TAR Roma, sez. II, sentenza 2013-07-10, n. 201306848

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2013-07-10, n. 201306848
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201306848
Data del deposito : 10 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02245/2002 REG.RIC.

N. 06848/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02245/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2245 del 2002, proposto da:
C P, A E, F G, SPANO’ Maria Vittoria;
F P, F V, P A M, D M L, M M, D G M, S R, B L, L C, M A, P M, DE A F, M T, B E, C M, S E T, V C e I M, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti F T e P C ed elettivamente domiciliati presso lo Studio de primo dei suindicati difensori in Roma, Largo Messico, n. 7;

contro

- il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE e L’AGENZIA DEL DEMANIO, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliati per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- l’INPDAP-Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Becchini e Giuseppe Fiorentino dell’Avvocatura dell’Istituto, presso la cui sede è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29;
- la SCIP-Società per la cartolarizzazione degli immobili pubblici Srl, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
FABRICA IMMOBILIARE SGR S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Clarizia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Principessa Clotilde, n. 2;

per l’annullamento, in parte qua

- del decreto dell’Agenzia del demanio, datato 30 novembre 2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2001, di individuazione dei beni immobili di proprietà dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica-INPDAP, nella parte in cui ha inserito nell’elenco individuativo gli immobili di Via dei Laterani n. 28;

- del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze emanato, di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 30 novembre 2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2001, nella parte in cui ha disposto il trasferimento degli immobili suindicati alla Società di cartolarizzazione S.C.I.P.;

- nonché, per quanto occorrer possa, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze emanato, di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 18 dicembre 2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2002, recante “operazione di cartolarizzazione degli immobili degli Enti previdenziali, nonché emissione dei titoli da parte della Società veicolo”;

- di ogni atto cognito o incognito ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti la costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e i documenti prodotti;

Visto l’intervento della Società Fabrica Immobiliare;

Viste l’ordinanza presidenziale 29 maggio 2002 n. 192 e l’ordinanza istruttoria 11 ottobre 2011 n. 8326;

Esaminate le ulteriori memorie con i documenti prodotti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - I ricorrenti, nella loro qualità di conduttori o aventi causa da molti anni dell’immobile sito in Roma, Via dei Laterani n. 28, di proprietà dell’INPDAP hanno impugnato, in via principale in uno con gli atti ad esso collegati e/o connessi, il decreto dell’Agenzia del demanio, datato 30 novembre 2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2001, con il quale sono stati individuati ed elencati i beni immobili di proprietà dell’INPDAP ai quali va applicata la nuova procedura di vendita disciplinata dal decreto legge n. 351 del 2001, nella parte in cui ha inserito nel ridetto elenco il fabbricato con gli immobili di Via dei Laterani n. 28 in Roma, in quanto sostengono che detta ricomprensione dell’immobile tra quelli oggetto dell’operazione di cartolarizzazione da parte dell’ente secondo la nuova disciplina normativa sia frutto di un palese errore e quindi illegittima.

Questi i fatti che fanno da sfondo al presente contenzioso, per come è possibile ricostruirli dagli atti depositati in giudizio:

- nel marzo del 1998 l’INPDAP procedeva alla dismissione del proprio patrimonio immobiliare in attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104 ed in particolare dell’art. 6 del decreto, disciplinante la procedura di vendita degli appartamenti di proprietà dell’ente ai conduttori degli immobili ad uso abitativo;

- tra il mese di aprile ed il mese di maggio 1998 i conduttori degli immobili siti nel fabbricato di Via dei Laterani n. 28 esprimevano la loro disponibilità all’acquisto, di talché l’ente proprietario procedeva ad acquisire la perizia stima di ciascun immobile affidandone il compito al Dipartimento del territorio (ex UTE) che provvedeva in data 12 luglio 1999;

