TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto presidenziale 2024-09-11, n. 202400100

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto presidenziale 2024-09-11, n. 202400100
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400100
Data del deposito : 11 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2024

N. 00352/2024 REG.RIC.

N. 00100/2024 REG.PROV.PRES.

N. 00352/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 352 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento

- del decreto del 30/04/2024, notificato in data 07/05/2024, del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con il quale è stata rigettata l’istanza di assegnazione temporanea ex art 42 bis D Lgs del 26/03/2001 n. 151 del 29/12/2023 dal Commissariato di Polistena (RC) che fa capo alla Questura di Reggio Calabria a qualsiasi Ufficio della Polizia di Stato di stanza presso la Provincia di Catania;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza depositata il 10 settembre 2024, con la quale il difensore di parte ricorrente premesso “che la causa, per la discussione del merito, è stata rinviata al 19/03/2025”, ma che il ricorrente ha interesse concreto ed attuale alla definizione del giudizio perché il figlio minore nato il 21/01/2022 “a quella data avrà superato i tre anni di età, requisito per l’accoglimento dell’istanza di trasferimento ex art 42 bis D Lgs del 26/03/2001 n. 151”, chiede di “prelevare dall’udienza del 19/03/2025 il ricorso in oggetto fissando l’udienza di discussione della causa nel merito prima del 21/01/2025”;

Rilevato che l’istanza, formulata come istanza di prelievo ex art. 71 c.p.a., è sostanzialmente volta ad ottenere un’anticipazione dell’udienza di merito già fissata;

Considerato che la fissazione dell’udienza di merito alla data del 19 marzo 2025 è stata disposta con l’ordinanza n. 146 del 18 luglio 2024 di accoglimento della domanda cautelare, con contestuale ordine “all’Amministrazione resistente di provvedere all’assegnazione temporanea del ricorrente presso un reparto rientrante nella circoscrizione della provincia di Catania entro e non oltre giorni venti dalla comunicazione della presente ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione”;

Verificato, peraltro, che la predetta ordinanza è stata eseguita dall’amministrazione con nota del 26 luglio 2024, con trasferimento del ricorrente presso la Questura di Catania, come documentato in pari data dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;

Ritenuto, pertanto, che l’istanza è destituita di fondamento e non merita di essere accolta;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi