto CRM.sp a finalità di edilizia residenziale per contrasto con gli scopi di realizzare strutture edilizie universitarie manifestati con l’atto per notar Pepe del 22.5.2002 e le delibere commissariali n. 57 del 27.2.2002 e n. 107 dell’11.4.2002 che l’hanno approvato;

2.B) illegittimità della determinazione dirigenziale n. 116 del 22.12.2015 che ha autorizzato la risoluzione consensuale della predetta donazione per violazione dell’art. 42 dlgs n. 267/2000 e per contrasto con le anzidette delibere commissariali;

2.C) mancanza dell’autorizzazione prevista dall’art. 17 dello Statuto dell’Università degli Studi di Foggia;

3) falsità dei presupposti;

4) violazione dell’art. 11, commi 3 e 5 L.R. n. 20/2001, nonché degli artt. 7, 8 e 14 L. n. 241/1990;

5) eccesso di potere;
travisamento dei fatti;
irragionevolezza delle scelte;

6) Violazione degli artt. 1, 4 e 11 L.R. n. 20/2001;
violazione delle previsioni contenute nel DRAG approvato con Del. G.R. n. 1328 del 3.8.2007 e del principio fondamentale di contenimento del consumo di suolo, in contrasto anche con quanto stabilito dalla Conferenza di Copianificazione del 5.3.2012;

7) violazione dell’art. 9 L.R. n. 20/2001;

8) violazione dell’art. 9 DPR n. 327/01;
durata illimitata del vincolo;
eccesso di potere per sviamento;
utilizzo del PUG a soli fini fiscali;

9) violazione delle prescrizioni impartite dalla Conferenza dei Servizi nella seduta n. 8 del 27.7.2016;

10) violazione dell’art. 78 dlgs n. 267/2000;

11) violazione dei principi generali in materia di espropriazione per p.u. fissati dall’art. 42 Cost., dall’art. 834 cod. civ. e dal DPR n. 327/2001;
eccesso di potere per aver previsto una espropriazione del 50% della proprietà dei ricorrenti senza indennizzo;

12) violazione dell’art. 11 L.R. n. 20/2001.

2. - Si costituivano il Comune di Lucera e l’Autorità di Bacino della Puglia, resistendo al gravame.

In particolare il Comune di Lucera eccepiva il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti.

3. - All’udienza del 15 novembre 2017 la causa passava in decisione.

4. - Ciò premesso, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire dei ricorrenti, dovendosi condividere sul punto l’eccezione sollevata dalla difesa della Amministrazione comunale.

Invero, per loro stessa ammissione (cfr. pag. 12 dell’atto introduttivo) gli istanti invocano con il ricorso de quo l’aspirazione ad una maggiore potenzialità urbanistica attraverso il superamento di ciò che viene prospettato come il congelamento di fatto dell’edificabilità dell’Ambito ARU.vs asseritamente determinato dal nuovo PUG:

«… Col presente ricorso, per i motivi che saranno in appresso più dettagliatamente precisati, i ricorrenti lamentano pertanto, e soprattutto, che il PUG così approvato ha stravolto le previsioni della adozione, non consentendo loro di presentare osservazioni, e congelando di fatto l’edificabilità dell’Ambito ARU.vs sino a quando non vi sarà la concreta realizzazione delle previsioni relative agli Ambiti Urbani e periurbani di trasformazione già inseriti nel PUG/P, e comunque solo dopo che la G.C. avrà emesso un atto di indirizzo e programmazione. …».

Secondo T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 12 novembre 2014, n. 1346 «… l’aspettativa del privato all’ottenimento di una diversa e più congeniale tipizzazione è cedevole rispetto all’esercizio della potestà pianificatoria finalizzata alla corretta e razionale disciplina urbanistica del territorio comunale. …».

Analogamente T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 6 febbraio 2015, n. 354 ha evidenziato:

«Le scelte effettuate dall’Amministrazione per la destinazione delle single aree, al momento dell’adozione del p.r.g., costituiscono da sempre apprezzamenti di merito sottratti al sindacato giurisdizionale, salvo che non siano affette da errori di fatto o da abnormi illogicità. Ciò implica, quale necessario corollario, che l’aspettativa del privato all’ottenimento di una tipizzazione più gradita è cedevole rispetto all’esercizio della potestà pianificatoria finalizzata alla corretta e razionale disciplina urbanistica del territorio comunale. Trattandosi di scelte discrezionali, in merito alla destinazione di singole aree, queste non necessitano di apposita motivazione, oltre quelle che si possono evincere dai criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti nell’impostazione del piano stesso, salvo che particolari situazioni consolidate non abbiano creato aspettative qualificate del privato (quali ad esempio il superamento degli “standards” minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, la stipula di convenzioni di lottizzazione e di accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree).».

Da ultimo si rammenta T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 1° luglio 2016, n. 829:

«… “Inoltre, secondo giurisprudenza pacifica da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, l’ampio potere discrezionale dell’Amministrazione in merito alla programmazione dell’assetto del territorio è soggetto ad obbligo di motivazione puntuale e specifico (in deroga al disposto di cui all’art. 13 c. 1, legge 241/90) soltanto laddove sussista nei confronti del privato direttamente interessato dalle scelte urbanistiche una posizione di aspettativa qualificata, come quella discendente da una lottizzazione “approvata e convenzionata” o da un giudicato di annullamento del diniego di concessione edilizia o dalla reiterazione di un vincolo scaduto (così, da ultimo, T.A.R. Umbria, sez. 1, sent. 11/9/15 n. 402), che richiama T.A.R. Trentino Alto Adige, 5 dicembre 2012, n. 358;
T.A.R. Toscana, sez. III, 26 marzo 2012, n. 605;
Consiglio di Stato, sez. IV, 16 febbraio 2011, n. 1015)” – (così, la sentenza della Sezione n. 1395/15).

Il ricorrente, pertanto, potrebbe al più essere “titolare di un’aspettativa generica ad una reformatio in melius o alla conservazione dell’originario regime urbanistico, analoga a quella di ogni altro proprietario che aspiri ad un uso proficuo dell’immobile (Cons. Stato, IV, 28.12.2012, n. 6703;
idem, 8.10.2007, n. 5210;

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