TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-05-27, n. 202410707

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-05-27, n. 202410707
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202410707
Data del deposito : 27 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/05/2024

N. 10707/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06844/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6844 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, F L e R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F L in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento:

- del provvedimento di inidoneità attitudinale, notificato in data 6 maggio 2021, con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dal «concorso pubblico per l'assunzione di 1350 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo» indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 13 maggio 2020, recante la seguente motivazione: «ha conseguito una media globale inferiore a 12/20»;

- del verbale di inidoneità predisposto dalla commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali in sede collegiale recante gli esiti dei test somministrati al ricorrente e la relativa “media attitudinale”, nella parte in cui dichiara la “non idoneità”, conosciuto il giorno 28 maggio 2021 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;

- del provvedimento redatto dallo psicologo della commissione di concorso con il quale è stata avanzata la “richiesta di ripetizione del colloquio in sede collegiale per il candidato”, conosciuto il giorno 28 maggio 2021 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;

- del provvedimento redatto dallo psicologo della commissione di concorso contenente “l'immagine speculare” del ricorrente, conosciuto il giorno 28 maggio 2021 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;

- di tutti i verbali redatti dalla commissione attitudinale del concorso recanti gli esiti dei test somministrati nella parte in cui rilevano l'inidoneità attitudinale al ruolo di parte ricorrente, conosciuti il giorno 28 maggio 2021 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;

- dell'art. 14 del bando con cui è stata indetta la procedura concorsuale, che disciplina lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneità attitudinale nella parte in cui prevede: «i giudizi della Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneità dell'interessato […]»;

- dell'avviso recante le «disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali» dei soggetti che hanno superato le prove psicofisiche nell'ambito della procedura concorsuale in oggetto, in particolare, nella parte in cui stabilisce che «Il giudizio della Commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale è definitivo e in caso di inidoneità comporta l'esclusione dal concorso»;

- del verbale preliminare stilato dalla commissione per l'accertamento attitudinale nominata nell'ambito del concorso gravato in data 21 aprile 2021, conosciuto il giorno 29 giugno 2021 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;

- ove occorra e per quanto di ragione del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 13 maggio 2020, recante il bando con il quale è stato indetto il concorso de quo ;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 4, del D.M. 30 giugno 2003, n. 198, che individua i requisiti attitudinali per l'accesso al ruolo di agente della Polizia di Stato;

- della graduatoria di merito del concorso pubblicata sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/18 del 25 giugno 2021 e, in pari data, sul sito www.poliziadistato.it, nella pagina web dedicata alla procedura concorsuale, nella parte in cui non presenta il nominativo del ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale potenzialmente lesivo della sfera giuridica di parte ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2024 il dott. D A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Si premette che il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per esame e titoli, a 1.350 posti per allievo agente della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, in servizio da almeno 6 mesi continuativi, in rafferma annuale o collocati in congedo al termine della ferma annuale, e ai volontari in ferma quadriennale, in servizio o in congedo, bandito con decreto del Capo della Polizia di Stato del 13 maggio 2020.

Dopo aver superato le prove scritte, quelle di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici, è stato sottoposto, in data 6 maggio 2021, agli accertamenti attitudinali previsti dall’art. 14 del bando di concorso e disciplinati dalle disposizioni integrative pubblicate il 14 aprile 2021, che, a loro volta, demandavano alla commissione all’uopo istituita il compito di stabilire, in un “verbale preliminare - che sarà pubblicato sul SITO…” – adempimento che non sarebbe, in realtà, mai stato assolto – “…i criteri di idoneità e le relative modalità di valutazione dei candidati, nel rispetto dei requisiti contemplati dall’art. 4, del d.m. 30.06.2003, n. 198 –(Tab. 2)…” .

