TAR Napoli, sez. II, sentenza 2020-08-12, n. 202003587

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2020-08-12, n. 202003587
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202003587
Data del deposito : 12 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/08/2020

N. 03587/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00623/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 623 del 2017, proposto da
Pirotecnica Afragolese S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F P, M M, V P, con domicilio eletto presso lo studio M M in Napoli, via Taddeo Da Sessa Isola C/7;

contro

Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo n. 156;
Citta' Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento della

VI

Direzione – SUAP della Città di Acerra, recante registro ufficiale n. 53933 del 17/11/2016, con il quale è stata disposta “la conclusione negativa del procedimento avviato ed il formale diniego del titolo unico”, relativamente all'istanza prot. n. 18614 dell'11/5/2012 e successive integrazioni, presentata dalla Pirotecnica Afragolese srl per l'ottenimento dell'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio dell'attività di deposito di fuochi di artificio in variante al vigente PRG;

nonché di tutti gli atti preordinati, antecedenti, connessi e conseguenti. Ivi compresa, se ed in quanto occorra, la relazione del settore urbanistica n. 48323 del 17/10/2016 ivi richiamata.

e per la condanna

al risarcimento del danno


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Acerra e di Citta' Metropolitana di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2020 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, d.l. 18/20, conv. nella l. 27/20;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Acerra ha disposto “ la conclusione negativa del procedimento avviato ed il formale diniego del titolo unico ”, relativamente all'istanza prot. n. 18614 dell'11/5/2012 e successive integrazioni, dalla stessa presentata per l'ottenimento dell'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio dell'attività di deposito di fuochi di artificio in variante al vigente PRG.

2. Espone, in punto di fatto, la ricorrente che:

- in data 13.02.2015, con istanza protocollata al nr. 5465, e successiva nota di precisazione protocollata al nr. 8532 del 9.03.2015, essa chiedeva l’autorizzazione alla realizzazione di un esercizio avente ad oggetto l’attività di deposito di fuochi di artificio su un fondo, sito nel Comune di Acerra ed individuato catastalmente al foglio 47, p.lla 12;

- il Comune di Acerra convocava, per il 27/4/2015, conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 8 del

DPR

160/2010 per esame progetto relativo alla realizzazione di un deposito per fuochi di artificio in variante al PRG”, invitando la Città Metropolitana di Napoli, il Genio Civile, l’Asl NA2 Nord, l’Autorità di Bacino della Regione Campania;

- dopo numerosi rinvii, veniva convocata la Conferenza per il 28/7/2016;
in tale ultima seduta, si dava atto del parere favorevole dell’Autorità di Bacino, espresso con atto n. 34228 del 27/7/2016, confermativo del precedente n. 839 del 24/3/2016, e si ribadiva che il Consorzio ASI reputava il progetto non di propria competenza. Si dava anche lettura del parere favorevole della Città Metropolitana di Napoli, mentre l’ASL dichiarava di non potersi pronunciare su una variante, ma unicamente sul manufatto edilizio;

- nel corso della seduta del 28.7.2016 tuttavia, per la prima volta, il Comune di Acerra sollevava criticità in ordine alla viabilità di accesso, sul rilievo della non percorribilità nel doppio senso di marcia, ed alla necessità della previa acquisizione del nulla osta rispetto alla linea ferroviaria, giungendo a formulare un parere negativo;

- alla luce di detto parere negativo anche la Città Metropolitana di Napoli subordinava il proprio parere positivo, già espresso in separata nota allegata al verbale, al superamento degli elementi ostativi emersi. Venivano, quindi, assegnati 60 giorni all’istante per produrre chiarimenti e/o integrazioni, che venivano puntualmente prodotti;

- poiché il procedimento non veniva concluso, la ricorrente produceva ulteriore diffida a mezzo del proprio legale, protocollata il 12/10/2016 al n. 47501, chiedendo la convocazione della conferenza di servizi e la definizione del procedimento;

- il Comune di Acerra, senza ulteriori convocazioni della conferenza, comunicava i motivi ostativi all’accoglimento e, quindi, con provvedimento della

VI

Direzione – SUAP, recante registro ufficiale n. 53933 del 17/11/2016, disponeva “la conclusione negativa del procedimento avviato ed il formale diniego del titolo unico”.

Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8

DPR

160/2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 14 e ss. L. 241/1990. Violazione delle Linee Guida del Ministero dell’interno per le commissioni tecniche territoriali in sede di sopralluogo ispettivo presso fabbriche e depositi di fuochi di artificio. Violazione del R.D. 635/1940 e del

DM

16/7/2001. Violazione del Codice della Strada. Violazione D.P.R NR.753/1980 Violazione del giusto procedimento di legge. Omessa comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti. Eccesso di potere sotto molteplici profili. Violazione delle risultanze della conferenza dei servizi. Contraddittorietà. Difetto di istruttoria e dei presupposti. Disparità di trattamento. Sviamento. Sproporzione e incongruenza
.

- Secondo la ricorrente, sussisterebbero nella fattispecie i presupposti per la variante semplificata di cui all’art. 8

DPR

160/2010, considerato che, da un lato, lo stesso Comune di Acerra nel corso del procedimento ha reiteratamente dato atto “ dell’assenza nel vigente PRG di aree specificamente destinate a tale attività ” e, dall’altro, che la destinazione finale, cui tende l’iniziativa proposta, è appunto verso la “zona D”, vale a dire per un insediamento produttivo.

- Riferisce la ricorrente che, dopo la richiesta di chiarimenti, era stata prodotta una relazione tecnica esplicativa a firma dell’ing. A, tesa a chiarire la piena legittimità dell’intervento proposto. Detta relazione tuttavia non sarebbe stata sottoposta all’esame della Conferenza di servizi, né separatamente delle singole amministrazioni che alla stessa partecipavano.

- Il Comune risulta l’unica amministrazione, tra quelle che hanno partecipato alla conferenza di servizi, ad aver sollevato rilievi ostativi all’intervento proposto dalla ricorrente;
secondo la ricorrente, il Comune non avrebbe potuto unilateralmente respingere l’intervento, considerato che le amministrazioni convocate in conferenza si erano espresse favorevolmente, assegnando un termine per l’eventuale superamento dei fattori ostativi indicati dal Comune stesso.

- - Quanto alle preoccupazioni in materia di accessibilità, vi sarebbero - secondo la ricorrente -incongruenza e sproporzione in quanto l’intervento risultava già assentito dal Comando dei Vigili del Fuoco e dalla Commissione Tecnica Provinciale della Prefettura di Napoli, proprio preso atto della assoluta compatibilità in termini di sicurezza del deposito stesso rispetto alla pubblica e privata incolumità di persone e cose. Infatti, la viabilità di accesso al fondo presenta una carreggiata che nel punto di minore ampiezza non è inferiore a 3,50 mt. e, quindi, ben superiore alle previsioni del CdS sulla percorribilità minima delle strade, tenuto anche conto dello spazio di manovra richiesto per i mezzi di soccorso. Inoltre, non risulta prescritta da nessuna normativa la necessità di una percorribilità contemporaneamente nei due sensi di marcia.

- Nel Comune di Acerra, nelle immediate vicinanze del sito oggetto dell’intervento proposto, è in esercizio una fabbrica di fuochi, come tale soggetta a parametri ben più restrittivi di un mero deposito. Ai sensi dell’allegato B al TULPS, come risultante dal

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