TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-07-08, n. 202201642

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-07-08, n. 202201642
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202201642
Data del deposito : 8 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2022

N. 01642/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00774/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 774 del 2017, proposto da
- I.E.S. – Italiana Energia e Servizi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti G M e M S ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Serbelloni n. 4;

contro

- l’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas ed il Sistema idrico, ora Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

per l’annullamento

- della Deliberazione dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico n. 566/2016/S/RHT del 14 ottobre 2016, notificata alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data 21 ottobre 2016, avente a oggetto “ Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione degli obblighi informativi in materia di vigilanza sul divieto di traslazione della maggiorazione IRES sui prezzi al consumo ”;

- nonché di ogni altro atto e provvedimento preordinato, presupposto o connesso, ivi incluse la deliberazione VIS 100/11, la Deliberazione n. 147/2012/S/Rht, la nota dell’Autorità prot. 7586 del 5 marzo 2015, nonché le Deliberazioni VIS 109/08 e VIS 133/09, qualora si ritenga che il potere rispettivamente ivi previsto di emettere sanzioni amministrative pecuniarie e di effettuare l’analisi c.d. “ di secondo livello ” sul divieto di traslazione dell’addizionale IRES possa essere esercitato anche nei confronti dei soggetti non concretamente incisi dalla maggiorazione di imposta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico, ora Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente;

Vista l’ordinanza n. 545/2017 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza smaltimento del 6 luglio 2022, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 11 aprile 2017 e depositato il 13 aprile successivo, a seguito di trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la società ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, la Deliberazione dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico n. 566/2016/S/RHT del 14 ottobre 2016, notificata a mezzo p.e.c. in data 21 ottobre 2016, avente a oggetto “ Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione degli obblighi informativi in materia di vigilanza sul divieto di traslazione della maggiorazione IRES sui prezzi al consumo ”.

La società ricorrente ha svolto attività di raffinazione di prodotti petroliferi presso lo stabilimento sito in Mantova sino alla fine del 2013. Pur essendo escluso che fossero assoggettate alla Robin Hood Tax – introdotta con l’art. 81, commi 16-18, del decreto legge n. 112 del 2008 e consistente in una maggiorazione dell’aliquota IRES del 5,5% a carico di alcune categorie di operatori economici attivi nel settore dell’energia – le imprese “ che non possono traslare l’addizionale in quanto non hanno corrisposto la stessa, ovvero hanno operato esclusivamente sul mercato estero ove non è prevista l’applicazione della norma ” e pur emergendo dal bilancio di esercizio inoltrato all’Autorità dalla ricorrente che quest’ultima non era stata assoggettata all’addizionale IRES per l’anno 2009, stante la chiusura in perdita dell’esercizio, comunque le è stato chiesto di integrare i dati forniti per il predetto anno 2009. Dopo un ulteriore sollecito di trasmissione della richiesta documentazione, comunque non riscontrato, con Deliberazione n. 147/2012/S/Rht del 19 aprile 2012, l’Autorità ha comunicato l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della medesima ricorrente “ per accertare la mancata ottemperanza alle richieste di informazioni di cui in motivazione e per irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 ”, specificando che “

3. il termine di durata di ciascuna istruttoria è di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento da parte dell’impresa interessata;

4. i provvedimenti finali saranno adottati entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle istruttorie, fissato ai sensi del precedente punto 3
”. Con la nota del 5 marzo 2015, l’Autorità ha comunicato alla società I.E.S. le risultanze istruttorie, evidenziando che “ la condotta di Ies contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell’attività di vigilanza demandata all’Autorità. In particolare, i dati e i documenti richiesti servono all’Autorità per vigilare sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta stabilito dall’176DDC2" data-article-version-id="eb81a28a-635f-5c62-ab95-0a9b255f9db5::LR50EC8C3B50793176DDC2::2015-05-04" href="/norms/laws/itatextoqoy7kya8vs37m/articles/itaartull25pz0vzxjgfx?version=eb81a28a-635f-5c62-ab95-0a9b255f9db5::LR50EC8C3B50793176DDC2::2015-05-04">art. 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112… ”. In conseguenza di ciò, l’Autorità ha adottato la Deliberazione n. 566/2016/S/RHT del 14 ottobre 2016, con cui ha sanzionato la ricorrente, condannandola al pagamento della sanzione pecuniaria di € 41.700,00, poiché “ il termine previsto dalla deliberazione VIS 100/11 è spirato senza che la Società abbia trasmesso alcuno dei dati e documenti richiesti per l’esercizio 2009 e, in particolare, la Società non ha provveduto a:

- trasmettere la copia del proprio bilancio e a indicare l’importo dell’addizionale IRES corrispondente nell’apposita nota di trasmissione (art. 3 deliberazione VIS 109/08);

- trasmettere le tabelle concernenti i dati contabili (art. 4 deliberazione VIS 109/08);

- inviare la dichiarazione del legale rappresentante della Società di attestazione di veridicità e conformità dei dati ufficiali aziendali relativa al predetto esercizio, corredata dalla fotocopia del documento di identità (art. 7, comma 1, deliberazione VIS 109/08) ”.

Assumendo l’illegittimità della predetta determinazione, la ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto legge n. 112 del 2008, per violazione dell’art. 3 Cost. e per violazione dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953.

Ulteriormente sono stati dedotti la violazione dell’art. 11 delle preleggi del cod. civ., la violazione dell’art. 81, commi 16 e 18, del decreto legge n. 112 del 2008, la violazione dell’art. 2, comma 20, lett. c, della legge n. 481 del 1995, la violazione dei principi di legalità, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa, la violazione dell’art. 3 Cost. e del principio di ragionevolezza, la violazione dei principi di buona fede e correttezza dell’azione amministrativa, la violazione del principio di non aggravamento del procedimento, l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e per pretestuosità della motivazione, lo sviamento di potere e l’illegittimità derivata.

Inoltre è stata dedotta la violazione dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981.

Infine sono state dedotte la violazione dell’art. 11 della legge n. 689 del 1981 e la violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza delle sanzioni amministrative.

Si è costituita in giudizio l’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con l’ordinanza n. 545/2017 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.

All’udienza di smaltimento del 6 luglio 2022, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.

DIRITTO

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