TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2023-07-10, n. 202311536

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2023-07-10, n. 202311536
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202311536
Data del deposito : 10 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2023

N. 11536/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01568/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1568 del 2023, proposto da
Cellnex Italia s.p.a., in persona del procuratore speciale dott. G Z, rappresentata e difesa dagli avv.ti L A e M B, presso lo studio dei quali in Roma, lungotevere dei Mellini, 45, ha eletto domicilio;



contro

Comune di Valmontone, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. G D C, presso il cui studio in Roma, via degli Scipioni, 268/A, ha eletto domicilio;



nei confronti

Fastweb Air s.r.l.; Opnet s.p.a.;



per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 36962 del 30.11.2022, avente a oggetto “Istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 (ex art. 87) del D Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 così come modificato dal Dlgs 207/2021 – per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni elettroniche in loc.tà colle Aschioleto – sul terreno distinto in catasto al fg. 11 p.lle 1192-217 – Provvedimento di diniego”;

- per quanto occorrer possa, dell’art. 6, commi 4 e 5, del “regolamento comunale per l’installazione di impianti di tele-radiocomunicazione. Triennio 2021-2023” approvato con delib. C.c. n. 32 del 28.6.2021;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 6 giugno 2023 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 30.1.2023 (dep. il 31.1) la società Cellnex, nel premettere di aver presentato al Comune di Valmontone il 28.10.2022, insieme alle società Fastweb Air e Opnet, un’istanza ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 al fine di realizzare una stazione radio base (SRB) in un fondo di proprietà privata sito in località Colle Aschioleto (censito al N.C.T. fg. 11, particelle 1192-217), ha impugnato il provvedimento del 30.11.2022, unitamente (nelle parti d’interesse) al presupposto regolamento comunale per l’installazione di impianti di teleradiocomunicazione di cui alla delib. C.c. n. 32 del 28.6.2021, con cui l’amministrazione ha respinto la richiesta, deducendo:

I) violazione dell’art. 44 d.lvo. 259/2003 e dell’art. 8, comma 6, l. 36/2001; illegittimità dell’art. 6, commi 4 e 5, del “regolamento comunale per l’installazione di impianti di teleradiocomunicazione – triennio 2021-2023” approvato con delib. C.c n. 32 del 28.6.2021; eccesso di potere; sviamento; erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;

II) violazione dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 6, co. 7, del “regolamento comunale per l’installazione di impianti di teleradiocomunicazione – triennio 2021-2023” cit.; eccesso di potere; sviamento; erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto ;

III) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003; eccesso di potere .

Si è costituito in resistenza il Comune di Valmontone.

Con ordinanza dell’1.3.2023 è stata accolta l’istanza cautelare.

All’odierna udienza, in vista della quale la parte ricorrente ha depositato memoria, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

2. Il diniego in esame si basa sui seguenti rilievi:

- “ai sensi dell’art. 6 co. 4-5 del vigente ‘Regolamento Comunale per l’installazione di impianti di teleradiocomunicazione – triennio 2021-2023’ approvato con D.C.C 32 del 28.06.2021: ‘È preferibile ed auspicabile la co-locazione di impianti su pali o tralicci già adibiti al servizio (cositing), a condizione che la somma dei contribuiti delle emissioni resti contenuta nel rispetto dei limiti e nelle misure di cautela di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, e che i manufatti non producano ulteriore consistente impatto visivo’ e ‘Ove ciò non fosse possibile, detti impianti devono essere collocati, prioritariamente, su aree di proprietà comunale’”;

- “il Comune di Valmontone è proprietario di alcune aree limitrofe a quella privata individuata dai proponenti”.

L’amministrazione ha aggiunto di restare “a disposizione per una concordata collocazione dell’infrastruttura in oggetto, al fine di poter evitare problematiche in ordine alle abitazioni limitrofe”.

L’art. 6 del menzionato regolamento disciplina la “localizzazione degli impianti di telefonia mobile […]” sancendo (per quanto oggi rileva):

- co. 4: “ È preferibile ed auspicabile la co-locazione di impianti su pali o tralicci già adibiti al servizio (cositing), a condizione che la somma dei contribuiti delle emissioni resti contenuta nel rispetto dei limiti e nelle misure di cautela di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, e che i manufatti non producano ulteriore consistente impatto visivo ”;

- co. 5: “Ove ciò non fosse possibile, detti impianti devono essere collocati, prioritariamente, su aree di proprietà comunale ”;

- co. 6: “ Il Comune incoraggia la delocalizzazione su aree e/o immobili di proprietà comunale valutando con i gestori gli oneri connessi alla delocalizzazione ”;

- co. 7: “ Nell’ipotesi che anche le indicazioni di cui al precedente comma non fossero ritenute praticabili per evidenti necessità tecniche del concessionario e per ragioni obiettive da far valutare anche da esperti di pertinenza comunale, sarà possibile installare detti impianti anche su siti privati ”.

Il comma 8 detta i “ criteri generali da seguire, nel rispetto delle indicazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, in ordine di priorità per la scelta dei siti per la localizzazione degli impianti ” (tra cui, le “aree agricole, boschive o comunque verdi non abitate e non arrezzate” a esclusione di quelle sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici, quelle “industriali”, di “rispetto cimiteriale”, ecc.).

3. Con il primo motivo la società ricorrente deduce che la coubicazione o condivisione degli impianti di telecomunicazioni sarebbe bensì prevista dall’art. 50 d.lgs. n. 259/2003, ma solo come obbligo degli operatori di rendere accessibile (ove prescritto dalla competente autorità, nella specie Agcom) la propria infrastruttura ad altri operatori non in grado di percorrere soluzioni localizzative alternative. Ne discenderebbe l’illegittimità della disciplina invocata dal Comune, che trasformerebbe il “diritto” degli operatori di utilizzare altri impianti in obbligo di realizzare i propri sulle infrastrutture altrui.

Sarebbe altresì illegittima la norma dell’art. 6, co. 5, reg. cit. – impositiva, per l’ipotesi di impossibilità della coubicazione, dell’installazione di dette infrastrutture “‘prioritariamente’ solo su aree di proprietà

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