TAR Salerno, sez. I, ordinanza cautelare 2019-01-10, n. 201900009

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, ordinanza cautelare 2019-01-10, n. 201900009
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201900009
Data del deposito : 10 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/01/2019

N. 01590/2018 REG.RIC.

N. 00009/2019 REG.PROV.CAU.

N. 01590/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1590 del 2018, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Questura di Avellino - Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento Cat 14e2018/PASI - notificato in data 01 agosto 2018 - con il quale il Questore di Avellino rigettava l’istanza avanzata dal ricorrente, già titolare di licenza per commercio preziosi, intesa ad ottenere l’autorizzazione al trasferimento dei locali della sede ubicata in Serino (AV) dalla via -OMISSIS- ai nuovi locali ubicati nello stesso comune in Via -OMISSIS-e disponeva contestualmente la revoca della licenza precedentemente rilasciata in data 11.01.2012;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato, in punto di diritto ed in via generale, che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, la licenza per il commercio di preziosi attiene ad un settore di estrema delicatezza ordinamentale, che giustifica la massima severità dell'Amministrazione nel riscontro della permanenza dei requisiti soggettivi in capo al titolare dell'autorizzazione, talché la medesima può essere legittimamente ritirata, in applicazione della norma di cui all'art. 10 t.u.p.s., in presenza di circostanze (da indicarsi nel provvedimento sanzionatorio) che ragionevolmente appaiano come sintomi di abuso del titolo di polizia;

Rimarcato, ancora, con riguardo al medesimo profilo, che l'ipotesi di abuso del titolo di autorizzazione alla vendita di oggetti preziosi che può giustificare, ai sensi dell'art. 10 cit., la revoca della licenza comprende ogni violazione di legge, di regolamenti o di ordini dell'Autorità, non solo a prescindere da una sentenza di condanna, ma anche indipendentemente dalla qualificazione come reato del comportamento sanzionato;

Considerato che, in applicazione dei principi sopra riportati nonché delle risultanze emergenti dal verbale redatto dai Carabinieri del Comando di Serino in data 27.12.2017 con cui si contestava al ricorrente la fattispecie contravvenzionale ex art. 705 c.p., le censure mosse all’impugnato provvedimento, salva l’approfondita disamina riservata alla fase di merito, non appaiono idonei ad inficiare la legittimità dell’operato dell’amministrazione procedente;

Considerato, pertanto, che la proposta istanza cautelare non possa trovare accoglimento;

Ritenuto che l’ampia discrezionalità riconosciuta alla P.A. nella materia de qua giustifica l’integrale compensazione delle spese della presente fase;

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