TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-07-11, n. 202400502

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-07-11, n. 202400502
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202400502
Data del deposito : 11 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/07/2024

N. 00502/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00233/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 233 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

per l’annullamento

della determina del Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza in data -OMISSIS-, recante il collocamento in congedo del ricorrente per diniego di ammissione in servizio permanente nel corpo della Guardia di Finanza;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze unitamente al Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2024, la dott.ssa Liliana Felleti e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il -OMISSIS- -OMISSIS-, ex finanziere in ferma volontaria, ha impugnato la determina del Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale di collocamento in congedo per non ammissione in servizio permanente nel corpo della Guardia di Finanza.

Il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 199/1995;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto / carenza di motivazione;
eccesso di potere per carenza di presupposti, irragionevolezza ed incoerenza del provvedimento impugnato
. Il parere contrario formulato dal Comandante del II Gruppo Genova si porrebbe in aperto contrasto con i pareri positivi espressi dai diretti superiori dell’interessato sulla scorta dei medesimi dati. Inoltre, il Comandante avrebbe immotivatamente considerato gravi le sanzioni comminate al deducente, pur trattandosi di due rimproveri e di una consegna semplice;
avrebbe irragionevolmente valorizzato un isolato giudizio di inferiorità alla media;
avrebbe obliterato il fatto che le due valutazioni favorevoli si basano sull’intero curriculum lavorativo del militare.

II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 49 del d.lgs. n. 199/1995 e dell’art. 4 della legge n. 53/1989;
violazione e falsa applicazione della circolare n. 258100 - edizione 2015, rubricata «Procedura per l’ammissione in servizio permanente di marescialli, appuntati e finanzieri»;
violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di giusto procedimento, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa;
eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto di istruttoria;
eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica
. Il diniego si fonderebbe sulle dichiarazioni esternate in sede di audizione da militari diversi dai primi due ufficiali della linea gerarchica e dal Comandante del reparto. Ciò integrerebbe una violazione del d.lgs. n. 199/1995 e della circolare n. 258100 del 2015, sia perché nel procedimento per il passaggio in servizio permanente potrebbero essere utilizzati esclusivamente i giudizi di questi ultimi soggetti, sia in quanto gli apprezzamenti degli altri militari non legittimati ad esprimersi costituirebbero il frutto di un’intuizione personale e non di una valutazione curricolare complessiva del ricorrente. Pertanto, sarebbe stata infranta la regola secondo cui il provvedimento espulsivo, avendo carattere eccezionale, dev’essere supportato dalla oggettiva e documentata sussistenza di gravi elementi di demerito.

III) In ordine alla contraddittorietà dei giudizi espressi dai militari in sede di audizione: eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta . I giudizi dei militari sentiti nell’istruttoria si rivelerebbero illogici e contraddittori, perché, tranne il sottotenente -OMISSIS-, tutti gli altri ufficiali e sottufficiali avrebbero in precedenza attribuito al finanziere le qualifiche “ nella media ” o “ superiore alla media ”, mutando improvvisamente opinione nel procedimento in contestazione. L’unica valutazione “ inferiore alla media ”, relativa al periodo -OMISSIS-, sarebbe dovuta all’inflizione di una sanzione disciplinare e risulterebbe superata da un successivo trend crescente di apprezzamenti positivi. Inoltre, il giudizio di inattitudine alla vita militare verrebbe smentito dall’elogio tributato all’esponente per avere salvato la vita di una donna in mare durante l’arruolamento nella Marina Militare.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza si sono costituiti in giudizio, eccependo l’inammissibilità dell’impugnativa per carenza di interesse ed instando, in ogni caso, per la reiezione del gravame nel merito.

Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare accedente al ricorso, ritenendo insussistente il fumus boni iuris .

Alla pubblica udienza del 7 giugno 2024 la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorrente, già finanziere in ferma volontaria quadriennale, ha impugnato il provvedimento di collocamento in congedo per diniego di ammissione in servizio permanente nel corpo della Guardia di Finanza, motivato con riferimento al mancato possesso dei requisiti prescritti dall’art. 49, comma 3, del d.lgs. n. 199/1995.

2. Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

Infatti, il Comando Regionale Liguria non ha accolto la rinunzia al passaggio in servizio permanente presentata dal signor -OMISSIS-, avendo disposto il suo congedo per insussistenza dei presupposti per l’immissione nei ruoli della Guardia di Finanza (v. docc. 31-32 resistente).