In tal occasione, anche a causa del “risultato discontinuo” conseguito dal ricorrente ai test attitudinali scritti, il perito selettore, all’esito del colloquio individuale, ha ritenuto che le criticità emerse dovessero essere approfondite dall’organo collegiale, che ha, infatti, confermato la sua non idoneità, motivata con il conseguimento di “una media globale inferiore a 12/20”.

Presa contezza, a seguito di una prima istanza di accesso, delle schede di valutazione redatte dai periti selettori, il sig. -OMISSIS- avrebbe constatato che “la procedente non ha inteso fornire alcuna considerazione né valenza al pregresso ed encomiato iter militare dallo stesso vantato” ;
a seguito di una seconda istanza, avrebbe, invece, acquisito il verbale preliminare non pubblicato, che, tuttavia, non renderebbe intellegibile il percorso argomentativo seguito dalla commissione per formulare il giudizio di non idoneità.

2. Avverso l’esclusione è insorto, chiedendone, previa sospensione cautelare, l’annullamento per i seguenti motivi:

I. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 30 giugno 2003, n. 198, tab.

2 - violazione e/o falsa applicazione del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 - violazione e/o falsa applicazione della lex specialis - violazione delle disposizioni per l’accertamento dell’idoneità attitudinale - difetto di istruttoria - difetto di motivazione - eccesso di potere per contraddittorietà manifesta - illogicità dell’azione amministrativa - violazione degli art. 3 e 97 Cost., in quanto il giudizio attitudinale, anziché valorizzare, come indicato dall’art. 4 del d.m. 198/2003, l’esperienza pregressa del ricorrente nelle Forze Armate, considerata “affine” a quella dell’agente della Polizia di Stato, ne delineerebbe un profilo incompatibile con quel servizio, descrivendolo come superficiale, “a tratti impulsivo e polemico” , “povero” nel pensiero e non realmente interessato al ruolo per cui concorre;
osservazioni che si porrebbero in contrasto con gli elogi concessi nel 2016 e nel 2017, rispettivamente, dal Comandante del 44° Reggimento di sostegno TLC “Penne” e dal Comandante del 3° Reggimento Trasmissioni, che ne esalterebbero le doti militari, l’affidabilità e la dedizione al servizio, violando l’obbligo di motivazione e di istruttoria imposto, secondo la giurisprudenza, dalla presenza di “lusinghieri giudizi espressi dai superiori del ricorrente nel corso della ferma militare” ;

II. violazione dell’art. 52, comma 2, del d.m. del 28 aprile 2005, n.129 - violazione dell’art. 12 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 - violazione e/o falsa applicazione della lex specialis - violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso - violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - difetto di motivazione - mancata adozione dei criteri di valutazione della prova - violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa ex artt. 3 e 97 Cost., in quanto il verbale preliminare redatto dalla commissione attitudinale si limiterebbe ad una “sterile ripetizione” dei profili emotivo, evolutivo, intellettivo e sociale indicati dall’art. 4 del d.m. 198/2003 e ad individuare le soglie di punteggio dalle quali dipende l’idoneità, senza né integrare con i necessari criteri di dettaglio le generiche previsioni della lex specialis né fornire delle formule di “raccordo” tra i risultati dei test scritti e le conclusioni dei periti selettori o dei pesi in grado di spiegare le ragioni della prevalenza degli aspetti negativi su quelli positivi;
l’eccessiva “larghezza” dei parametri di giudizio violerebbe l’obbligo di predeterminazione dei criteri di selezione previsto dall’art. 12 del d.P.R. 487/1994 e, più in generale, il principio di trasparenza di cui all’art. 97 della Cost., perché impedirebbe la comprensione dei processi decisionali della p.a., creando “una specie di “zona grigia”, inammissibilmente sottratta allo scrutinio giurisdizionale” , in contrasto anche con l’art. 6 della C.E.D.U.