- successivamente l’ente inviava ai conduttori, nei mesi di aprile e maggio 2001, le proposte di vendita formulate sulla base delle stime operate dal predetto Dipartimento, rispetto alle quali veniva applicata, per ciascun immobile, la decurtazione del 30% del valore, in ragione di quanto previsto dalla normativa di settore, invitando i conduttori ad esprimere entro il termine perentorio di sessanta giorni la definitiva conferma dell’acquisto ovvero la rinuncia, utilizzando i modelli allegati alle lettere di comunicazione;

- i conduttori procedevano, nell’indicato termine di sessanta giorni, ad accettare la proposta, trasmettendo il relativo modulo all’ente proprietario, accettando il prezzo indicato per ciascun immobile del fabbricato e rendendosi disponibili anche all’acquisto in forma collettiva;

- se per un verso gli aspiranti proprietari avviavano subito le procedure per entrare in possesso delle somme necessarie, l’ente proprietario non dava tempestivo riscontro alle comunicazioni di accettazione a lui trasmesse dai conduttori, restando inerte anche dinanzi ai solleciti volti alla fissazione della data per il rogito;

- a questo punto sopraggiungeva la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2009, del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, che verrà poi convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001 n. 410 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2001 n. 274);

- per quel che qui rileva, il nuovo provvedimento normativo all’esito della conversione ebbe a disporre, all’art. 3, comma 11, che “I beni immobili degli enti previdenziali pubblici, diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalità di cui al presente decreto. (…)” e, al comma 20 del medesimo articolo, che “Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicati nell'offerta. (…), di talché la nuova normativa non avrebbe dovuto avere riflessi nei confronti dei conduttori del fabbricato di Via dei Laterani n. 28.

2. – Nonostante quanto sopra, lamentano i ricorrenti, l’INPDAP permaneva nell’inerzia tanto che gli aspiranti proprietari si vedevano costretti ad adire l’Autorità giudiziaria ordinaria al fine di pretendere l’accertamento giudiziale del diritto a definire l’operazione di compravendita.

Avviata l’azione in sede giudiziale ordinaria intervenivano i decreti qui impugnati attraverso i quali gli enti competenti ritenevano di includere anche le operazioni relative al fabbricato di Vie dei Laterani n. 28 tra quelle disciplinate dalla nuova normativa.

Tale interpretazione è qui contestata dai ricorrenti che, nel chiedere l’annullamento degli atti meglio indicati in epigrafe, sostengono la illegittimità di detti decreti per violazione di legge, sviamento di potere, difetto di istruttoria e illogicità manifesta.

In particolare sostengono i ricorrenti che l’impugnato decreto dell’Agenzia del demanio è illegittimo perché ha inteso imprimere un effetto dichiarativo della proprietà in capo all’INPDAP del fabbricato di via dei Laterani n. 28, del resto come per tutti gli altri immobili inseriti nell’elenco allegato, accompagnato dalle altre conseguenze giuridiche “ai fini della trascrizione (per) gli effetti previsti dall’art. 2644 del codice civile” (cioè l’effetto della opponibilità della trascrizione a terzi) e ai fini “dell’iscrizione dei beni in catasto” (i virgolettati si traggono dall’atto dell’Agenzia del demanio qui impugnato), non tenendo conto delle seguenti controindicazioni:

A) per un verso l’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 351 del 2001 preclude il suindicato effetto dichiarativo nel caso in cui siano intervenute precedenti trascrizioni, evento che nella specie si è verificato dal momento che gli odierni ricorrenti ebbero a trascrivere (nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 2643 e ss. c.c.), in data 17 novembre 2001 e quindi in epoca antecedente rispetto alla adozione del decreto dell’Agenzia del demanio qui gravato (adottato in data 30 novembre 2001), la citazione in giudizio proposta dai ricorrenti medesimi nei confronti delle amministrazioni oggi resistenti dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria (nella specie il Tribunale civile di Roma) “al fine di far accertare l’intervenuto contratto definitivo di compravendita o quantomeno l’esistenza di un preliminare di vendita in ordine all’acquisto da parte dei ricorrenti medesimi delle unità immobiliari di via dei Laterani n. 28” (così, testualmente, a pag. 9 del ricorso introduttivo);

B) sotto altro profilo e comunque le sopra trascritte disposizioni transitorie inserite nel decreto legge n. 351 del 2001 dalla legge di conversione n. 410 del 2001, in particolare quelle contenute nell’art. 3, comma 11 e nell’art. 3, comma 20, escludevano l’estensione della nuova disciplina alle procedure che si erano già concluse con un accordo tra le parti costituito dalla proposta accettata con intervenuta stima del singolo immobile, restando la sola fase di rogito.

La illegittimità del provvedimento assunto dall’Agenzia del demanio, anche sotto il profilo della incompletezza dell’istruttoria, non avendo l’Agenzia tenuto conto delle procedure di compravendita in via di definizione, determina, ad avviso dei ricorrenti, la riflessa illegittimità del provvedimento adottato dal Ministero dell’economia e delle finanza, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha disposto il trasferimento degli immobili inseriti nell’elenco allegato al decreto dell’Agenzia del demanio alla società di cartolarizzazione SCIP per la definizione delle procedure di vendita degli immobili in questione.

3. – Si sono costituite in giudizio l’INPDAP e l’Agenzia del demanio, contestando analiticamente le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del gravame. In particolare l’Agenzia del demanio respingeva ogni contestazione circa il corretto intervento dei suoi uffici, in quanto la mappatura degli immobili da ricomprendere negli elenchi ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 351 del 2001, convertito dalla legge n. 401 del 2001, è stata eseguita dall’ente proprietario degli immobili stessi e quindi dall’INPDAP, di talché alcuna responsabilità può essere ascritta all’operato dell’Agenzia.

Interveniva in giudizio, ad opponendum, la Società Fabrica Immobiliare SGR S.p.a. nella qualità di gestore del “Fondo Pitagora” e di proprietaria dell’immobile sito in Via dei Laterani n. 28 scala A, essendo l’immobile in questione pervenuto al predetto Fondo per acquisto dal “Fondo Beta Immobiliare” gestito falla “Fimit SGR p.a.” nel 2008 che, a sua volta, l’aveva ricevuto mediante conferimento dall’INPDAP.

Con ordinanza presidenziale 29 maggio 2002 n. 192 veniva disposta l’acquisizione di documenti a cura delle amministrazioni intimate e con l’ordinanza istruttoria 11 ottobre 2011 n. 8326 veniva chiesto all’INPDAP di effettuare una ricognizione, con allegazione della relativa documentazione, in ordine alla vendita degli appartamenti del fabbricato di Via dei Laterani n. 28 al 2011.

All’esito dell’esecuzione di quanto disposto con l’ordinanza istruttoria l’INPDAP, constatato che i ricorrenti avevano acquistato gli appartamenti alle condizioni di cui al citato decreto legge n. 351 del 2001, chiedevano che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, avendo i proprietari prestato acquiescenza a quanto disposto nei provvedimenti impugnati.

Le parti, compresa la società intervenuta, depositavano memorie con documenti confermando le già rassegnate conclusioni.

Trattenuta riservata la decisione nell’udienza di merito del 5 dicembre 2012 la riserva è stata sciolta nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2012.

4. – Il Collegio ritiene anzitutto di farsi carico di esaminare l’eccezione sollevata dalla difesa dell’INPDAP secondo la quale l’avvenuto acquisto degli appartamenti ad opera dei ricorrenti, alle condizioni indicate negli atti impugnati, avrebbe prodotto il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione per aver prestato i ricorrenti medesimi acquiescenza alle manifestazioni di volontà espresse dalle amministrazioni intimate nei provvedimenti qui impugnati.

L’eccezione è infondata.

L’acquiescenza, quale comportamento idoneo a ritenere che una parte ricorrente, una volta proposta l’azione giudiziale, non sia più interessata ad ottenere la decisione in merito alla controversia agitata, non può derivare da semplici presunzioni ma deve essere manifestata espressamente con un atto di rinuncia all’azione ovvero dimostrarsi per facta concludentia.

