TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-02-24, n. 202303234
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Testo completo
Pubblicato il 24/02/2023
N. 03234/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01078/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2023, proposto da
GA IT, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Serra, Gino Cilia, Riccardo Badia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non costituita in giudizio;
nei confronti
AZ IT, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Pinnaro', Mauro Colantoni, Riccardo Logozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione CO n. 189/22/CSP – “ provvedimento ai sensi degli articoli 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, lett. D), del regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/cons e s.m.i. ” , emessa in data 24.11.2022 e pubblicata il successivo 30.11.2022; di ogni altro atto consequenziale e presupposto, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AZ IT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società GA IT ha impugnato e chiesto l’annullamento della deliberazione CO n. 189/22/CSP – “ provvedimento ai sensi degli articoli 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, lett. D), del regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/cons e s.m.i .” , emessa in data 24.11.2022 e pubblicata il successivo 30.11.2022, con cui l’Autorità ha ordinato “ ai prestatori di servizi di mere conduit operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell’accesso al sito https://gamsgo.com, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l’allegato A al presente provvedimento ”.
La ricorrente ha esposto: di essere titolare della piattaforma web denominata Gamsgo, raggiungibile dal proprio sito internet, che ha quale finalità quella “ di creare una comunità di utenti intenzionati a sottoscrivere e condividere, un piano di abbonamento con le maggiori piattaforme di streaming audiovisivo internazionali, tra cui Netflix, Youtube Premium, HBO Max, HY e AZ ”; che i propri clienti/fruitori hanno “ la possibilità di interagire tra loro al fine di condividere i piani di abbonamento offerti dalle piattaforme di streaming audiovisivo, accedere ai relativi contenuti e ripartire pro quota i canoni mensili ad esse dovuti; in altre parole, gli utenti si registrano alla piattaforma raggiungibile al sito internet www.gamsgo.com, la piattaforma suddivide i clienti a seconda dell’interesse manifestato in fase di registrazione, in ordine all’acquisto condiviso dei diversi piani di abbonamento elaborati dai siti di streaming audiovisivo, creando quindi un gruppo di interesse ove i singoli utenti si relazionano e accordano tra loro per ripartire i costi degli abbonamenti ed infine essi stessi provvedono a sottoscrivere o condividono il piano di abbonamento concordato direttamente con i soggetti titolari dei materiali audiovisivi ” (cfr. pag. 3 – 4); che tale servizio sarebbe vantaggioso sia per le piattaforme di streaming, che aumenterebbero il numero degli abbonamenti, sia per i fruitori, i quali, “ mediante la legittima condivisone dell’account, hanno la possibilità di accedere ai contenuti delle piattaforme audiovisive ad un prezzo di gran lunga inferiore rispetto a quello dovuto in caso di acquisto diretto e ad uso esclusivo ” (cfr., ancora, pag. 4).
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2; 12, 13, 16, 72 e seguenti della legge 633/1941.
La ricorrente ha evidenziato che non ci sarebbe alcuna violazione della normativa sulla tutela del diritto d’autore, in quanto “ la propria attività è limitata a mettere in relazione i propri utenti (soggetti terzi) intenzionati a sottoscrivere e condividere abbonamenti sulle rispettive piattaforme di streaming audiovisivo ” (cfr. pag. 12), e che alcune piattaforme (ad esempio AZ; Netflix) consentirebbero il relativo accesso, contemporaneamente, a più utenti su dispositivi altrettanto differenti.
2°) Violazione degli artt. 7 e seguenti; eccesso di potere per difetto d’istruttoria.
La ricorrente ha soggiunto che AZ, ossia l’operatore che ha segnalato l’esercizio dell’attività oggetto dell’impugnato provvedimento, “ non ha fornito alcuna prova - né avrebbe potuto allorché, lo si ribadisce la ricorrente non trasmette né ha mai trasmesso alcun contenuto audiovisivo sia proprio che di terze parti sul proprio sito internet – dell’asserita riproduzione degli eventi sportivi summenzionati, né CO ha avviato alcuna istruttoria che giustificasse il provvedimento assunto allorché si è limitata ad affermare nell’impugnato provvedimento, mediante frasi di stile ” (cfr. pag. 14).
Si è costituita in giudizio la società AZ IT (30.1.2023), la quale ha opposto, nella memoria depositata il 20.2.2023, che l’attività posta in essere dalla ricorrente non avrebbe “ alcun contatto diretto con (men che meno autorizzato da) AZ. Circostanza importante ed esemplificativa è che - contrariamente a quanto ex adverso sostenuto - il corrispettivo è versato dall’utente a GA (per il tramite di Service Wintopay) non certo a AZ ” (cfr. pag. 3); in via preliminare ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti contenuta nel ricorso; nel merito ha evidenziato che “ avendo affermato la natura di contenuto premium dell’evento sportivo e del campionato di calcio, si comprende come la peculiarità di maggior rilievo ed importanza nella procedura di assegnazione dei diritti audiovisivi relativi al campionato di calcio di serie A sia l’esclusiva riconosciuta al soggetto aggiudicatario del prodotto e/o dei pacchetti ” (cfr. pag. 11); e che, inoltre, risulterebbe manifesta la violazione del diritto d’autore in quanto “ a consentire detta modalità di utilizzo del Servizio AZ è AZ stessa, quindi il legittimo titolare del diritto di utilizzazione e sfruttamento commerciale delle “opere di carattere audiovisivo” (per dirla con i termini dell’Autorità) ” (cfr. pag. 13), a tal fine richiamando, altresì, le clausole del contratto di abbonamento, le quali prefigurano che la società AZ “ è proprietaria o licenziataria di tutti i diritti di proprietà intellettuale connessi al servizio AZ ” (cfr. pag. 15), sottolineando che la “ possibile molteplicità di visione deve avvenire con utilizzazione della medesima rete wi-fi (posso vedere la partita sul mio computer mentre in un’altra stanza mio figlio la guarda sul televisore), viceversa, nel solo caso di abbonamento plus, condividere le proprie credenziali (e quindi di dare accesso alla possibile fruizione del servizio AZ con un soggetto convivente), in modo tale da poter guardare i servizi offerti da AZ simultaneamente su due dispositivi e su reti internet diverse ” (cfr. pag. 18).
All’udienza in Camera di Consiglio del 22 febbraio 2023 il Collegio ha avvisato le parti della possibile