3. In data 31 agosto 2021 si è costituito il Ministero dell’Interno, che, dopo aver ricostruito il quadro normativo applicabile alle prove attitudinali per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, dal quale trae una riserva di discrezionalità tecnica a favore dell’amministrazione, e descritto le modalità di accertamento dell’idoneità da parte dei periti selettori, ha difeso la legittimità del provvedimento impugnato, evidenziando che “l’attività della Commissione rinviene i suoi limiti decisionali nei puntuali e precisi parametri normativi che individuano, per ogni tipo di selezione, i requisiti attitudinali cui l’aspirante deve essere in possesso per accedere nei ruoli della Polizia di Stato” , nel caso di specie contenuti nell’art. 4, tabella 2, del d.m. 198/2003, ed allegando una relazione del Centro psicotecnico, presso il quale sono state svolte le selezioni attitudinali;
in quest’ultima, l’amministrazione ha preso specifica posizione sulle censure del ricorrente, allegando il verbale preliminare del 21 aprile 2021, nel quale è stata definita la valutazione in ventesimi dei candidati e fissata la soglia numerica corrispondente alla sufficienza, spiegando il fondamento degli accertamenti attitudinali, che si basano sulla psicologia del lavoro, nonché la differenza tra i volontari dell’Esercito e l’agente della Polizia di Stato “sotto l’aspetto delle funzioni, delle difficoltà, delle competenze, del tipo di rischi, del contesto di lavoro e delle motivazioni” , e concludendo per l’irripetibilità dei colloqui, a tutela della par condicio tra i candidati.

4. In vista della camera di consiglio per la discussione della domanda cautelare, il ricorrente ha depositato ulteriore memoria, con la quale ha, in particolare, denunciato le carenze del verbale preliminare e insistito sul periculum in mora.

5. Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2021, la causa è passata in decisione.

6. Con ordinanza del 9 settembre 2021, n. 4871, il Collegio ha respinto la domanda cautelare “tenuto conto della tipologia dell’accertamento investito dall’impugnativa, connotato da marcata discrezionalità” e ritenuto esente dai “macroscopici errori e contraddittorietà denunziati in ricorso, in relazione anche al confronto della scheda di profilo individuale” .

7. In data 21 giugno 2022, il ricorrente ha depositato dichiarazione di interesse alla decisione di merito.

8. Con memoria del 5 aprile 2024, il ricorrente ha ulteriormente argomentato circa il difetto di motivazione del giudizio di inidoneità e l’inadeguatezza del voto numerico in assenza di una “scala” esplicativa del suo significato.

9. All’udienza pubblica del 7 maggio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

10. Prima di esaminare i singoli motivi di ricorso, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile agli accertamenti attitudinali per l’accesso al ruolo di agente della Polizia di Stato.

Secondo l’art. 46 della legge 1 aprile 1981, n. 121, recante l’ordinamento della pubblica sicurezza, “Gli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psico-tecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza” .

La legge intesta, quindi, agli organi tecnici dell’amministrazione il potere di valutare l’idoneità attitudinale dei candidati all’inserimento nei propri ruoli, esercitando una competenza amministrativa esclusiva, giustificata dalla peculiarità delle funzioni istituzionalmente attribuite alla Polizia di Stato, a tutela di beni primari della collettività, quali l’ordine pubblico e la pubblica incolumità, che presuppongono non comuni doti di equilibrio nel personale selezionato per svolgere i delicati servizi in cui si traduce il concreto espletamento dei richiamati compiti.

Solo una conoscenza approfondita dei contesti operativi e delle dinamiche relazionali all’interno dei quali il rapporto di lavoro è destinato a svilupparsi consente, infatti, di riconoscere la capacità del candidato di resistere e di adattarsi alle forti condizioni di stress psichico ed emotivo in cui si troverà a prestare la propria attività e di pronosticarne, quindi, il proficuo inquadramento nei ruoli dell’amministrazione.

I requisiti attitudinali richiesti ai fini dell’accesso al ruolo degli agenti della Polizia di Stato sono stati, poi, in dettaglio, declinati dall’art. 1 della tabella 2 allegata al d.m. 198/2003, che individua quattro aree di indagine (evolutiva, emotiva, intellettiva e sociale) per saggiare la compatibilità del candidato con le mansioni per le quali concorre, utilizzando gli strumenti offerti dalla psicologia del lavoro e secondo parametri di riferimento interni all’organizzazione dell’amministrazione procedente, cioè nell’esercizio di discrezionalità tecnica.

La giurisprudenza ha chiarito che “Si parla di discrezionalità proprio per indicare che tali giudizi, ancorché compiuti alla stregua di regole della scienza e della tecnica, restano opinabili, ciò in quanto l’applicazione della norma tecnica non determina un risultato univoco, posto che molte discipline tecniche e scientifiche non sono scienze esatte” , di guisa che “il sindacato del giudice amministrativo, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà ovvero se fondato su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti” (Cons. Stato, I, parere 30 novembre 2020, n. 1958) .

Nella specifica materia degli accertamenti attitudinali, poi, il giudice d’appello ha ricordato come l’accertamento dei requisiti di natura attitudinale per l’accesso alle Forze di Polizia “…eseguito da una Commissione di selettori munita di precipue competenze di carattere psicologico, non si esaurisce nell'indagine psicologica clinica, ma è esteso ai profili caratteriali e psicosomatici, (…) L'attività di verifica della Commissione formata dai periti selettori viene ad investire - con carattere di collegialità e in base a predefiniti e sperimentati tests intellettivi, di personalità e comportamentali, integrati da un colloquio - la complessiva personalità del candidato in funzione eminentemente prognostica del proficuo svolgimento del servizio di polizia e delle capacità di reagire in situazioni critiche. Tutto ciò in base a distinti parametri di valutazione che…investono il livello evolutivo, il controllo emotivo, la capacità intellettiva, l'adattabilità allo specifico contesto sociale e di lavoro. In esito a detti accertamenti deve, quindi, emergere il possesso di una personalità sufficientemente matura, con stabilità del tono dell'umore, di capacità di controllo delle proprie istanze istintuali, spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica e al livello di autostima” (T.A.R. Roma, Lazio, sez. I, 05/02/2018, n.1451). In altri termini…“la valutazione psico-attitudinale consiste in un complesso procedimento che mira ad accertare la propensione o l'attitudine del soggetto chiamato all'espletamento degli specifici e peculiari compiti cui verrà addetto una volta impiegato in seno ad una Forza di Polizia e che, a tal fine, ciò che conta è il giudizio complessivo che, al termine di detto procedimento, gli organi a ciò preposti hanno espresso sull'attitudine dell'aspirante (…)” (T.A.R. Roma, Lazio, sez. I, 04/12/2013, n.10455)” (Cons. Stato, I, parere 30 gennaio 2022, n. 189).

Il giudizio di idoneità, sul piano attitudinale, al servizio in Polizia è, pertanto, il risultato di un processo di scansione globale della personalità del candidato “la cui opinabilità è il fisiologico precipitato della natura non esatta della disciplina specialistica di riferimento” (Cons. Stato, VI, 4 novembre 2002, n. 6004), sebbene “l’alto margine di opinabilità ineliminabilmente intrinseco in questi giudizi” sia compensato dalla necessità di “un assoluto rigore metodologico nel formularli” (Cons. Stato, II, 6 dicembre 2021, n. 8137), sicché le valutazioni tecnico-discrezionali possono rientrare nel sindacato giurisdizionale e, quindi, nell’orbita del potere di annullamento di cui all’art. 29 c.p.a. laddove degenerino in affermazioni “affette da manifesta irragionevolezza ed abnormità (cfr. Cons. Stato, II, 24- 12-2021, n. 8581), da incongruità, evidente contraddittorietà, errore o travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, III, 6-6-2016, n.2342)” (Cons. Stato, I, parere 24 febbraio 2022, n. 430).

