TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2017-08-01, n. 201700653

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2017-08-01, n. 201700653
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201700653
Data del deposito : 1 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2017

N. 00653/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00156/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 156 del 2017, proposto da:
N Elena, rappresentata e difesa dagli avvocati A M e E N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A M in Montegranaro, via Custoza, 30;

contro

Università degli Studi di Macerata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati G P e A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C S in Ancona, piazza Don Minzoni, 4;
Università degli Studi di Macerata - Coordinatore pro tempore del corso di dottorato (XXXII ciclo), non costituito in giudizio;

nei confronti di

Compagnucci Lorenzo e Mariani Serena, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico emesso il 25 gennaio 2017, prot. n. 920 Tit. IV cl.1 Fasc. 24/2016, avente ad oggetto “ Ricorso gerarchico (artt.1, 2 e 3 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199) per l'annullamento della lista degli ammessi alla prova orale del corso di dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche (ciclo XXXII) ” e di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare:

- della nomina della Commissione di prevalutazione avvenuta in data 7 giugno 2016;

- della lista di coloro che hanno superato la prova di preselezione del concorso pubblico per titoli e prova orale, per l’ammissione al Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche (ciclo XXXII), presso l’Università di Macerata, per gli aa.aa. 2016/2019;

- del verbale di approvazione dei lavori di prevalutazione dell'11 ottobre 2016;

- del decreto del Rettore n. 294 prot. n. 19096/16 avente ad oggetto “ Approvazione degli atti del concorso e della graduatoria di merito per l'ammissione al corso di Dottorato di ricerca in SCIENZE GIURIDICHE (CICLO XXXII) - AA.AA. 2016/2019 ”, nella parte in cui detta graduatoria non comprende il nominativo della ricorrente;

nonché per la condanna

dell'Amministrazione resistente a procedere ad un nuovo esame dei titoli di tutti gli aspiranti dottorandi o, in via gradata, dei soli titoli della ricorrente, all'attribuzione di un valido giudizio di merito e all'esperimento dell'esame orale ai fini dell'utile collocazione nella graduatoria concorsuale e, nelle more di tale rivalutazione, a concedere in via cautelare alla ricorrente di frequentare con riserva il corso di dottorato in Scienze Giuridiche (ciclo XXXII).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Macerata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2017 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, avvocato del libero Foro, impugna l’atto con cui il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Macerata ha riscontrato il ricorso gerarchico dalla stessa presentato avverso gli atti della procedura selettiva per l’ammissione al dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche per gli anni accademici 2016/2019 (a cui la ricorrente aveva partecipato).

2. Con il gravame in via amministrativa l’avv. N aveva inteso censurare l’operato della commissione preposta alla valutazione dei progetti di ricerca, che non l’aveva ammessa al colloquio orale recependo il giudizio negativo formulato dai docenti preposti alla prevalutazione delle domande. Ella censura sia le irregolarità procedurali che avrebbero connotato l’operato della commissione e dei docenti incaricati della prevalutazione (ed in particolare il fatto che questi docenti non hanno fatto parte della commissione giudicatrice nominata con provvedimento rettorale e che gli stessi non hanno effettuato la prevalutazione in base ai criteri previsti dal bando), sia il merito delle valutazioni espresse sul progetto e sui titoli dalla stessa posseduti.

3. Con l’atto impugnato il Rettore ha, in via pregiudiziale, ritenuto inammissibile il ricorso gerarchico (e ciò sul presupposto che nella specie vi è perfetta coincidenza fra autorità che approva gli atti della procedura e autorità chiamata a decidere il ricorso gerarchico), mentre nel merito ha ribadito l’autonomia di giudizio delle commissioni giudicatrici e ha escluso la sussistenza di vizi procedurali.

4. La ricorrente, oltre a ribadire le censure già articolate nel gravame amministrativo, in questa sede evidenzia il fraintendimento in cui è incorso il Rettore nel momento in cui non ha correttamente individuato l’oggetto del ricorso gerarchico (con il quale l’avv. N intendeva censurare l’operato della commissione e non già quello del Rettore). Da ciò discenderebbe la piena ammissibilità del suddetto gravame amministrativo.

5. Si è costituita l’intimata Università, formulando alcune eccezioni preliminari e chiedendo, in ogni caso, il rigetto nel merito di tutte le domande proposte.

Alla camera di consiglio del 26 maggio 2017, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio già in questa sede (sussistendo tutti i presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm.), non riscontrando opposizioni o riserve di sorta. La causa, quindi, è stata posta in decisione, unitamente a quella connessa, proposta dalla stessa ricorrente e discussa alla medesima camera di consiglio, iscritta al numero 110/2017 di RG.

6. Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover precisare che, nell’ambito del presente ricorso (contrariamente a quanto accaduto nel coevo ricorso n. 110 del 2017), non si evince la formulazione, in maniera esplicita, di una domanda risarcitoria.

La ricorrente, infatti, ha chiesto, unitamente all’annullamento degli atti impugnati, la condanna dell'Amministrazione a procedere ad un nuovo esame dei titoli di tutti gli aspiranti dottorandi o, in via gradata, dei soli suoi titoli, all'attribuzione di un valido giudizio di merito e all'esperimento dell'esame orale ai fini dell'utile collocazione nella graduatoria concorsuale;
in via cautelare, poi, ha chiesto, previa sospensione dei provvedimenti gravati, l’ammissione con riserva al corso di dottorato in Scienze Giuridiche (ciclo XXXII).

Tuttavia, si potrebbe leggere come domanda di risarcimento del danno in forma specifica la sola domanda della ricorrente volta ad ottenere la condanna dell’Amministrazione alla rivalutazione dei suoi titoli nel senso dalla stessa auspicato (atteso che la rivalutazione dei titoli di tutti i candidati costituisce piuttosto un possibile effetto dell’annullamento, che però non garantisce il conseguimento del bene della vita sperato);
ciò in quanto l’avv. N chiede, ancorché previa favorevole rivalutazione da parte della Commissione, la formulazione di un giudizio di merito che le consenta l’ammissione all’orale e l’utile collocazione in graduatoria (in sostanza, chiede di ottenere proprio il bene della vita).

Nei termini e nei limiti sopra chiariti, quindi, sarà esaminata, più avanti, anche la domanda risarcitoria.

7. Fatte queste premesse, il ricorso va dichiarato inammissibile con riguardo alla domanda impugnatoria e irricevibile, prima ancora che infondato, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno.

8. Partendo dalla domanda impugnatoria, il Collegio non può che ribadire, in punto di inammissibilità, quanto statuito dal Tribunale nella pronuncia n. 548 del 29 giugno 2017, relativa al citato ricorso n. 110 del 2017.

8.1. E’ noto che, ai sensi degli artt. 1 e 7 del DPR n. 1199/1971, sia il ricorso in opposizione (ossia alla stessa autorità che ha emanato l’atto impugnato) che il ricorso gerarchico improprio sono ammessi solo nei casi previsti dalla legge.

Come autorevolmente statuito dall’Adunanza Generale del Consiglio di Stato con il parere n. 23 del 25 febbraio 1990, il ricorso gerarchico improprio può essere previsto solo da un atto avente forza di legge, anche se nel caso delle università si deve tenere conto dell’autonomia costituzionalmente riconosciuta loro (per cui i casi di ammissibilità del ricorso gerarchico possono essere stabiliti anche con regolamenti interni di ateneo).

In particolare, il ricorso gerarchico avverso atti di organi collegiali non è ammesso in via generale, e ciò proprio perché tali organi (fra cui sono comprese ovviamente le commissioni d’esame e di concorso e quelle preposte alla valutazione delle offerte nelle gare d’appalto) non sono in posizione di subordinazione gerarchica nei riguardi di altri organi amministrativi.

8.2. In ogni caso, però, il ricorso gerarchico, a differenza del ricorso in opposizione, presuppone che vi sia alterità fra l’autorità decidente e l’autorità competente ad esaminare il gravame (tale alterità può consistere in un vero e proprio rapporto di dipendenza gerarchica – e in questo caso si ha il ricorso gerarchico “proprio” – oppure in un rapporto di dipendenza funzionale – e in questo caso il ricorso gerarchico viene definito “improprio”).

8.3. Al di fuori delle fattispecie in cui sono ammissibili il ricorso gerarchico e il ricorso in opposizione, ogni istanza rivolta alla P.A. e tesa a denunciare l’illegittimità di un provvedimento va qualificata come istanza di attivazione dei poteri di autotutela decisoria.

E’ dunque assai rilevante individuare i casi di ammissibilità dei ricorsi amministrativi, visto che ciò incide sulla successiva esperibilità del ricorso giurisdizionale. In effetti, mentre la formale proposizione di un ricorso amministrativo sospende il termine decadenziale di cui all’art. 29 cod. proc. amm. (tanto che il successivo ricorso giurisdizionale ha per oggetto la decisione assunta sul ricorso amministrativo o il silenzio formatosi sullo stesso – sul punto, vedasi per tutte

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi