TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-11-20, n. 202317299
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Pubblicato il 20/11/2023
N. 17299/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06497/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6497 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, INPS, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati A D M, A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento del silenzio inadempimento a seguito di domanda di erogazione della prestazione previdenziale di invalidità civile
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto previdenziale.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa I T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente impugna il silenzio serbato dall'Istituto previdenziale sull'istanza volta ad ottenere il riconoscimento della sua invalidità civile al 100% (cento per cento) ed i conseguenti benefici della legge n. 104/1992, comprensivi dell’assegno di accompagnamento maturato, chiedendo, nel contempo, l’indennizzo da mero ritardo ed il risarcimento per danno patrimoniale.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio instando per l’inammissibilità del ricorso alla luce della considerazione che le controversie in materia di invalidità civile sono riservate alla giurisdizione del Giudice del lavoro.
All’udienza camerale dell’8 novembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio deve osservare in via preliminare che l’azione proposta risulta inammissibile per difetto di giurisdizione, essendo attratta alla giurisdizione del Giudice del lavoro e della previdenza ai sensi dell’art. 442 e ss. c.p.c.
È doveroso, a tal fine, rilevare che ai sensi dell'art. 31 del c.p.a. è inammissibile il ricorso diretto all'accertamento dell'illegittimità del silenzio su un'istanza dell'interessato allorché il Giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante ovvero si verta, comunque, nell’ambito di posizioni di diritto soggettivo, anche laddove sia riscontrabile un'ipotesi di giurisdizione esclusiva.
Il ricorso avverso il silenzio - inadempimento costituisce, infatti, un'azione che richiede al Giudice di esercitare una cognizione sul merito della causa, che, in taluni casi, può spingersi sino alla condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento di contenuto predeterminato;si deve, pertanto, concludere nel senso che la giurisdizione del G.A. in materia di silenzio - inadempimento si arresta laddove l'istanza inevasa abbia ad oggetto una materia devoluta alla giurisdizione esclusiva di altra autorità giudiziaria.
Invero, secondo nota e consolidata giurisprudenza (Cons- Stato, Sez. V, 17 gennaio 2011, n. 210), l'art. 2 della l. n. 205/2000, che ha introdotto l'art. 21 bis della l. n. 1034/1971 in tema di ricorso avverso il silenzio serbato dall'amministrazione, poi confluito nell'art. 31 del c.p.a., non ha inteso creare un rimedio di carattere generale, esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte della pubblica amministrazione, e pertanto sempre ammissibile indipendentemente dalla giurisdizione del G.A. (il quale si configurerebbe quindi come giudice del silenzio dell'Amministrazione), ma soltanto un istituto giuridico relativo alla esplicazione di potestà pubblicistiche correlate alle sole ipotesi di mancato esercizio dell'attività amministrativa discrezionale.
Ne consegue che, nell'ipotesi che il procedimento attivato afferisca alla tutela di un diritto soggettivo, l'azione di annullamento del silenzio-inadempimento della pubblica Amministrazione non è esperibile, poiché il giudizio sul silenzio presuppone l'esercizio di una potestà amministrativa, rispetto alla quale la posizione del privato si configura come interesse legittimo;ciò in disparte la prospettazione formulata dalla difesa previdenziale, nell’ambito della propria memoria difensiva, in merito all’impossibilità di ritenere integrata una fattispecie di silenzio-inadempimento, dovendo nel giudizio de quo trovare applicazione l’art. 7 della legge n. 533/1973 (“formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali”) secondo cui “ in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato ”.
È, dunque, inammissibile l’impugnazione del silenzio-inadempimento e la connessa pretesa avanzata in via risarcitoria , qualora, come nel caso che occupa, la controversia attenga a posizioni di diritto soggettivo, a prescindere dagli atti adottati dalla pubblica amministrazione e, quindi, anche nel caso in cui non sia stato emanato alcun atto, nonostante il decorso dei termini prescritti per la conclusione del relativo procedimento (Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2010, -OMISSIS-), dovendo in questo caso la tutela dell'interessato essere fatta valere mediante l’azione di accertamento tecnico preventivo obbligatorio prevista in materia di invalidità civile dall’art. 445-bis c.p.c..
Dalle predette considerazioni discende l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, e la conseguente declaratoria della giurisdizione del Giudice del lavoro, presso il quale la causa potrà essere riassunta nei termini di cui all’art. 11 del cod. proc. amm.
Attesa la natura della controversia e la sua definizione con sentenza di rito, senza alcuna possibilità per il giudice adìto di verificare la fondatezza della pretesa azionata, il Collegio ravvisa eccezionali motivi per disporre l’equa compensazione delle spese di lite.