3. Il I) mezzo dell’impugnativa non è meritevole di condivisione.

La valutazione sfavorevole del Comandante del reparto si fonda su un esame dettagliato delle condotte biasimevoli tenute dal finanziere e si rivela aderente agli episodi sconvenienti di cui questi si è reso protagonista (v. note in data 19.11.2019 e in data 17.12.2019, sub docc. 4 e 18 resistente). Invero, i comportamenti descritti dall’autorità di comando, lungi dall’essere insignificanti, denotano limiti caratteriali e relazionali che non si addicono allo status di militare.

Né il parere negativo del Comandante del gruppo – confermato dai Comandanti provinciale e regionale (docc. 9 e 12 resistente), nonché dalla Commissione Permanente di Avanzamento (doc. 2 resistente) – può venire inficiato dalla valutazione favorevole dei primi due superiori gerarchici dell’esponente, che, all’evidenza, è dipesa dalla brevità del periodo di sovraordinamento (rispettivamente, quattro mesi per l’ufficiale diretto e poco più di un mese per il successivo superiore in linea gerarchica). In proposito, è vero che i suddetti superiori hanno considerato l’intero quadriennio di servizio, ma il loro apprezzamento è stato di fatto compiuto “sulla carta”, poiché essi hanno conosciuto il signor -OMISSIS- nelle ultime settimane antecedenti l’avvio del procedimento di cui è causa.

4. Il II) ed il III) motivo del gravame, scrutinabili congiuntamente per la loro intima connessione, sono destituiti di fondamento.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 49 del d.lgs. n. 199/1995, al termine del periodo di ferma volontaria, i militari che conservino l’idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli di continuare a prestare servizio nel corpo, per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, sono ammessi al servizio permanente con determinazione del Comandante Generale, salvo esplicita rinunzia.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini dell’emanazione del provvedimento di ammissione in servizio permanente la legge demanda all’Autorità competente una valutazione globale della personalità del militare, ivi compresi gli aspetti relativi alla condotta, all’attitudine ed al rendimento;
tale giudizio assume valore anche prognostico, in quanto teso a ponderare, con apprezzamento connotato da un elevato livello di discrezionalità tecnica, se l’inserimento in pianta stabile nel corpo dell’interessato, sino a quel momento avvinto da mera ferma volontaria ad tempus , sia prospetticamente proficuo per il corpo medesimo. Pertanto, è legittimo il giudizio negativo circa la meritevolezza di detta ammissione che tenga conto dei non buoni precedenti disciplinari dell’aspirante al servizio permanente e delle indicazioni sfavorevoli in ordine alle sue note caratteriali e professionali desumibili dai rapporti informativi (in tal senso cfr., ex multis , Cons. St., sez. II, 20 gennaio 2023, n. 683;
Cons. St., sez. II, 9 febbraio 2022, n. 948;
Cons. St., sez. IV, 25 gennaio 2021, n. 752;
Cons. St., sez. IV, 9 marzo 2011, n. 1504;
T.A.R. Piemonte, sez. I, 5 dicembre 2016, n. 1498;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 15 luglio 2015, n. 3780). È, infatti, la legge che scolpisce i limiti negativi al passaggio di ruolo, non consentendo il transito a fronte dell’insussistenza di “ qualità morali ” e “ buona condotta ” (Cons. St., sez. II, 28 giugno 2022, n. 5359).

4.1. Ciò posto, nell’istruttoria procedimentale è stata acquisita la documentazione caratteristica e quella relativa ai procedimenti disciplinari esperiti nei confronti del signor -OMISSIS- nel quadriennio di ferma volontaria (v. docc. 20-21 resistente). Inoltre, sono stati sentiti cinque militari avvicendatisi quali superiori del finanziere a decorrere dal -OMISSIS-, oltre allo stesso interessato.

Orbene, l’audizione del maresciallo aiutante -OMISSIS-, del luogotenente -OMISSIS- è stata disposta dal Comandante Interregionale in accoglimento dell’istanza istruttoria formulata dal signor -OMISSIS- nella sua memoria difensiva (v. pag. 9 memoria 6.12.2019, sub doc. 16 resistente). Pertanto, come stigmatizzato dalla difesa erariale, la censura di illegittima acquisizione delle dichiarazioni di tali militari si rivela contraria a buona fede, dal momento che è stato proprio l’odierno ricorrente a compulsare la loro audizione, facendo evidentemente affidamento sui giudizi positivi in passato ricevuti da questi ultimi.

La legittimità del procedimento in discussione non risulta, poi, inficiata dall’assunzione delle dichiarazioni del sottotenente -OMISSIS-, superiore del deducente dal -OMISSIS-, che è avvenuta per completezza di istruttoria, in modo da interpellare tutti i superiori gerarchici susseguitisi durante la permanenza del signor -OMISSIS- a Genova (v. doc. 25 resistente).

4.2. Non è ravvisabile la lamentata contraddizione fra il precedente apprezzamento dei quattro superiori la cui audizione è stata richiesta dall’esponente e le risposte fornite da costoro al Comando Interregionale.

Infatti, i predetti militari hanno precisato che, al tempo della compilazione della documentazione caratteristica, non conoscevano nei dettagli i fatti per i quali il finanziere era stato tratto a giudizio disciplinare. Viceversa, messi al corrente delle specifiche circostanze connotanti le vicende, essi hanno espresso giudizio negativo in merito sia all’attitudine militare dell’interessato, sia alla sua condotta nella vita privata (v. docc. 22-23-24-27-28 resistente).

4.3. Infine, la valutazione di non meritevolezza del ricorrente al passaggio in servizio permanente per insufficienti qualità morali, caratteriali e militari, carenze di buona condotta e scarso senso della disciplina, non risulta viziata da illogicità ed irragionevolezza, alla luce dei dati circostanziali emergenti dalla documentazione in atti:

- dopo gli iniziali giudizi nettamente positivi, dal mese di giugno 2017 il rendimento del militare è calato, ricevendo valutazioni “ nella media ” (v. specchio valutativo 5.6.2017 - 4.1.2018 e specchio valutativo 14.2.2019 - 14.10.2019) e “ inferiore alla media ” (v. specchio valutativo 14.2.2018 - 13.2.2019);

- nei documenti caratteristici è stato evidenziato che la vita privata del signor -OMISSIS- “ si presta a rilievi ” (v. specchio valutativo 5.6.2017 - 4.1.2018 e specchio valutativo 14.2.2018 - 13.2.2019);

- con determina del -OMISSIS- è stata irrogata al finanziere la sanzione disciplinare del rimprovero per avere smarrito la tessera di riconoscimento personale nel corso della serata del-OMISSIS-, trascorsa nei locali della città. Il tesserino è stato ritrovato la mattina del -OMISSIS- da due agenti della Polizia di Stato, i quali, recatisi presso la caserma del militare, lo hanno trovato in condizioni precarie, specificando che “ l’-OMISSIS- emanava una forte alitosi etilica e presentava in volto palesi segni di aggressione consistenti in una escoriazione all’altezza del sopracciglio sinistro con un evidente coagulo di sangue e varie abrasioni sul resto del volto ”, ma “ non sapeva fornire una spiegazione plausibile del perché si trovasse in quello stato ” (v. relazione di servizio squadra volante Questura di Genova del 21.12.2016, sub doc. 20 resistente);

- con provvedimento del -OMISSIS- è stata inflitta al finanziere la consegna di giorni sette per la condotta irresponsabile e indecorosa tenuta in occasione di un sinistro stradale occorsogli il -OMISSIS-. In particolare, dopo aver arrestato l’autovettura nella corsia di sorpasso di una strada a scorrimento veloce, perché il veicolo aveva riportato gravi danni che impedivano la prosecuzione della marcia, alla presenza degli operatori della Polizia e della Guardia di Finanza che gli prestavano assistenza, l’-OMISSIS- manifestava ripetutamente un nervosismo sproporzionato, inveendo con frasi scurrili, e non collaborava per ricostruire la dinamica dell’incidente (v. doc. 20 resistente);

- in data -OMISSIS- il militare è stato attinto da un nuovo rimprovero per essere rientrato in caserma alle ore 3:00 del -OMISSIS-, vale a dire oltre l’orario limite dell’1:00 di notte. Inoltre, in tale circostanza l’esponente ometteva di riferire al Comandante del gruppo l’identità dei soggetti con i quali si era accompagnato (v. doc. 20 resistente).

Contrariamente all’assunto attoreo, i fatti richiamati non possono essere elisi da un elogio risalente al 2011, allorquando il deducente prestava servizio in un’altra Forza Armata. Peraltro, nei giorni precedenti la conclusione del procedimento, il ricorrente ha commesso ulteriori mancanze: il 9 gennaio 2020, comandato di effettuare un turno di vigilanza e pattugliamento -OMISSIS-, non si è presentato in servizio;
l’8 febbraio 2020 -OMISSIS-, manifestando un atteggiamento ostile ed irrispettoso nei confronti degli agenti di Polizia che lo hanno controllato (v. docc. 33-34 resistente).

5. In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa infondato e va, quindi, rigettato.

6. In considerazione della natura della controversia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.

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