11. Delineati i limiti contro i quali si infrange la cognizione del giudice amministrativo in caso di impugnazione di un giudizio attitudinale negativo, è possibile scrutinare il merito del ricorso.

Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

11.1. Non merita accoglimento, innanzitutto, il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta che le conclusioni dei periti selettori, “irrimediabilmente confliggenti con i brillanti risultati dallo stesso conseguiti in ambito militare” durante il periodo di ferma nell’Esercito, non avrebbero adeguatamente motivato le ragioni dello scostamento di giudizio.

Le esperienze in Forza Armata e nella Polizia di Stato non sono, infatti, sovrapponibili, con conseguente incomparabilità tra la “vocazione” dimostrata nelle fila dell’una e quella emersa in occasione dell’accertamento per l’arruolamento nell’altra: basti pensare alla centralità che riveste nell’ordinamento militare la “disciplina militare” , definita dall’art. 1346 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come “l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate e alle esigenze che ne derivano” , da cui discendono “il principio di gerarchia e quindi il rapporto di subordinazione e il dovere dell'obbedienza” , che assumono nella valutazione di un militare un’importanza certamente maggiore di quella riconosciuta all’interno di un’amministrazione ad ordinamento civile.

D’altra parte, trattandosi di un concorso riservato ai volontari con un periodo di ferma nelle Forze Armate, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del bando e, in particolare, di quelli di cui al comma 2 della disposizione, che presuppongono l’assenza di gravi infrazioni ai doveri d’ufficio durante il precedente servizio, è verosimile che il curriculum di molti candidati vanti benemerenze analoghe a quelle tributate al ricorrente, senza, tuttavia, che ciò possa vincolare il giudizio dei periti selettori, inducendoli a considerare idonei i partecipanti solo perché hanno ricevuto alcuni elogi dai superiori gerarchici durante il periodo di ferma nell’Esercito. Diversamente, infatti, risulterebbe svilito l’intero sistema di selezione attitudinale delle Forze di Polizia, al quale non resterebbe che affidarsi ai giudizi compiuti da altri soggetti, in altri contesti e per altre finalità, rinunciando a qualsiasi autonomo apprezzamento delle capacità del candidato.

A ben vedere, il ricorrente tenta di sostituire il proprio convincimento personale sul peso da attribuire all’esperienza nell’Esercito a quello dei periti selettori, soggetto ai criteri indicati dal d.m. 198/2003, che, invece, attraverso l’indagine sui quattro “livelli” della personalità, assegnano rilievo preminente alla maturità del pensiero, al controllo della sfera emotiva, alla capacità di ragionamento e all’equilibrio nei rapporti personali, cioè all’armonica integrazione di diverse qualità, irriducibile a singoli aspetti del vissuto individuale, come le precedenti parentesi lavorative.

Ciò si traduce in un inammissibile sconfinamento nel merito tecnico delle scelte dell’amministrazione, precluso, come si è detto, al giudice amministrativo.

11.2. Non può essere accolto neanche il secondo motivo di ricorso, con il quale il sig. -OMISSIS- addebita all’amministrazione la violazione dell’art. 12 del d.P.R. 487/1994, a causa sia della mancata pubblicazione del verbale preliminare contenente i criteri per la valutazione attitudinale sia della loro eccessiva genericità.

Quanto al primo aspetto, si osserva che l’art. 12 del d.P.R. 487/1994 impone la necessaria predeterminazione dei criteri di valutazione, ciò che risulta formalmente avvenuto con il verbale del 21 aprile 2021 della commissione per le prove attitudinali;
la mancata pubblicazione del documento, invece, non appare suscettibile di inficiare la validità del segmento procedimentale interessato, tenuto conto che, se l’art. 19 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, richiede la pubblicazione dei “criteri di valutazione della commissione” , l’omissione non è accompagnata da alcuna sanzione sul piano dell’efficacia dell’atto, diversamente da quanto previsto dall’art. 15, co. 2, per gli “incarichi di collaborazione e consulenza” , dall’art. 15- bis , co. 2, per “gli incarichi conferiti nelle società controllate” , dall’art. 26, co. 3, per gli “atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati» e dall’art. 39, co. 3, per “gli atti di governo del territorio” , con la conseguenza che eventuali inadempienze degli obblighi di pubblicazione dei verbali del concorso integrano esclusivamente elemento costitutivo della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 33/2013.

