TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-11-21, n. 202303465

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-11-21, n. 202303465
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202303465
Data del deposito : 21 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2023

N. 03465/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00330/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 330 del 2023, proposto dalla società Laterizi Fauci Produzione s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Peres e Alessandro Kiniger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

- l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana (Dipartimento dell'ambiente - Servizio 1 “ Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali ” – U.O.B. S.1.2), in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Comune di Sciacca, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;



per l'annullamento:

- della nota dell’intimata amministrazione regionale n. 92961 del 27 dicembre 2022, recante oggetto “ AG41_IPPC3 – Laterizi Fauci S.p.A. – Installazione IPPC per la produzione di prodotto ceramici, mediante cottura in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane sito in contrada Bordea nel Comune di Sciacca (AG). - Categoria IPPC 3.5 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.m.ii. autorizzata con D.D.G. n. 134 del 13/03/2013 (A.I.A.). Avvio del procedimento di riesame con valenza di rinnovo ex art. 29-octies, comma 3 lett. b), del D.Lgs. 152/2006 ”;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la nota prot. n. 9119 del 10 febbraio 2023;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione regionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con l'odierno ricorso, la società Laterizi Fauci Produzione s.r.l. ha impugnato le note nn. 92961 del 27 dicembre 2022 e 9119 del 10 febbraio 2023 dell'intimata amministrazione, con le quali è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame con valenza di rinnovo (art. 21- octies , c. 3, lett. b , d.lgs. n. 152 del 2006) dell'A.I.A. rilasciata il 13 marzo 2013 alla sua dante causa (Laterizi Fauci s.p.a.), per l'installazione IPPCC per la produzione di prodotti ceramici, sita nel Comune di Sciacca

1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:

- di gestire, dal 2014, l'installazione in questione, già autorizzata con la menzionata A.I.A. del 13 marzo 2013 alla menzionata dante causa di parte ricorrente;

- che, con le impugnate comunicazioni, l'intimata Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame decennale con valenza di rinnovo dell'A.I.A.

1.2. Parte ricorrente ha contestato i provvedimenti impugnati con un unico motivo di doglianza, per violazione di legge (artt. 3 e 29- octies , d.lgs. n. 152 del 2006) ed eccesso di potere sotto vari profili.

Secondo la società ricorrente, il procedimento di riesame non avrebbe dovuto essere avviato alla scadenza dei dieci anni dal rilascio dell'A.IA., ma dopo dodici anni dal suddetto rilascio, in quanto - a seguito del recepimento della direttiva n. 2010/75/UE, intervenuto con il d.lgs. n. 46 del 2014 - il nuovo art. 29- octies , c. 9, d.lgs. n. 152 del 2006, dispone che, nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 29- quater , del citato d.lgs., risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine per l'avvio del procedimento di rinnovo è esteso a dodici anni. Con la conseguenza che non avrebbe alcun rilievo il fatto che l'A.I.A. originariamente rilasciata avesse una durata di n. 5 anni e non di n. 6 anni (come avrebbe dovuto essere in ragione del possesso del visto certificato da parte ricorrente); né che tale durata ridotta non fosse stata tempestivamente impugnata dalla dante causa di parte ricorrente.

Ciò che rileva, a dire della società ricorrente, è il possesso della certificazione ISO 14001 sin dal 2007, e null'altro, al fine del beneficio della proroga ex lege dell'A.I.A. del 2013 sino a dodici anni prima dell'avvio del procedimento di riesame.

2. Si è costituita l'amministrazione regionale che, con successiva memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso.

3. Con memoria resa in prossimità dell'udienza sull'istanza cautelare, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie istanze.

4. Con ordinanza n. 162 del 27 marzo 2023, la Sezione ha fissato l'udienza di discussione del ricorso.

5. In prossimità dell'anzidetta udienza, la società ricorrente, con memoria:

- ha rappresentato che, a seguito dell'accoglimento del ricorso inerente alla vista A.I.A. del 13 marzo 2013 (non involgente, ad ogni modo, il profilo della sua durata), la società ricorrente ha presentato istanza per la procedura semplificata ex art. 21- decies , l. n. 241 del 1990, al fine della revisione delle prescrizioni annullate. Ciò ha comportato, come espressamente dichiarato dal resistente Assessorato, la sospensione del procedimento di riesame - oggetto del presente giudizio - ferma la sua ripresa in caso di soccombenza di parte ricorrente;

- ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

6. All'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. Il presente ricorso verte sui provvedimenti con i quali il resistente Assessorato ha

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi