TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-03-06, n. 201400289

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-03-06, n. 201400289
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400289
Data del deposito : 6 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00750/2012 REG.RIC.

N. 00289/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00750/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 750 del 2012, proposto da:
A M, rappresentato e difeso dagli avv. R A, M M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Ancona, viale della Vittoria 7;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Ancona, p.zza Cavour, 29;

Liceo Classico Terenzio Mamiani

per l'annullamento

del provvedimento di non ammissione alla classe terza del liceo classico, nonchè dello scrutinio finale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario F A nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2014 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato gli atti con i quali non è stato ammesso alla classe terza del Liceo classico Terenzio Mamiani.

Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che, con memoria e documenti, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2014, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta mancata comunicazione alla famiglia dell’esito negativo dello scrutinio differito del 31 agosto 2012.

Il motivo è infondato.

La comunicazione alla famiglia dell’esito negativo dello scrutinio finale per la valutazione dell’alunno riveste una funzione notiziale e non partecipativa, non essendo preordinata a consentire l’ingresso di memorie o osservazioni nel procedimento valutativo, atte a determinarne un diverso esito.

Per tale ragione, la mancata ricezione della comunicazione dell’esito negativo dello scrutinio finale non è suscettibile di inficiarne la legittimità.

Il primo motivo di ricorso dev’essere, quindi, respinto.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della surroga dell’insegnante di religione nel consiglio di classe che ha espletato lo scrutinio differito del 31 agosto 2012.

Il motivo è infondato, non potendo ritenersi che siano state disattese le disposizioni normative concernenti la sostituzione di docenti legittimamente assenti.

Il secondo motivo di ricorso dev’essere, quindi, respinto.

Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole dei tempi dello scrutinio differito del 31 agosto 2012.

Il motivo è infondato, considerato che la durata delle operazioni di scrutinio non consente di trarre nessuna inferenza riguardo all’irragionevolezza o illogicità delle valutazioni compiute.

Il terzo motivo di ricorso dev’essere, quindi, respinto.

Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta mancata espressione del voto del Presidente del consiglio di classe che ha espletato lo scrutinio differito del 31 agosto 2012.

Il motivo è infondato, considerato che dagli atti del giudizio non si evince che il Presidente del consiglio di classe si sia astenuto dalla deliberazione di non ammissione alla classe terza dell’odierno ricorrente.

Il quarto motivo di ricorso dev’essere, quindi, respinto.

Con il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta mancanza di motivazione e carenza di istruttoria.

Il Collegio condivide il principio di diritto per il quale, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, ogni provvedimento amministrativo concernente lo svolgimento di pubblici concorsi e di prove d’esame, deve essere motivato.

La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Indiscutibile essendo l’obbligo giuridico di motivazione, la dialettica giurisprudenziale involge l’ampiezza e la consistenza della motivazione.

Si ritiene, al riguardo, condivisibile l’orientamento giurisprudenziale per il quale la motivazione dei provvedimenti concernenti la valutazione dell’apprendimento e delle competenze acquisite non richieda diffuse e articolate argomentazioni, ma possa concretarsi nell’indicazione sintetica delle lacune, delle inesattezze o degli errori, individuati nella prova sostenuta dall’alunno, per i quali il consiglio di classe è addivenuto alla valutazione espletata.

Se è vero, infatti, che l’allievo è a conoscenza di alcuni elementi dell’istruttoria procedimentale, ed in particolare, quanto alla prova scritta, delle tracce assegnate e dei temi dal medesimo svolti, è anche vero che, in mancanza di qualsivoglia indicazione dalla quale possa evincersi la spiegazione del punteggio espresso in termini numerici, resterebbe irrimediabilmente sacrificato, per effetto del mancato assolvimento dell’obbligo motivazionale, il diritto alla emenda degli errori commessi.