Quanto, invece, alla presunta oscurità dei criteri e dei valori numerici utilizzati nei giudizi attitudinali, considerati “frutto di una “misteriosa” media aritmetica dei giudizi attribuiti a ciascuna prova seppure gli stessi non siano mai stati esternati in maniera altrettanto “matematica”” , questo Collegio ritiene che l’effettiva mancanza di una “griglia” di valutazione, esplicativa del significato corrispondente a ciascun valore numerico, sia superata – e compensata – sia dalla linearità delle formule utilizzate dall’allegato 2 al d.m. 198/2003 per tracciare il profilo ricercato con il concorso, che ne rende superflua qualsiasi ulteriore specificazione in via amministrativa, sia dai giudizi riportati “per esteso” in occasione della correzione dei test scritti (tachistoscopio: sufficiente;
test cognitivi: scarso) e dei colloqui, sia individuale che collegiale, in cui è possibile rinvenire le ragioni dell’inidoneità per ciascuno dei “livelli” di indagine, seppure in forma inevitabilmente sintetica.

La mancata predisposizione della scala dei punteggi avrebbe potuto, cioè, ridondare nell’illegittimità dell’atto solo laddove i valori numerici, oltre a non essere spiegati nel verbale preliminare, non fossero stati accompagnati da alcun enunciato descrittivo neanche in sede applicativa: in tal caso, il numero sarebbe rimasto “muto” e, pertanto, incomprensibile, deponendo per l’arbitrarietà del giudizio dei periti selettori. L’introduzione di una parte discorsiva nella redazione delle schede di valutazione consente, invece, di recuperare quel deficit di chiarezza iniziale, determinando un risultato analogo a quello ottenibile con l’abbinamento del valore numerico al significato riportato in un verbale preliminare maggiormente prodigo di informazioni.

Non va sottaciuto, in ogni caso, che le possibilità esplorative dei periti selettori, pur dovendo rispettare il rigore metodologico indicato dalla giurisprudenza, non possono essere incanalate all’interno di rigidi schemi di analisi psicologica: un discreto margine di libertà è connaturato alla stessa funzione del colloquio, ritenuto dalla stessa giurisprudenza “di fondamentale importanza al fine di delineare il quadro comportamentale del candidato, il quale, sollecitato a fornire risposte in modo diretto, si manifesta in maniera più attendibile” (Cons. Stato, I, parere 24 febbraio 2022, n. 430;
T.A.R. Roma, Lazio, V, 24 gennaio 2023, n. 1263; id. 16 marzo 2022, n. 3014).

La valutazione attitudinale si pone, quindi, pur sempre come giudizio di sintesi dell’osservazione globale della personalità del candidato, in cui i periti selettori non devono riportare gli aspetti positivi eventualmente rilevati ma recessivi rispetto a quelli negativi bensì dare conto, in maniera coerente, di quelle caratteristiche personali che, con più immediatezza, denotano il possesso o meno degli specifici requisiti richiesti per il ruolo a concorso.

Nel caso di specie, i giudizi sottesi all’esclusione del ricorrente si presentano sufficientemente motivati, coerenti con i parametri del d.m. 198/2003 e, in ogni caso, esenti da quei manifesti indici di abnormità ai quali la giurisprudenza amministrativa subordina il loro annullamento.

11.3. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.

12. Considerati i profili fattuali della vicenda e la natura del contenzioso, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.

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