È del resto orientamento costante della giurisprudenza amministrativa che finanche la spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado immediatamente esecutiva non determina acquiescenza e, pertanto, non si configura come comportamento idoneo ad escludere la persistenza dell'interesse dell'originario ricorrente alla declaratoria di illegittimità degli atti oggetto del giudizio (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 21 marzo 2011 n. 1728).

Con specifico riferimento alla acquiescenza del ricorrente nei confronti del provvedimento amministrativo previamente fatto oggetto di gravame essa è ravvisabile esclusivamente ove sia possibile desumere la volontà dell'interessato di accettarlo, e, quindi, di rinunciare all'impugnativa. Infatti l’acquiescenza ad un provvedimento ritenuto lesivo presuppone, da parte dell'interessato, l'accettazione, esplicita o per facta concludentia, della determinazione amministrativa che è incompatibile con il ricorso ad altre forme di tutela giudiziaria;
ai fini di detta acquiescenza, non sono richieste particolari condizioni di contenuto o di forma, essendo sufficiente che la manifestazione di volontà sia certa e univoca, purché tuttavia non vi possa essere alcun dubbio sulla sussistenza di tale manifestazione di volontà (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. III, 10 ottobre 2003 n. 5233).

Peraltro va aggiunto che l’acquiescenza tacita nei confronti di un provvedimento è configurabile solo in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto di impugnare il provvedimento medesimo ovvero di proseguire nel giudizio avviato mirando a conoscerne l’esito consistente nella sentenza. Non è dunque sufficiente, a tal fine, un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi, come nel caso che occupa, necessari od opportuni, nell'immediato, dall'esistenza del suddetto provvedimento, in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, che non per questo escludono l'eventuale coesistente intenzione dell'interessato di reagire poi per l'eliminazione degli effetti dell'atto.

Può quindi confermarsi il principio per il quale l’acquiescenza a fronte dell'esercizio del potere amministrativo è configurabile soltanto in presenza di atti o comportamenti che inequivocamente esprimano la volontà di accettazione con stretto riferimento alle determinazioni autoritative dell'amministrazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez IV, 7 giugno 2004 n. 3617), in questo caso costituite dagli atti con i quali si sono individuati gli immobili da sottoporre alla procedura disciplinata dal decreto legge n. 351 del 2001, convertito nella legge n. 401 del 2001;
per contro l'accettazione di voler acquistare gli immobili comunque da parte dei ricorrenti produce effetti oggettivamente limitati al profilo dell’acquisto della titolarità di proprietario e pertanto assolutamente non può considerarsi indicativa di una volontà di accettare anche le condizioni della compravendita intervenuta, posto che espressamente i ricorrenti hanno avviato il presente ricorso al fine di divenire ugualmente proprietari degli immobili di via dei Laterani n. 28, ma alle condizioni che erano state fissate in epoca precedente rispetto all’entrata in vigore della nuova disciplina normativa.

Sicché può pienamente confermarsi la sussistenza dell’interesse dei ricorrenti alla decisione del presente contenzioso.

5. – In via ancora preliminare va disposta l’estromissione della società intervenuta dal presente giudizio.

Infatti sia i ricorrenti che la società intervenuta hanno depositato atto di transazione tra la società Fabrica e vari soggetti che, tra l’altro contiene espressamente (a pag, 9 dell’atto depositato in giudizio) l’impegno della predetta società ad abbandonare il ricorso n. R.g. 2245 del 2002 pendente dinanzi al T.A.R. Lazio, a fronte dell’impegno dei condomini dello stabile di via dei Laterani n. 28, “definitivamente ed irrevocabilmente a non avvalersi di qualsivoglia pronuncia che possa determinare effetti favorevoli di natura reale nei confronti di Fabrica Immobiliare, del Fondo Pitagora, dei loro danti causa (…)” .

