TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-07-29, n. 202109058

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-07-29, n. 202109058
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202109058
Data del deposito : 29 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/07/2021

N. 09058/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01961/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1961 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, domiciliato in via digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo Studio Legale Manzi, in Roma;



contro

Corte dei Conti, Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in via digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del parere non favorevole all’attribuzione del titolo onorifico superiore ex art. 79 del R.D. n. 1364/1933 al Presidente di sezione Dott. -OMISSIS-, espresso dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti nell’adunanza del 25-26 marzo 2014, conosciuto dal ricorrente in data 18.12.2014 all’esito di apposita istanza di accesso;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche ove non conosciuto dal ricorrente, ivi compresi: - in parte qua, il verbale della suddetta adunanza del 25-26 marzo 2014 del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, conosciuto dal ricorrente in data 18.12.2014; - se e in quanto di contenuto provvedimentale, la nota del 21.10.2014, con cui il Consiglio di Presidenza ha comunicato al Segretariato Generale della Corte dei conti di aver espresso il suddetto parere negativo e la raccomandata A.R. del 4.11.2014, con cui il Segretariato Generale della Corte dei Conti ha trasmesso al -OMISSIS- la predetta nota del 21.10.2014 del Consiglio di Presidenza, note entrambe ricevute dal ricorrente il successivo 10.11.2014;

nonché per l’accertamento e declaratoria

della spettanza in favore del -OMISSIS-, quale Magistrato collocato a riposo come Presidente di sezione della Corte dei conti, del titolo onorifico di Presidente onorario della Corte dei conti, o, in subordine, di Presidente aggiunto onorario della stessa Corte;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti assunta nell’adunanza del 27-28.1.2015, il relativo verbale e la precedente nota di comunicazione dell’Ufficio di Segreteria dello stesso Consiglio di Presidenza prot. n. 1293 del 16.2.2015;

nonché per l’accertamento e declaratoria

della spettanza in favore del -OMISSIS-, quale Magistrato collocato a riposo come Presidente di sezione della Corte dei conti, del titolo onorifico di Presidente onorario della Corte dei conti, o, in subordine, di Presidente aggiunto onorario della stessa Corte


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Corte dei Conti e di Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 giugno 2021 il dott. Fabrizio D'Alessandri, celebrata nelle forme di cui all’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. n. 176/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1) Parte ricorrente ha impugnato il parere non favorevole all'attribuzione del titolo onorifico superiore ex art 79 del r.d. n. 1364/33 di Presidente onorario della Corte dei Conti, ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, chiedendone l’annullamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, collocato a riposo, di fregiarsi del titolo onorifico di Presidente onorario della Corte dei conti, o, in subordine, di Presidente aggiunto onorario della stessa Corte dei conti.

In particolare, il ricorrente è stato immesso nei ruoli della Magistratura contabile il 16.6.1973, in quanto vincitore del concorso per Referendario per la Corte dei conti.

Collocato riposo, a decorrere dal 31.1.2012 con la qualifica di Presidente di Sezione, ha avviato il procedimento per il conferimento del titolo ufficiale onorifico di Presidente onorario ex art. 79 del r.d. 12 ottobre 1933, n. 1364, ma il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ha espresso, nell'adunanza del 25-26.3.2014, parere non favorevole all'attribuzione del suddetto titolo onorifico.

La motivazione del parere negativo risiederebbe nella “mancanza del requisito dell'anzianità di due anni nella qualifica di Presidente di sezione, previsto dalla deliberazione n. 313 / CP/ 99 del 21 giugno 1999 e delle caratteristiche del servizio prestato” (secondo quanto indicato dalla Seconda Commissione permanente del Consiglio di Presidenza nella seduta del 18.3.2014).

Parte ricorrente ha formulato i seguenti rubricati motivi di ricorso:

I. violazione dell'art. 79 del r.d. 12 ottobre 1933, n. 1364, nonchè della deliberazione consiliare del 21.6.1999. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto ad altri provvedimenti consiliari, per travisamento e per carenza di presupposti. Difetto di motivazione;

II. Sotto altro

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