TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2013-02-07, n. 201301343
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N. 01343/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00837/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 837 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M A, rappresentato e difeso dall'avv. G C P, con domicilio eletto presso G C P in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero della Giustizia DAP di indizione del concorso per l'arruolamento di complessivi 375 agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria del ruolo maschile.
nonchè dei seguenti motivi aggiunti:
del decreto del Ministero della Giustizia -DAP- datato 19 marzo 2012, di esclusione del ricorrente dal concorso per l'arruolamento di complessivi 375 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria del ruolo maschile.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 18 gennaio 2012 e depositato il successivo 7 febbraio, il ricorrente, volontario in ferma breve dell’Esercito, ha impugnato il decreto del Ministro della giustizia pubblicato il 13 dicembre 2012, nella parte in cui esso riserva ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, l’accesso al concorso a 375 posti di allievo agente del corpo di polizia penitenziaria, con ciò escludendone i volontari in ferma breve (art. 1, comma 1;art. 3, comma 7).
Il bando viene altresì censurato, nella parte in cui ammette al concorso i soli candidati che non abbiano superato i 28 anni di età, affermando che “non si applicano le disposizioni di legge relative all’aumento dei limiti di età per l’ammissione ai pubblici impieghi” (art. 2, comma 1, lett. c).
Anche tale ultima previsione è immediatamente lesiva della posizione giuridica del ricorrente, che è nato il 29 maggio 1983, e dunque ha valicato il limite dei 28 anni di età alla data di scadenza del termine per presentare la domanda, ovvero al 12 gennaio 2012.
Difatti, con atto del 9 marzo 2012, impugnato ritualmente con motivi aggiunti, l’amministrazione ne ha disposto l’esclusione dal concorso,per entrambi i profili appena segnalati.
Il ricorso principale ed il ricorso recante motivi aggiunti svolgono identiche censure, contestando la legittimità di entrambe le cause di esclusione.
Con riferimento alla esclusione dei volontari in ferma breve, in particolare, viene dedotta violazione di legge (artt. 1014, 2199 e 2205 del d.lgs. n. 66 del 2010) ed eccesso di potere.
Il Tribunale osserva che l’atto impugnato reca simile previsione in dichiarata applicazione dell’art. 16 della l. n. 226 del 2004, ad oggi sostituito dall’art. 2199 del d.lgs. n. 66 del 2010.
Tale disposizione prevede che “nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’ articolo 703, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere”.
A propria volta, l’art. 16 della l. n. 226 del 2004, che letteralmente escludeva dal concorso i volontari in ferma prefissata quadriennale, è stato interpretato autenticamente dall’art. 5, comma 6, del d.l. n. 102 del 2010, nel senso di ricomprendere anche i primi tra i candidati potenziali.
Benchè l’art. 5 appena citato precisasse che tale facoltà andava riconosciuta a coloro, tra questi ultimi, che avessero comunque prestato servizio in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno, ad oggi l’art. 2199 del d.lgs. n. 66 del 2010 si limita ad ammettere al concorso anche i volontari in ferma prefissata quadriennale, senza ulteriori specificazioni.
E’ perciò da ritenere acquisito in causa che i concorsi riservati oggi regolati dall’art. 2199 del d.lgs. n. 66 del 2010 debbano consentire la partecipazione ai volontari in ferma prefissata quadriennale.
Ora, ai sensi dell’art. 2205 del d.lgs. n. 66 del 2010, “ai volontari in ferma breve si applicano le disposizioni riguardanti i volontari in ferma prefissata quadriennale e, per quanto non diversamente disposto, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari in servizio permanente”.
Tale disposizione, recante norma sui “reclutamenti di volontari in ferma breve nel servizio permanente”, a parere dell’Avvocatura dello Stato sarebbe da riferirsi esclusivamente “alle possibilità di immissione nelle sole Forze armate dei volontari in ferma breve”.
Simile asserzione , con riferimento alla partecipazione al concorso per cui è causa, va valutata alla luce del successivo comma 3 dell’art. 2199, secondo il quale “i volontari in ferma breve ammessi alle rafferme biennali e non utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali previste dall’ articolo 2199 possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze armate”.
Tale previsione rende chiaro che anche i volontari in ferma breve ammessi alla rafferma biennale possono, in linea astratta, essere inseriti nelle graduatorie riservate dei concorsi regolati dall’art. 2199 del d.lgs. n. 66 del 2010.
Va infatti osservato che detti concorsi, in via eccezionale, e fino al 2020, operano un’integrale riserva di posti, in dichiarata deroga all’art. 703 del d.lgs. n. 66 del 2010.
Quest’ultima disposizione reca, in via ordinaria, una riserva di posti a favore dei volontari in ferma prefissata di carattere limitato, ma aggiunge che essa non opera “nei confronti dei volontari in rafferma biennale”.
Questi ultimi, tra cui la lettera della legge impone di ricomprendere i volontari in ferma breve ammessi alla rafferma biennale, hanno maturato un rapporto pluriennale con le Forze armate, a fronte del quale il legislatore ha evidentemente ritenuto di poter concedere loro parità di condizioni per l’accesso concorsuale nelle Forze di polizia.
Se ciò vale con riguardo al concorso previsto dall’art. 703, non vi è ragione di trarre diversa conclusione con riferimento a quello indetto ai sensi dell’art. 2199, che, a parte la natura integrale della riserva, ne condivide i presupposti e le finalità.
Da tale complesso normativo si evince che il volontario in ferma breve ammesso alla rafferma biennale è legittimato a partecipare ai concorsi indetti ai sensi dell’art. 2199 del codice militare, in condizioni di parità rispetto al volontario in ferma prefissata quadriennale, che vi sono ammessi “in servizio o in congedo”.
Nel caso di specie, dallo stato di servizio del ricorrente emerge che egli, in qualità di volontario in ferma breve, è stato ammesso alla rafferma biennale ex art. 15 del d.lgs. n. 215 del 2001 in data 8 gennaio 2009, sicché egli ha titolo per partecipare al concorso.
Ne segue la fondatezza del primo motivo di entrambi i ricorsi.
Con riguardo al limite di età, il ricorrente deduce di poter godere dell’innalzamento garantito dall’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 693 del 1996 a chi abbia prestato servizio militare volontario, per un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, ed aggiunge che anche l’art. 2049 del d.lgs. n. 66 del 2010 prevede analoga norma.
In effetti, tale ultima disposizione, contenuta nella Sezione VII del Codice, relativa alle agevolazioni strumentali al passaggio dalla vita militare a quella civile, esprime in termini generali una regola che apparirebbe in sede interpretativa irragionevole non applicare ai concorsi per il reclutamento nelle Forze di polizia, se si considera che il corpo di polizia penitenziaria non ha carattere militare, ma civile, sicchè, accedendovi, il militare realizza un simile passaggio.
L’art. 2049 del Codice attribuisce, quindi, forza di legge, entro questi limiti, all’art. 2, comma 2, lett. d) del d.P.R. n. 487 del 1994, che la giurisprudenza amministrativa ha già affermato doversi applicare al reclutamento degli agenti di polizia penitenziaria (da ultimo, Tar Lazio, n. 1412 del 2012).
A fronte di tali previsioni, di carattere direttamente integratrice del bando, non possono opporsi contrarie regole tratte da fonti subordinate, con particolare riferimento all’art. 3 del D.M. n. 50 del 2000 richiamato dall’Avvocatura, che esclude l’applicabilità delle norme sulla elevazione del limite di età nei concorsi per l’accesso al corpo di polizia penitenziaria.
Ne consegue la fondatezza del secondo motivo svolto in entrambi i ricorsi.
Gli atti impugnati vanno perciò annullati in parte qua.
Le spese, in ragione della natura delle questioni giuridiche trattare, vanno compensate.