TAR Salerno, sez. I, sentenza 2010-09-03, n. 201010718
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N. 10718/2010 REG.SEN.
N. 00119/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 119 del 2007, proposto da:
Scarabino P G, rappresentato e difeso dall'avv. N F, con domicilio eletto presso Avv. N F in Salerno, via P.Sichelgaita, 2;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliata per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
per l'annullamento
del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno in data 1/09/05 di diniego del riconoscimento per causa di servizio dell’infermità riscontrata al ricorrente e dell’equo indennizzo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2010 il dott. S G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente, dirigente dell'Ufficio territoriale del Governo di Salerno, ha impugnato il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno in data 1/09/05 di diniego del riconoscimento per causa di servizio dell’infermità riscontrata al ricorrente e dell’equo indennizzo .
Il parere del Comitato di verifica delle cause di servizio ha escluso, a differenza della Commissione Medica Ospedaliera, che il servizio prestato dal dipendente potesse avere svolto alcun ruolo, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, sul verificarsi dell'evento.
A sostegno del gravame la parte ricorrente ha dedotto le censure di violazione deegli artt. 5,7,10, 11 e 14 del D.P.R. n. 461/2001, della L. n. 241/90 e dell'art. 97 Cost. di eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità del presupposto e travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta per non aver .
il Comitato di verifica disatteso il parere della Commissione Medica Ospedaliera senza adeguata motivazione.
Si è costituita in giudizio la resistente Amministrazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza odierna il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
La presente impugnativa ha ad oggetto il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno in data 1/09/05 di diniego del riconoscimento per causa di servizio dell’infermità riscontrata al ricorrente e dell’equo indennizzo.
Il ricorso è infondato.
Al riguardo il Collegio rileva che il Comitato di verifica per le cause di servizio è l'unico organo competente, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio), ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio. Tale giudizio ha carattere di discrezionalità tecnica, in quanto tale non sindacabile nel merito e censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva. (Consiglio Stato, sez. III, 18 dicembre 2009 , n. 2164).
Costituisce infatti principio ormai consolidato che in sede di procedimento per la concessione dell’equo indennizzo e di liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato, il parere del comitato di verifica sulla causa di servizio può discostarsi dal giudizio espresso dalla commissione medica ospedaliera e si impone all’amministrazione, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione che, pertanto, può essere assunto come motivazione unica della motivazione finale. In sostanza, il parere del comitato di verifica può essere indagato in sede di legittimità soltanto per irragionevolezza. (Consiglio Stato , sez. VI, 01 dicembre 2009 , n. 7516 e Consiglio di stato, sez. VI, 31 marzo 2009 n. 1889).
Orbene, come può rilevarsi dagli atti di causa, il diniego del riconoscimento dell'infermità si fonda sul parere del Comitato di verifica, adeguatamente motivato, che ha escluso qualsiasi efficienza causale nel servizio. A tale parere l'Amministrazione dell'interno è tenuta in ogni caso a conformarsi, data la sua natura vincolante, alla stregua dell'art. 14 del D.P.R. n. 461/2001 e non può dunque discostarsi dalle valutazioni tecniche rese dal Comitato di verifica in ordine alla dipendenza o meno da causa di servizio della infermità sottoposta al suo esame.
Infatti, nell'attuale sistema delineato dall'art. 10 del D.P.R. n. 461/2001, in cui tale compito è stato riconosciuto nei confronti del Comitato di verifica, gli accertamenti svolti rientrano nella discrezionalità tecnica del detto organo consultivo, le cui valutazioni conclusive sono assunte sulla base delle cognizioni della scienza medica e specialistica, sicché il sindacato di merito sulle stesse resta precluso al giudice amministrativo, mentre quello di legittimità è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, ipotesi queste che comunque non sussistono nel caso in esame.
Con la nuova disciplina delineata dal D.P.R. n. 461/2001 va rilevato peraltro che la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, in quanto la Commissione medico ospedaliera deve pronunciarsi solo sull'esistenza dell'infermità, mentre il Comitato di verifica deve esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio e, a sua volta, l'Amministrazione è tenuta a conformarsi al detto parere.
Il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.