TAR Salerno, sez. I, sentenza 2012-11-05, n. 201201983

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2012-11-05, n. 201201983
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201201983
Data del deposito : 5 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01610/2006 REG.RIC.

N. 01983/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01610/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1610 del 2006, proposto da:
C L, rappresentato e difeso dagli avv.ti G V, M C e L F, con domicilio eletto in Salerno, c.so Vittorio Emanuele n. 203, presso l’avv. Gassani;



contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;



per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 0059188 del 13.9.2006, con il quale la Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa ha respinto la domanda presentata in data 6.12.2005 dal ricorrente, militare in servizio permanente effettivo nell’Esercito Italiano, e diretta ad ottenere il transito nelle aree funzionali del personale civile dello stesso Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 266/1999 e del D.M. 18.4.2002, ove intervenuto, del provvedimento con il quale il ricorrente è stato collocato in congedo assoluto, per la declaratoria del diritto del ricorrente a transitare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno, per l’annullamento di qualunque provvedimento, eventualmente intervenuto, con il quale il Ministero della Difesa abbia inteso negare il diritto del ricorrente di percepire, per il periodo dicembre 2005 – novembre 2007, durante il quale è stato collocato in aspettativa per effetto della presentazione della domanda di transito, il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di permanente inidoneità al S.M.I., come previsto dall’art. 2 D.M. 18.4.2002, per la declaratoria del diritto del ricorrente di percepire il suddetto trattamento economico insieme alle tredicesime maturate nel periodo suindicato e per la condanna dell’Amministrazione intimata al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2012 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Espone il ricorrente di rivestire il grado di Caporal Maggiore nei ruoli dei Volontari in Servizio Permanente Effettivo dell’Esercito Italiano e di essere stato collocato in aspettativa per infermità perché ammalatosi di “epatomegalia steatosica con alterazione dei valori bioumorali epatici”.

Espone altresì che l’Amministrazione, scaduto il periodo massimo di aspettativa senza che riacquistasse l’idoneità fisica, ha adottato nei suoi confronti, in data 14.11.2005, il provvedimento di cessazione dal servizio permanente: egli è stato quindi sottoposto a visita da parte della Commissione Medica Ospedaliera di Caserta e giudicato non idoneo permanentemente al S.M.I. in modo assoluto dal 13.11.2005 e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione della Difesa, come da verbale del 30.11.2005.

Egli ha quindi inoltrato, in data 6.12.2005, istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 14, comma 5, l. n. 266/1999 e dell’art. 1 D.M. 18.4.2004, e lamenta l’illegittimità dell’impugnato provvedimento negativo, fondato sull’assunto secondo cui non avrebbe titolo al transito nelle aree funzionali del personale civile perché all’atto della presentazione della domanda era estraneo ai ruoli della Forza Armata, in quanto cessato dal servizio in data 14.11.2005 e collocato in congedo assoluto.

Mediante le censure formulate in ricorso, viene dedotto che: 1) l’Amministrazione intimata ha omesso di pronunciarsi sull’istanza di transito del ricorrente nel termine di 150 giorni dalla sua presentazione, con la conseguente avvenuta formazione del silenzio accoglimento come previsto dall’art. 2, comma 4, D.M. 18.4.2002; 2) il ricorrente, alla data dell’emissione del giudizio di “permanente non idoneità al servizio militare incondizionato”, non era ancora stato collocato in congedo assoluto ma era soltanto cessato dal servizio ai sensi dell’art. 29 l. n. 599/1954, rimanendo inserito nei relativi ruoli, in attesa del giudizio della C.M.O.; 3) qualora fosse stato effettivamente adottato un provvedimento di collocazione del

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