6. – Passando al merito della controversia va rammentato, significativamente, che in tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, la nuova disciplina normativa dettata dal legislatore nel 2001, sovrapponendosi alla regolamentazione di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104, propone una norma di diritto intertemporale grazie alla quale il legislatore non esclude l'operatività del diritto di prelazione o dell'offerta in opzione previsti in favore del conduttore dall'art. 3, comma 20, decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito nella legge 23 novembre 2001 n. 410, il quale si pone come clausola generale di tutela, a salvaguardia di legittime aspettative qualificabili come posizioni di diritto soggettivo riferite ad un bene della vita di rilevanza costituzionale, qual è il diritto all'abitazione (cfr. Cass., Sez. III, 17 maggio 2010 n. 11939).

Ed infatti l’art. 3 del citato decreto legge, dopo la conversione in legge, dispone che:

- se per un verso, al comma 3, “I beni immobili degli enti previdenziali pubblici, diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalità di cui al presente decreto. (…)”;

- per altro verso, al comma 20, “Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicati nell'offerta. (…)”.

Orbene risulta in atti che

A) il dipartimento del territorio, Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l’organizzazione ebbe a disporre, in data 18 marzo 1999, “la perizia di stima sommaria di alcuni immobili di proprietà dell’I.N.P.D.A.P. ubicati in Roma, ai fini del programma ordinario di dismissione di beni immobili di proprietà dell’I.N.P.D.A.P. previsto dal decreto legislativo n. 104/96” che fu effettuata per una serie di immobili, tra i quali quello di via dei Laterani n. 28, inseriti nell’elenco contenuto nel corpo dell’atto di perizia di stima del 12 luglio 1999 (all. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente);

B) la Direzione centrale del patrimonio e approvvigionamenti, Ufficio 4, Cessioni patrimoniali dell’INPDAP, al suindicato atto fece seguire lettere raccomandate inviate a tutti i conduttori degli appartamenti del fabbricato di via dei Laterani n. 28 ad aprile 2001, specificando per ciascun atto, nell’oggetto, che si trattava di “ipotesi di vendita di unità immobiliare concessa in locazione ad uso abitativo”, specificando in detti atti quale fosse l’importo di stima, l’entità della riduzione del 30% ed il totale, al netto delle imposte, da corrispondere per l’acquisto di ciascun appartamento (all. 7 del fascicolo di parte ricorrente);

C) ai predetti atti (rectius, offerte di acquisto) erano allegati moduli da compilare, che venivano effettivamente compilati dai conduttori che dichiaravano “di voler esercitare il diritto di prelazione impegnandosi ad acquistare la singola unità immobiliare in conduzione, e relative pertinenze, accettando fin d’ora il prezzo di (…)”. Moduli nei quali veniva inserito da ciascun conduttore il prezzo di acquisto dell’immobile accettato e la sua sottoscrizione, nonché la data (in quasi tutti i casi fissata nella fine di maggio 2001, per come si può leggere negli atti allegati al fascicolo di parte ricorrente).

7. - Pare evidente da quanto sopra, dunque, che nella specie ciascun conduttore dell’immobile di via dei Laterani n. 28 abbia accettato l’opzione per come richiesto dall’INPDAP in epoca (maggio 2001) ampiamente antecedente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 351 del 2001 (settembre 2001).

Va sul punto rimarcato come giuridicamente debbano intendersi in modo distinto, quanto agli effetti, i due momenti civilistici della proposta seguita dall’accettazione e la mera dichiarazione di voler esercitare genericamente un diritto. Una volta che il conduttore dell’immobile offerto in vendita ha accettato, comunicandolo all’ente, non solo la proposta di vendita ma anche le specifiche condizioni, formulate dall’ente proprietario, alle quali il conduttore medesimo si obbligava ad acquistare in proprietà l’immobile condotto in locazione, la dichiarazione di volontà negoziale di esercizio del diritto di opzione (perfezionatasi con l’accettazione della proposta contrattuale dell'ente offerente) è divenuta immediatamente vincolante per entrambe le parti ed implicante la costituzione di un obbligo di contrarre in relazione ad un contenuto negoziale interamente determinato nei suoi elementi essenziali (ivi compreso il prezzo). Diverso effetto avrebbe avuto una generica dichiarazione da parte del conduttore di voler acquistare l’immobile secondo le disposizioni di legge.

