TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-05-27, n. 202410707
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Testo completo
Pubblicato il 27/05/2024
N. 10707/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06844/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6844 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, F L e R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F L in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- del provvedimento di inidoneità attitudinale, notificato in data 6 maggio 2021, con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dal «concorso pubblico per l'assunzione di 1350 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo» indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 13 maggio 2020, recante la seguente motivazione: «ha conseguito una media globale inferiore a 12/20»;
- del verbale di inidoneità predisposto dalla commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali in sede collegiale recante gli esiti dei test somministrati al ricorrente e la relativa “media attitudinale”, nella parte in cui dichiara la “non idoneità”, conosciuto il giorno 28 maggio 2021 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;
- del provvedimento redatto dallo psicologo della commissione di concorso con il quale è stata avanzata la “richiesta di ripetizione del colloquio in sede collegiale per il candidato”, conosciuto il giorno 28 maggio 2021 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;
- del provvedimento redatto dallo psicologo della commissione di concorso contenente “l'immagine speculare” del ricorrente, conosciuto il giorno 28 maggio 2021 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;
- di tutti i verbali redatti dalla commissione attitudinale del concorso recanti gli esiti dei test somministrati nella parte in cui rilevano l'inidoneità attitudinale al ruolo di parte ricorrente, conosciuti il giorno 28 maggio 2021 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;
- dell'art. 14 del bando con cui è stata indetta la procedura concorsuale, che disciplina lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneità attitudinale nella parte in cui prevede: «i giudizi della Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneità dell'interessato […]»;
- dell'avviso recante le «disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali» dei soggetti che hanno superato le prove psicofisiche nell'ambito della procedura concorsuale in oggetto, in particolare, nella parte in cui stabilisce che «Il giudizio della Commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale è definitivo e in caso di inidoneità comporta l'esclusione dal concorso»;
- del verbale preliminare stilato dalla commissione per l'accertamento attitudinale nominata nell'ambito del concorso gravato in data 21 aprile 2021, conosciuto il giorno 29 giugno 2021 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;
- ove occorra e per quanto di ragione del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 13 maggio 2020, recante il bando con il quale è stato indetto il concorso de quo ;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 4, del D.M. 30 giugno 2003, n. 198, che individua i requisiti attitudinali per l'accesso al ruolo di agente della Polizia di Stato;
- della graduatoria di merito del concorso pubblicata sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/18 del 25 giugno 2021 e, in pari data, sul sito www.poliziadistato.it, nella pagina web dedicata alla procedura concorsuale, nella parte in cui non presenta il nominativo del ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale potenzialmente lesivo della sfera giuridica di parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2024 il dott. D A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si premette che il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per esame e titoli, a 1.350 posti per allievo agente della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, in servizio da almeno 6 mesi continuativi, in rafferma annuale o collocati in congedo al termine della ferma annuale, e ai volontari in ferma quadriennale, in servizio o in congedo, bandito con decreto del Capo della Polizia di Stato del 13 maggio 2020.
Dopo aver superato le prove scritte, quelle di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici, è stato sottoposto, in data 6 maggio 2021, agli accertamenti attitudinali previsti dall’art. 14 del bando di concorso e disciplinati dalle disposizioni integrative pubblicate il 14 aprile 2021, che, a loro volta, demandavano alla commissione all’uopo istituita il compito di stabilire, in un “verbale preliminare - che sarà pubblicato sul SITO…” – adempimento che non sarebbe, in realtà, mai stato assolto – “…i criteri di idoneità e le relative modalità di valutazione dei candidati, nel rispetto dei requisiti contemplati dall’art. 4, del d.m. 30.06.2003, n. 198 –(Tab. 2)…” .
In tal occasione, anche a causa del “risultato discontinuo” conseguito dal ricorrente ai test attitudinali scritti, il perito selettore, all’esito del colloquio individuale, ha ritenuto che le criticità emerse dovessero essere approfondite dall’organo collegiale, che ha, infatti, confermato la sua non idoneità, motivata con il conseguimento di “una media globale inferiore a 12/20”.
Presa contezza, a seguito di una prima istanza di accesso, delle schede di valutazione redatte dai periti selettori, il sig. -OMISSIS- avrebbe constatato che “la procedente non ha inteso fornire alcuna considerazione né valenza al pregresso ed encomiato iter militare dallo stesso vantato” ; a seguito di una seconda istanza, avrebbe, invece, acquisito il verbale preliminare non pubblicato, che, tuttavia, non renderebbe intellegibile il percorso argomentativo seguito dalla commissione per formulare il giudizio di non idoneità.
2. Avverso l’esclusione è insorto, chiedendone, previa sospensione cautelare, l’annullamento per i seguenti motivi:
I. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 30 giugno 2003, n. 198, tab. 2 - violazione e/o falsa applicazione del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 - violazione e/o falsa applicazione della lex specialis - violazione delle disposizioni per l’accertamento dell’idoneità attitudinale - difetto di istruttoria - difetto di motivazione - eccesso di potere per contraddittorietà manifesta - illogicità dell’azione amministrativa - violazione degli art. 3 e 97 Cost., in quanto il giudizio attitudinale, anziché valorizzare, come indicato dall’art. 4 del d.m. 198/2003, l’esperienza pregressa del ricorrente nelle Forze Armate, considerata “affine” a quella dell’agente della Polizia di Stato, ne delineerebbe un profilo incompatibile con quel servizio, descrivendolo come superficiale, “a tratti impulsivo e polemico” , “povero” nel pensiero e non realmente interessato al ruolo per cui concorre; osservazioni che si porrebbero in contrasto con gli elogi concessi nel 2016 e nel 2017, rispettivamente, dal Comandante del 44° Reggimento di sostegno TLC “Penne” e dal Comandante del 3° Reggimento Trasmissioni, che ne esalterebbero le doti militari, l’affidabilità e la dedizione al servizio, violando l’obbligo di motivazione e di istruttoria imposto, secondo la giurisprudenza, dalla presenza di “lusinghieri giudizi espressi dai superiori del ricorrente nel corso della ferma militare” ;
II. violazione dell’art. 52, comma 2, del d.m. del 28 aprile 2005, n.129 - violazione dell’art. 12 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 - violazione e/o falsa applicazione della lex specialis -