TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-01-20, n. 202300068
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Pubblicato il 20/01/2023
N. 00068/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01192/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1192 del 2021, proposto da
A G E V, rappresentato e difeso dall'avvocato S V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ricadi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
P S, G G, S G, V G, C V, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determina del Comune di Ricadi del 29 marzo 2021, n. 30, avente ad oggetto: “Sostituzione componente della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica per titoli ed esami, finalizzata alla copertura di un posto di Istruttore Direttivo di Polizia Locale –cat. D1- a tempo part/time 50%” ;
- dei verbali della Commissione di esame per la selezione pubblica per titoli ed esami sopra richiamata del 17 aprile 2021, n. 1, e del 12 maggio 2021, n. 2;
- della determina del responsabile dell’Area Ammnistrativa del 19 maggio 2021, n. 45, ad oggetto “Determina di presa d’atto del verbale n. 2 del 12 maggio 2021 della Commissione d’esame perla procedura selettiva pubblica per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo parziale -50%- di un posto di cat. D” ;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorché allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ricadi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con sentenza del 22 gennaio 2020, n. 128, questo Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso proposto da A G E V con riferimento alla selezione pubblica per titoli ed esami, finalizzata alla copertura di un posto di Istruttore Direttivo di Polizia Locale –cat. D1- a tempo part-time 50%, annullando “ limitatamente a quanto d’interesse per il ricorrente, il verbale della commissione d’esame n. 4 del 04.07.2019 (di non ammissione alla prova orale) e, di conseguenza, la graduatoria di merito pubblicata il 26 luglio 2019 ”;
- con determina del 5 febbraio 2020, n. 17, il Comune di Ricadi ha preso atto dell’annullamento giurisdizionale del verbale n. 4 del 4 luglio 2019 e della graduatoria del 26 luglio 2019 limitatamente a quanto d’interesse per il candidato V, mantenendo pertanto la validità della graduatoria per tutti gli altri concorrenti in essa inclusi-
2. – A seguito di diffida presentata dal ricorrente vittorioso e da due partecipanti risultati idonei, tesa a conseguire un effetto caducatorio estensivo della pronuncia n. 128 del 2020 a tutti i concorrenti, il Comune di Ricadi ha chiesto chiarimenti ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a., al fine di individuare le corrette modalità di esecuzione della sentenza;
Con ordinanza del 16 ottobre 2020, n. 1625, il Tribunale ha ritenuto che il Comune di Ricadi avesse correttamente interpretato il dictum contenuto nella sentenza, i cui effetti sono quindi da intendersi limitati in modo esclusivo alla posizione giuridica di A G E V.
3. – L’odierno ricorso, nuovamente presentato dal candidato V, riguarda ciò che è accaduto successivamente, e cioè: a) la sostituzione, con determina del 29 marzo 2021, n. 30, di un componente della Commissione valutatrice, in quanto dimessosi; b) la predisposizione, nel corso della prima riunione della rinnovata commissione giudicatrice, delle domande a risposta multipla da sottoporre al candidato quale prova psicoattitudinale, suddivise in tre batterie da 30 domande, tra le quali estrarre a sorte una batteria; c) la presa d’atto, da parte della commissione, della mancata partecipazione di A G E V alla prova, con conseguente sua esclusione dalla gare.
4. – Il candidato sostiene l’illegittimità della nuova fase per le ragioni di seguito riportate.
a) L’amministrazione avrebbe illegittimamente deciso di sottoporre solo il ricorrente alla prova psicoattitudinale, benché essa fosse prevista come necessaria prova concorsuale.
Così avrebbe peraltro violato l’art. 10, comma 1, lett. a) d.l. 1 aprile 2021, n. 44, che prevede l’espletamento di una sola prova scritta e di una sola prova orale per i concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale.
b) Altra illegittimità sarebbe stata integrata dalla mancata rinnovazione dell’intera commissione di concorso, che sola avrebbe consentito l’imparzialità delle operazioni.
D’altra parte, la commissione non avrebbe approntato alcun accorgimento per assicurare l’anonimato al ricorrente.
c) Con l’ultimo motivo, il ricorrente si duole che tra la commissione di concorso non vi almeno un componente qualificato o specializzato per la valutazione psico-attitudinale, con violazione dell’art. 97, comma 4 del Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.
5. – Costituitosi il Comune di Ricadi con comparsa meramente formale, il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2023.
6. – Il primo motivo di ricorso risulta infondato per due distinte ragioni.
6.1. – Innanzitutto, l’art. 10, comma 1 lett. a) d.l. n. 44 del 2020 si applica solo alle procedure concorsuali bandite successivamente alla sua entrata in vigore, tanto è vero che il terzo comma del medesimo articolo prevede una regola ad hoc per i concorsi già banditi al momento della sopravvenienza normativa emergenziale: “Fino al 31 dicembre 2022, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale” .
Nel caso di specie, non solo erano state svolte attività della procedura concordsuale, ma gli atti oggetto di impugnativa rappresentano riedizione parziale della procedura, sicché non potevano che essere adottate le modalità originariamente previste nel bando di gara.
6.2. – Sotto altro profilo, l’amministrazione era vincolata dall’effetto conformativo della sentenza n. 128 del 2020, così come interpretato con l’ordinanza n. 1625 del 2020.
Dunque, occorreva procedere alla riedizione delle fasi e delle porzioni della procedura annullate da questo Tribunale.
7. – Quanto al secondo motivo, la regola generale è che, in ipotesi di annullamento in sede giurisdizionale di una procedura concorsuale, l'amministrazione debba procedere alla sola rinnovazione delle sequenze procedimentali annullate.
Tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto che, nel caso di ripetizione delle prove di un concorso pubblico con un numero estremamente limitato di candidati, in cui la commissione ha già proceduto alla correzione degli elaborati scritti, ancorché questi ultimi siano stati annullati per un mero motivo procedimentale, è necessaria, per assicurare l'imparzialità delle operazioni e in ossequio al principio di anonimato rigidamente ma sostanzialmente inteso, la nomina di una nuova commissione giudicatrice in sostituzione della precedente (cfr. TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, 22 giugno 2012, n. 656;TAR Campania – Napoli, Sez. II, 20 gennaio 2006, n. 674).
Il principio di diritto è stato enunciato con riferimento alla valutazione delle prove scritte, a tutela dell'esigenza di assicurare l'anonimato nella valutazione degli elaborati ed è stato ritenuto valido anche in relazione ad una valutazione comparativa, per titoli.
Il Tribunale, tuttavia, ritiene che esso non sia applicabile al caso di specie, in cui l’annullamento parziale della procedura non è riconnesso alla valutazione della prova già sostenuta dall’odierno ricorrente, bensì dalla struttura delle prove scritte;e in cui, soprattutto, la metodologia prescelta per la valutazione psicoattitudinale (quesiti a risposta multipla) azzera la discrezionalità della commissione.
Infatti, la selezione mediante quiz a risposta multipla, con punteggi predeterminati e correzione immediata tramite sistemi automatizzati, esclude ogni margine di discrezionalità valutativa ed è quindi radicalmente diversa dalla valutazione di stampo comparativo degli elaborati originali effettuata dalla commissione di concorso, con la conseguenza che, mentre in quest'ultimo caso il principio di anonimato deve salvaguardare a priori ogni possibile riconoscimento del candidato, nel primo deve mirare a prevenire ogni possibilità di scelta nell'assegnazione dei test ai singoli candidati, nonché ogni possibilità di sostituzione e manipolazione del foglio risposta e dell'esito della correzione automatica (cfr. TAR Liguria, Sez. I, 4 aprile 2022, n. 254).
8. – Quanto all’ultimo motivo, va preliminarmente evidenziato che la valutazione psicoattitudinale non è una materia, ma una metodologia per comprendere l’idoneità culturale e psicologica all’impiego.
Dunque, non ricorrevano i presupposti per la nomina di un membro aggiunto, prevista dall’art. 97 del regolamento invocato dal ricorrente “per gli esami di lingua straniera e per materie specifiche” .
Ciò posto, il medesimo art. 97 prevede che vengano nominati commissari due esperti, e cioè “personale qualificato dotato di specifiche competenze tecniche e/o culturali nelle materie d’esame scelti tra dirigenti o dipendenti di pubbliche amministrazioni inquadrati in categorie almeno pari a quella del posto messo a concorso” .
Nel caso in esame sono stati chiamati a comporre la commissione i comandanti della Polizia Locale di Rosarno e di Piane Crati, e cioè due soggetti che, per l’incarico rivestito, sono dotati di specifiche tecniche e culturali nelle materie dell’esame, volto appunto a selezionare un Istruttore Direttivo di Polizia Locale.
Il motivo va quindi respinto, così come, nel suo complesso, il ricorso.
9. – Le spese di lite seguono la regola della soccombenza.