Con maggior impegno esplicativo, non può obliterarsi il diritto dell’alunno di comprendere per quali aspetti la prova dal medesimo sostenuta sia stata valutata come insufficiente, ovvero se tale valutazione sia stata espressa per una carenza nella trattazione, che non abbia affrontato profili richiesti dalla traccia, o per essersi la stessa discostata dalla traccia (c.d. fuori tema), o per aver la trattazione travisato l’oggetto della traccia (c.d. misunderstanding), o per aver espresso concetti errati o contrastanti con la disciplina di settore, o per essere la prova priva di coerenza o illogica, o caratterizzata da scarsa proprietà lessicale, o da errori sintattici o grammaticali.

Il punteggio numerico, esprimendo l’indice di apprezzamento della prova, presuppone il complesso delle valutazioni doverosamente espletate su ciascuno degli aspetti della prova dell’alunno, valutazioni che, peraltro, in mancanza di qualsivoglia, pur sintetica indicazione motivazionale, restano non conoscibili, e, talvolta, non comprensibili, con illegittima pretermissione del diritto dello studente di correggere, in future competizioni, come nel prosieguo della vita formativa e professionale, i propri errori.

Deve ritenersi, pertanto, che l’obbligo giuridico di motivazione non possa non comprendere le valutazioni a monte del punteggio numerico, ovvero il perché, date le tracce e data la prova sostenuta, tale prova sia stata valutata con il punteggio assegnato.

La determinazione sufficientemente precisa dei criteri di valutazione e l’indicazione di una griglia di valutazione atta ad esplicitare l’iter logico seguito nella valutazione devono unirsi all’indicazione degli elementi della prova in relazione ai quali si è addivenuti alla valutazione concretamente espletata.

Una simile considerazione appare giuridicamente imposta dall’art. 3 della legge n° 241/1990, laddove testualmente richiede che l’esplicitazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione debba essere correlata alle risultanze dell'istruttoria.

In mancanza di un qualsivoglia riferimento concreto alle prove sostenute e al rendimento manifestato dall’alunno nel periodo sottoposto a valutazione, il punteggio numerico si risolve in un dogma astratto, in contrasto con il necessario sillogismo logico nella esplicitazione delle ragioni della determinazione.

Il concreto riferimento alla prova dell’alunno può estrinsecarsi in sintetiche note a margine o in calce all’elaborato, atte ad indicare le lacune, gli aspetti della prova ritenuti non sufficienti o illogici, gli errori gravi e le inesattezze concettuali, tali che l’interessato possa soddisfare la propria pretesa conoscitiva delle ragioni della determinazione, in chiave correttiva e migliorativa della propria strutturazione culturale e professionale.

Nell’odierna controversia, l’obbligo motivazionale, nella consistenza necessaria ad assolverlo, secondo le osservazioni superiormente svolte, non può ritenersi essere stato disatteso.

Dal verbale dello scrutinio finale del 31 agosto 2012 emerge che il ricorrente non è stato ammesso alla classe terza per non aver superato il debito formativo in greco e matematica.

Non può ritenersi che siano rimaste incomprensibili o inspiegabili le ragioni per le quali il consiglio di classe del liceo classico Terenzio Mamiani, in base alla ponderazione del profitto dell’alunno e delle prove dallo stesso sostenute sulle materie oggetto di debiti formativi, sia pervenuto ad una valutazione di insufficienza delle evoluzioni cognitive e competenziali necessarie a frequentare la classe successiva, non essendo state colmate le lacune nei contenuti cognitivi richiesti per l’ammissione alla classe terza.

Il quinto motivo di ricorso dev’essere, quindi, respinto.

Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta disparità di trattamento.

Il motivo è infondato, non potendo ritenersi che non siano evincibili le differenze nei risultati dell’apprendimento e del recupero dei debiti formativi in ragione delle quali il ricorrente non è stato ammesso alla classe terza, diversamente dagli alunni che hanno superato i debiti formativi.

Il sesto motivo di ricorso dev’essere, quindi, respinto.

Conclusivamente, il ricorso non può essere accolto, perché infondato.

Le spese processuali possono essere compensate, per ragioni equitative.

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