TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza cautelare 2018-03-29, n. 201800139

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza cautelare 2018-03-29, n. 201800139
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201800139
Data del deposito : 29 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2018

N. 00265/2018 REG.RIC.

N. 00139/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00265/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 265 del 2018, proposto da:


Mke S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Attina', T S, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Attinà in Catanzaro, corso Mazzini 4;


contro

Comune di Petrona', Comune di Andali, Centrale Unica di Committenza ( Comuni di Andali, Belcastro, Marcedusa,Cerva, Petrona') non costituiti in giudizio;

nei confronti

Multiservizi – Soc Coop. Sociale Onlus non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del comune di

Petronà n. 12 del 29.1.2018 di aggiudicazione alla Multiservizi – Soc Coop.

Sociale ONLUS dell'appalto per il “Servizio di conduzione, manutenzione, controllo e

custodia impianti di depurazione del Comune di Andali e Petronà – anni tre – seconda

indizione” ;

-di ogni altro atto presupposto e / o connesso all'aggiudicazione sopra

impugnata e, segnatamente, di tutti i verbali relativi alle operazioni di gara

(verbale I seduta del 4.10.2017;
verbale II seduta 18.10.2017;
verbale III

seduta del 15.1.2018;
verbale IV seduta 22.1.2018), allegati sotto la lett A) alla

determina di aggiudicazione n. 12/18 ;

in via subordinata della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica

del comune di Petronà n. 73 del 4.10.2017 di nomina della Commissione di

gara;

E PER LA DECLARATORIA

di nullita' e/o inefficacia e/o caducazione del contratto eventualmente

stipulato per l'affidamento del predetto servizio alla Multiservizi – Soc Coop.

Sociale ONLUS


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2018 il dott. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, in base all’art. 95, comma 3, c.c.p. in caso di superamento della doppia soglia di anomalia, l’amministrazione sia tenuta a svolgere la verifica dell’anomalia dell’offerta, verifica che nel caso di specie non risulta essere stata effettuata;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per compensare le spese della fase cautelare alla luce della novità della questione di lite;

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