TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-03-20, n. 201500255
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N. 00255/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01010/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2013, proposto da:
F M, G N, rappresentati e difesi dagli avv. S D, M B, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;C M, rappresentato e difeso dagli avv. M B, S D, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' Politecnica delle Marche, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Ancona, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del rigetto delle domande di trasferimento da Università estere
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' Politecnica delle Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2015 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti F M e G N hanno depositato rinuncia al ricorso, benchè irrituale.
Pertanto, con riguardo ai predetti, il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile.
Per ciò che attiene alla C M, considerate le esigenze di tutela dei controinteressati ai quali il ricorso non è stato notificato, gli stessi sono da evocare in giudizio, onerando la ricorrente dei relativi adempimenti.
Le spese processuali possono essere compensate.