TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-09-25, n. 202300583
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Testo completo
Pubblicato il 25/09/2023
N. 00583/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00553/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 553 del 2018, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. M P, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministero p.t., U.T.G. Prefettura di Fermo, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Fermo del -OMISSIS- con il quale veniva disposta la revoca della misura di accoglienza presso il Cas di Porto Sant'Elpidio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. Prefettura di Fermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 la dott.ssa R E I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.Con provvedimento del -OMISSIS-, notificato in data 3 agosto 2018, il Prefetto della Provincia di Fermo ha disposto la revoca, nei confronti del ricorrente, della misura di accoglienza presso il C.A.S. sito in Porto Sant’Elpidio.
Il decreto ha tratto fondamento dalla circostanza che lo straniero aveva ricevuto il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari dalla Commissione Territoriale di Ancona e che il Servizio Centrale SPRAR, invitato dalla Prefettura a verificare la possibilità di inserimento del beneficiario in un centro di secondo livello, non aveva fornito alcuna risposta.
A sostegno del ricorso l’istante ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere, per inosservanza di circolari, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta, erronea valutazione e travisamento dei fatti.
Il ricorrente, dopo aver richiamato la circolare del Ministero dell’Interno del 20.2.2015 e le linee guida al Decreto Ministeriale del 30.7.2013 in cui si afferma espressamente che i beneficiari di protezione internazionale possono rimanere in accoglienza nello SPRAR per un periodo di sei mesi ulteriormente prorogabile, lamenta l’illegittimità del provvedimento prefettizio che, in violazione di detta prescrizione e sul mero assunto della mancata risposta dello SPRAR Centrale, ha deciso di revocargli, senza alcuna motivazione, le misure di accoglienza.
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Fermo si sono costituiti in giudizio.
Alla pubblica udienza del 21.09.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.Come esposto in narrativa, oggetto della controversia è il provvedimento con cui il Prefetto della Provincia di Fermo ha disposto la revoca a carico dell’istante della misura di accoglienza presso il C.A.S. sito in Porto Sant’Elpidio.
Il ricorso è fondato.
La complessità della materia contenziosa rende opportuna una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
Prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018 allo straniero che versasse in condizioni tali da configurare seri motivi di pregiudizio per la sua incolumità era rilasciato, all’esito di una valutazione caso per caso effettuata dall’Amministrazione, un apposito permesso di soggiorno di portata generale, non tipizzato dal legislatore.
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari era rilasciato all’esito di una valutazione dei gravi motivi di carattere umanitario posta in essere dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a norma dell’art. 32, co. 3, d.lgs. n. 25 del 2008, prendeva in considerazione tanto la situazione soggettiva del richiedente asilo quanto la situazione oggettiva del Paese di origine.
Con l’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il legislatore ha inteso superare la vocazione residuale e generalista del permesso di soggiorno per motivi umanitari, introducendo una serie di permessi definiti per “casi speciali” che introducono forme di tutela tipicamente determinate, da riconoscere allorquando non ricorrano i requisiti per lo status o la protezione sussidiaria. Tali permessi per casi speciali hanno recepito, invero, ipotesi già previste