Il legislatore, del resto, ha mostrato di avere chiara consapevolezza della diversità delle due possibili fattispecie, ricollegandovi effetti diversi in seno alla sopra richiamata disposizione dell’art. 3, comma 20, del decreto legge n. 351 del 2001, convertito nella legge n. 401 del 2001: mentre, infatti, l’accettazione di un'offerta di opzione comporta obbligo di contrarre al prezzo e alle condizioni indicate nell'offerta (primo inciso della norma), la semplice manifestazione di volontà di acquisto, in assenza di vincolante offerta in opzione, fa sì che, ove resa formalmente entro il 31 ottobre 2001, la dismissione avvenga al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della dichiarazione.

Nel caso di specie quindi l’INPDAP non ha chiesto ai conduttori di comunicare un generico interesse all’acquisto dell’immobile condotto in locazione, vicenda che avrebbe determinato una mera prelazione per il singolo conduttore, vale a dire quel meccanismo giuridico attraverso il quale la parte attribuisce all'altra il diritto ad essere preferito ad altre parti nell'ipotesi in cui decida di stipulare un contratto, tanto che l'obbligazione così contratta, peraltro, non implica alcun obbligo di vendita, né alcuna espressione attuale e vincolante di volontà in tal senso da parte del venditore;
viceversa nella vicenda qui in esame è avvenuto che, per come formulato il modulo inviato dall’INPDAP a ciascun conduttore, l’ente abbia puntualmente definito i termini della compravendita e con la trasmissione al medesimo ente dell’accettazione ciascun conduttore ha esercitato il diritto di opzione, creando plasticamente una situazione giuridica identica a quella alla quale si è riferito il legislatore nel più volte richiamato art. 3, comma 20, a mente del quale "le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicati nell'offerta”.

Tutto ciò induce a ritenere, in definitiva ed al di là delle ulteriori considerazioni attinenti alla circostanza che i ricorrenti abbiano trascritto, in epoca precedente rispetto alla entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 351 del 2001, l’atto di citazione dinanzi al Tribunale civile di Roma per ottenere l’accertamento del loro diritto a divenire proprietari degli immobili in questione, che l’INPDAP avrebbe dovuto applicare nel caso in esame il disposto di cui all’art. 3, comma 20, parte prima, del decreto legge n. 351 del 2001 come convertito nella legge n. 401 del 2001, dal momento che oggetto di tale norma erano proprio le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione, come è stato dimostrato documentalmente essere avvenuto nel caso di specie. Quanto sopra con la conseguenza che avrebbe dovuto farsi applicazione, alle operazioni di compravendita relative agli immobili condotti in locazione dai ricorrenti, delle prescrizioni per la vendita già definite nella proposta per come accettata da ciascun conduttore.

8. – L’accoglimento delle censure dedotte nei confronti del decreto dell’Agenzia del demanio, datato 30 novembre 2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2001, di individuazione dei beni immobili di proprietà dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica-INPDAP, provoca l’accoglimento del ricorso proposto e l’annullamento del predetto decreto nella sola parte in cui ha inserito nell’elenco individuativo gli immobili di Via dei Laterani n. 28. Tale annullamento giudiziale provoca, a propria volta e per via riflessa, l’annullamento, in entrambi i casi in parte qua e quindi limitatamente ad ogni riferimento all’immobile di via dei Laterani n. 28, sia del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze emanato, di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 30 novembre 2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2001, sia del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze emanato, di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 18 dicembre 2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2002.

Stima infine il Collegio che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a. la peculiarità e la novità delle questioni trattate costituiscano presupposti per compensare integralmente tra le parti costituite le spese del presente giudizio.

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