TAR Salerno, sez. I, ordinanza collegiale 2019-02-18, n. 201900295

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, ordinanza collegiale 2019-02-18, n. 201900295
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201900295
Data del deposito : 18 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/02/2019

N. 00051/2019 REG.RIC.

N. 00295/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00051/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 51 del 2019, proposto da


Costruttori S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Angri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Angri non costituito in giudizio;

nei confronti

I.C.G. S.r.l. Unipersonale Iozzino Costruzioni Generali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Falco, Domenico Leo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della determina prot. n. Prt.G.0043042/2018-U del 29.11.2018;

- di tutti i verbali di gara, sia in seduta pubblica che in seduta riservata e, segnatamente, dei verbali distinti con i numeri da 1 a 38 della commissione giudicatrice;

- in particolare dei verbali di gara n. 6 del 18.12.2017, n. 31 del 21.05.2018 e n. 32 del 23.05.2018;

- del verbale di gara n. 35 del 27.06.2018;

- del verbale di gara n. 36 del 31.07.2018;

- del verbale di gara n. 37 del 06.09.2018;

- del verbale di gara n. 38 del 17.09.2018;

- per quanto possa occorrere del bando di gara e del correlato disciplinare;

- di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale che, ancorché non conosciuto, possa, comunque ledere gli interessi della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Angri e della I.C.G. S.r.l. Unipersonale Iozzino Costruzioni Generali;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, con ordinanza n. 46/2019, il Collegio, ai fini del decidere, reputava necessario - atteso il carattere prettamente tecnico delle considerazioni su cui si fondano le censure da parte della ricorrente - disporre, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione volta ad analizzare, nel contraddittorio tra le parti, la conformità della condotta della Stazione Appaltante ai criteri posti dal “Metodo di attribuzione dei punteggi c.d. Electre”, alla luce delle doglianze contenute nel ricorso e delle deduzioni delle parti resistenti, rassegnando proprie relative valutazioni, fondate su precipui riscontri oggettivi idonei ad evidenziare l’eventuale sussistenza di elementi erronei nell’applicazione del suddetto metodo;

Considerato che, ai fini dell’espletamento dell’adempimento istruttorio, il Collegio designava il Dipartimento di Ingegneria civile dell’Università di Napoli – Federico II, nella persona del responsabile pro tempore, con facoltà di delega ad altro soggetto, dotato delle necessarie competenze, appartenente allo stesso ufficio;

Rilevato che l’organo designato, con nota del 28.1.2019, rappresentava che il demandato accertamento esulava dalle competenze del dipartimento diretto;

Ritenuto, pertanto, di dover conferire il medesimo incarico al direttore del dipartimento di Ingegneria Industriale presso l’Università Federico II di Napoli con analoga facoltà di sub delega

Considerato che, ai fini dell’espletamento dell’incarico ricevuto il verificatore procederà mediante deposito, in cartaceo ed in formato elettronico (in conformità alle istruzioni che seguono), di una relativa relazione, alla quale dovranno essere allegati tutti i documenti acquisiti, ivi comprese le eventuali osservazioni e conclusioni delle parti o dei loro consulenti tecnici;

Ritenuto, altresì, di dettare le seguenti prescrizioni per l’esecuzione della verificazione:

a) le parti sino al momento dell’inizio delle operazioni, che sarà loro comunicata dallo stesso verificatore, potranno nominare propri consulenti tecnici;

b) entro il termine del 30 marzo 2019 il verificatore dovrà depositare, sia in cartaceo che in formato elettronico, la propria relazione finale, riportando distintamente gli accertamenti eseguiti e le conclusioni finali, nonché una sintetica valutazione delle eventuali osservazioni e conclusioni delle parti, prendendo specificamente posizione su di esse;

c) ai fini del deposito del formato elettronico della relazione e degli allegati connessi all’incarico conferito, il verificatore dovrà collegarsi al sito della Giustizia Amministrativa (https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/index.html), selezionare “Modulistica” sub “Processo amministrativo telematico” (in alto a destra), poi “Moduli” e, quindi, “Modulo PDF deposito ausiliari del Giudice e parti non rituali”, da compilare in ogni sua parte e, quindi, firmare con firma digitale;

d) il verificatore potrà raccogliere documentazione e informazioni nonché domandare chiarimenti alle parti e - ove necessario o utile - anche a soggetti terzi, pubblici e privati, effettuando, altresì, gli accessi sui luoghi che riterrà opportuni;
le parti sono onerate di fornire al verificatore ogni collaborazione ed il loro comportamento potrà essere valutato anche ai sensi dell’art.116 c.p.c.;

e) il compenso complessivamente spettante al verificatore sarà liquidato, al termine delle operazioni, ex art. 66 c.p.a. e del d.P.R. n. 115/2002, a seguito di presentazione da parte del verificatore della relativa parcella entro il termine previsto dall’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002;

Ritenuto, infine, di fissare per la trattazione del giudizio l’udienza pubblica del 15 maggio 2019, dando mandato alla Segreteria della Sezione di comunicare la presente ordinanza alle parti ed al nominato Ufficio;

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