TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-11-27, n. 201701219
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Pubblicato il 27/11/2017
N. 01219/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00241/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA INA
IN NOME DEL POPOLO INO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 241 del 2017, proposto da:
T D G, M F, L D M, M M D G, O D G, L R A L, A D T, F J D G, M D G, M A G, F D G, L D G, T D G, L D G, V D G, F A D G, V S D G, rappresentati e difesi dall’avvocato C V, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dante, 11;
contro
Comune di Lucera, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato I L, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Prospero Petroni, 15;
Autorità di Bacino della Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Regione Puglia, Provincia di Foggia, Università degli Studi di Foggia, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
nella parte in cui disciplinano i suoli di proprietà dei ricorrenti,
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Lucera n. 74 del 15.11.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22.12.2016, avente ad oggetto: “Approvazione Piano Urbanistico Generale”;
- dell’art. 30.1 delle N.T.A. del nuovo PUG e comunque, delle N.T.A. e di tutti gli elaborati che lo compongono;
- di tutti gli atti e le deliberazioni adottati nell’ambito del procedimento di formazione del PUG, ed in particolare:
- della delibera di C.C. n. 44 del 30.3.2015, ad oggetto: “Piano urbanistico generale del Comune di Lucera. Esame delle osservazioni proposte e determinazioni in ordine ad esse ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 11 L.R. 20/2001”;
- delle determinazioni assunte ai sensi dell’art. 11 commi 9 e 10 L.R. n. 20/2001 dalla Conferenza di Servizi tenutasi dal 28.6.2016 al 27.7.2016 ai fini del controllo di compatibilità del PUG al DRAG e al PTCP, nei verbali n. 1 del 28.6.2016, n. 2 dell’1.7.2016, n. 3 del 7.7.2016, n. 4 del 13.7.2016, n. 5 del 14.7.2016, n. 6 del 18.7.2016, n. 7 del 13.7.2016 e n. 8 del 27.7.2016, ed in ogni altro atto ai detti verbali allegato o da essi richiamato, anche se non conosciuto;
- della delibera della G.R. Puglia n. 1688 del 2.11.2016, avente ad oggetto: “Lucera FG PUG - Attestazione di Compatibilità ex art. 11 della L.R. n. 20/2001 - Accertamento di Conformità ex art. 100 delle N.T.A. del PPTR e aggiornamento ex art. 2 della L.R. n. 20/2009”;
- della determinazione del Dirigente V Settore n. 116 del 22.12.2015, ad oggetto: “Stipula di atto integrativo e di conferma nonché di risoluzione di atto di donazione modale, tra il Comune di Lucera e l’Università degli Studi di Foggia, avente ad oggetto l’appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato rurale, sito in agro di Lucera alla Contrada Cruste, esteso complessivamente Ha. 13.11.22. Impegno di spesa”;
- della determinazione del IV Settore n. 46 del 15.4.2010 avente ad oggetto: “Donazione modale terreni di proprietà comunale Università degli Studi di Foggia “restituzione””, ignota nel testo integrale;
- ove occorra, della nota Prot. n. 6951 del 24.5.2016, con cui l’Autorità di Bacino della Puglia ha confermato la conformità del PUG al PAI;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lucera e dell’Autorità di Bacino della Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. F C e uditi nell’udienza pubblica del giorno 15 novembre 2017 per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Gli odierni istanti sono proprietari di fondi inseriti dall’attuale PUG del Comune di Lucera tra i “Contesti Urbani. Ambiti Urbani e periurbani di trasformazione”.
Dette aree costituiscono la quasi totalità dell’ambito ARU.vs “Ambito di rifunzionalizzazione strada vicinale Salnitro”.
Si tratta di fondi incisi dal nuovo PUG approvato con la censurata deliberazione del Consiglio Comunale di Lucera n. 74 del 15.11.2016.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti impugnavano la citata deliberazione del Consiglio Comunale di Lucera n. 74 del 15.11.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22.12.2016, avente ad oggetto: “Approvazione Piano Urbanistico Generale” , la delibera consiliare n. 44 del 30.3.2015 e gli altri atti in epigrafe indicati nella parte in cui contengono la disciplina dei suoli di proprietà degli stessi.
Deducevano censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione dell’art. 11 L.R. n. 20/2001;impossibilità per i Gruppi politici della maggioranza di presentare osservazioni;