TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-07-13, n. 202000177

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-07-13, n. 202000177
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202000177
Data del deposito : 13 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2020

N. 00177/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00093/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 93 del 2018, proposto da
L B e C B, rappresentati e difesi dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, Galleria Europa, n. 26;



contro

Comune di Merano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati J P e V M, domiciliato presso l’Avvocatura del Comune in Merano, Portici, 192;



nei confronti

Kolpinghaus Meran e.V., rappresentata e difesa dapprima dagli avvocati U L e U V, e, successivamente, soltanto dall’avv. U L con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della stessa in Merano, via delle Corse, n. 101;



per l'annullamento

della declaratoria di nullità e/o inefficacia – disapplicazione dei seguenti atti (nei limiti di cui ai seguenti motivi di impugnazione):

1. deliberazione della Giunta comunale di Merano n. 30 del 6 febbraio 2018 (approvazione del piano di recupero A 14) – pubblicata il 19 febbraio 2018;

2. deliberazione della Giunta comunale di Merano n. 385 del 17 ottobre 2017 (Adozione del piano di recupero della zona residenziale A14);

3. parere del progettista del piano di recupero, nota del 26 gennaio 2018; edilizia n. 28 del 26 gennaio 2018;

4. ivi richiamato parere della commissione edilizia comunale di Merano;

5. ogni altro parere richiamato;

e di ogni altro atto precedente, presupposto, preparatorio, successivo, esecutivo anche ove non conosciuto e richiamato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Merano e della Kolpinghaus Meran e.V.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019 il Cons. T D G e uditi per le parti i difensori: avv. M. Natzler per i ricorrenti; avv. J. Pichler per il Comune di Merano; avv. U. Lobis per il Kolpinghaus Meran e.V.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Nel 2016 il Comune di Merano avviava la procedura formale per dotare di un piano di recuperola zona di recupero A14, zona residenziale A - centro storico, sita a Maia Alta ad ovest di piazza Fontana, racchiusa tra detta piazza e le pubbliche strade via Salita alla Chiesa, a nord, e via Cavour a sud.

Sentita la Consulta per l'assetto urbanistico nella seduta dell'11.1.2017, la Commissione edilizia comunale approvava all'unanimità il progetto del piano e, successivamente, il piano di recupero veniva adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 385 dd. 17.10.2017.

La zona di recupero di cui è causa comprende sia due complessi immobiliari, che costituiscono le minime unità di intervento G1 e G2, sia alcuni edifici di minori dimensioni, ubicati lungo il vicolo salita alla Chiesa, che rappresentano le minime unità di intervento (di seguito MUI) da G3 a G9.

La MUI G1, che investe l’ex albergo Regina, ora di proprietà dell’associazione Kolping, si suddivide in G1a e G1b.

L’edificio di Kolpinghaus, sul quale si indirizzano soprattutto le deduzioni di controparte nel ricorso, è l’edificio p.ed. 449 CC Maia, ricompreso nell’unità di intervento G1b (oggetto degli interventi edilizi di cui al piano di recupero oggetto del ricorso), contraddistinto dalla parte bassa del complesso edilizio sulla p.ed. 54/3 C.C. Maia (cfr. doc. 1d, pag. 4 e 5 del FP Kolping).

L’immobile p.ed. 54/2 CC Maia, di proprietà dei ricorrenti, rientra invece nella MUI G5, per la quale il piano in contestazione prevede uno specifico vincolo di “facciata da conservare”.

Con lettera dd. 20.11.2017 i ricorrenti presentavano le proprie osservazioni avverso il piano di recupero.

Con deliberazione n. 30 dd. 06.02.2018, presa puntuale posizione sulle predette osservazioni, la Giunta comunale approvava il piano di recupero di cui è causa.

Con il presente ricorso vengono impugnati gli atti deliberativi e i pareri presupposti del piano di recupero in argomento e, a sostegno del ricorso, vengono dedotti i seguenti motivi d’impugnazione:

1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 30 e seguenti nonché 52 e seguenti della legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Violazione e falsa applicazione del piano urbanistico comunale di Merano ed in particolar modo dell’articolo 5 delle norme di attuazione. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. Eccesso di potere per travisamento di fatti e/o omessa istruttoria e/o omessa istruttoria e/o manifesta illogicità (mancato rispetto della funzione del piano di recupero);

2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 30 e seguenti nonché 52 e seguenti della legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Violazione e falsa applicazione del piano urbanistico comunale di Merano ed in particolar modo dell’articolo 5 delle norme di attuazione. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. Eccesso di potere per travisamento di fatti e/o omessa istruttoria e/o omessa istruttoria e/o manifesta illogicità (previsione di un’area edificabile per nuova costruzione in una zona già ipersatura);

3) Violazione e falsa applicazione degli articoli 30 e seguenti nonché 52 e seguenti della legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Violazione e falsa applicazione del piano urbanistico comunale di Merano ed in particolar modo dell’articolo 5 delle norme di attuazione. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione della Repubblica Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. Eccesso di potere per travisamento di fatti e/o omessa istruttoria e/o omessa istruttoria e/o manifesta illogicità (sulla tutela della facciata);

4) Violazione e falsa applicazione degli articoli 30 e seguenti nonché 52 e seguenti della legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione della Repubblica. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. Eccesso di potere per travisamento di fatti e/o omessa istruttoria e/o omessa istruttoria e/o manifesta illogicità (violazione del principio dell’imparzialità della pubblica amministrazione e della proporzionalità dell’azione amministrativa);

5) Violazione e falsa applicazione degli articoli 30 e seguenti nonché 52 e seguenti della legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Violazione e falsa applicazione del piano urbanistico comunale di Merano ed in particolar modo dell’articolo 5 delle norme di attuazione. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione della Repubblica. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. Eccesso di potere per travisamento di fatti e/o omessa istruttoria e/o omessa istruttoria e/o manifesta illogicità (errore di calcolo sulla cubatura).

Si sono costituiti in giudizio:

- il Comune di Merano chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato;

- la Kolpinghaus Meran e.V. che, nel chiedere in ogni caso il rigetto del ricorso siccome infondato, eccepisce in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse sotto il duplice profilo che, per un

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