TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza cautelare 2018-03-29, n. 201800139
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Pubblicato il 29/03/2018
N. 00139/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00265/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2018, proposto da:
Mke S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Attina', T S, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Attinà in Catanzaro, corso Mazzini 4;
contro
Comune di Petrona', Comune di Andali, Centrale Unica di Committenza ( Comuni di Andali, Belcastro, Marcedusa,Cerva, Petrona') non costituiti in giudizio;
nei confronti
Multiservizi – Soc Coop. Sociale Onlus non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del comune di
Petronà n. 12 del 29.1.2018 di aggiudicazione alla Multiservizi – Soc Coop.
Sociale ONLUS dell'appalto per il “Servizio di conduzione, manutenzione, controllo e
custodia impianti di depurazione del Comune di Andali e Petronà – anni tre – seconda
indizione” ;
-di ogni altro atto presupposto e / o connesso all'aggiudicazione sopra
impugnata e, segnatamente, di tutti i verbali relativi alle operazioni di gara
(verbale I seduta del 4.10.2017;verbale II seduta 18.10.2017;verbale III
seduta del 15.1.2018;verbale IV seduta 22.1.2018), allegati sotto la lett A) alla
determina di aggiudicazione n. 12/18 ;
in via subordinata della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica
del comune di Petronà n. 73 del 4.10.2017 di nomina della Commissione di
gara;
E PER LA DECLARATORIA
di nullita' e/o inefficacia e/o caducazione del contratto eventualmente
stipulato per l'affidamento del predetto servizio alla Multiservizi – Soc Coop.
Sociale ONLUS
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2018 il dott. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, in base all’art. 95, comma 3, c.c.p. in caso di superamento della doppia soglia di anomalia, l’amministrazione sia tenuta a svolgere la verifica dell’anomalia dell’offerta, verifica che nel caso di specie non risulta essere stata effettuata;
ritenuta la sussistenza dei presupposti per compensare le spese della fase cautelare alla luce della novità della questione di lite;