TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2019-04-03, n. 201904344

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2019-04-03, n. 201904344
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201904344
Data del deposito : 3 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2019

N. 04344/2019 REG.PROV.COLL.

N. 10046/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10046 del 2018, proposto da L M, rappresentato e difeso dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore;
Commissione Centrale per L'Esame di Abilitazione All'Esercizio della Professione Forense – Sessione D'Esame 2017, in Per, Vi Sottocommissione per L'Esame di Abilitazione All'Esercizio della Professione Forense Presso La Corte di Appello di Na, Commissione per L'Esame di Abilitazione All'Esercizio della Professione Forense Presso La Corte di Appello di Roma – Ses, Corte D'Appello di Roma – Ufficio Esame Avvocati in persona del Legale Rappresentante pro tempore non costituiti in giudizio;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Marta Mastroeni non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato – sessione 2017 – formulato dalla VI Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Napoli nei confronti del ricorrente e comunicato in data 23 giugno 2018 mediante invio all'account on line personale del candidato, accessibile dal seguente indirizzo internet: https://concorsi.giustizia.it/esameavvocato/);

- del verbale di correzione delle prove scritte del 2 marzo 2018 (doc. 1) della VI Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Napoli reso noto al ricorrente in data 17 luglio 2018 a seguito di apposita istanza di accesso agli atti, dal quale risulta che, nel corso della medesima seduta del 2 marzo 2018, la suddetta Sottocommissione non ha ammesso il ricorrente alle prove orali dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di avvocato, indetto con D.M. 19 luglio 2017 (pubblicato in G.U. 4ˆ Serie Speciale – concorsi ed esami – n. 64 del 25 agosto 2017) per l'anno 2017 (doc. 2);

- delle votazioni riservate all'odierno ricorrente contenuto nel suddetto verbale del 2 marzo 2018, e del complessivo esito negativo riservato ai tre elaborati redatti dal ricorrente in data 12, 13 e 14 dicembre 2017;

- ove occorra e nei limiti del proprio interesse, dell'elenco degli ammessi alla prova orale reso noto dalla Corte d'Appello di Roma in data 23 giugno 2018 nella parte in cui non risulta incluso il nominativo del ricorrente;

- ove occorra e nei limiti del proprio interesse, di tutti gli atti, valutazioni e attività – ancorché non conosciuti - compiute e non dalla Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Napoli relativi alla correzione degli elaborati del ricorrente ex art. 15 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, come modificato dall'art. 2 del D.L. 21.05.2003, n. 113, convertito dalla legge 18 luglio 2003, n. 180;

- per quanto di ragione e ove occorrer possa del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 novembre 2017 avente ad oggetto la nomina della Commissione centrale presso il Ministero della giustizia e le sottocommissioni presso ciascuna Corte di appello per gli esami per l'iscrizione all'albo degli avvocati, indetti per l'anno 2017 (doc. 3);

- per quanto di ragione e ove occorrer possa del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 novembre 2017 avente ad oggetto la nomina di ulteriori sottocommissioni presso ciascuna Corte di appello per gli esami per l'iscrizione all'albo degli avvocati, indetti per l'anno 2017 (doc. 4);

- ove occorra, del verbale n. 1 del 7 dicembre 2017 e relativi allegati nonché la nota di trasmissione prot. n. m_dg DAG 11/12/2017.0231701.U, della Commissione centrale - Sessione 2017 presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile con cui è stata approvata la nota contenente i criteri direttivi per la valutazione delle prove scritte ed orali ai sensi della legge 180/2013 (doc. 5);

- la nota del 7 dicembre 2017 con cui la Commissione Centrale istituita presso il Ministero della Giustizia ha emanato un'“Indicazione dei criteri di valutazione per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense – sessione 2017” rivolta alle Sottocommissioni istituite presso le diverse Corti d'Appello d'Italia (doc. 6);

- di ogni altro atto, presupposto, preordinato, connesso, consequenziale, esecutivo – anche se ignoto – che, comunque, incida sul diritto e/o interesse legittimo del ricorrente al prosieguo delle prove abilitative per l'accesso alla professione di avvocato,

e per la conseguente condanna

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con la riammissione alla procedura del Dott. L M.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2019 la dott.ssa Ines S I P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Rilevato che con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato –sessione 2017 –formulato dalla VI Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Napoli nei confronti del ricorrente e comunicato in data 23 giugno 2018 mediante invio all’account on line personale del candidato, accessibile dal seguente indirizzo internet: https://concorsi.giustizia.it/esameavvocato/), unitamente al verbale di correzione delle prove scritte del 2 marzo 2018 dellaVI Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Napoli reso noto al ricorrente in data 17 luglio 2018 dal quale risulta che, nel corso della medesima seduta del 2 marzo 2018, la suddetta Sottocommissione non ha ammesso il ricorrente alle prove orali dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di avvocato, indetto con D.M. 19 luglio 2017 (pubblicato in G.U. 4ˆ Serie Speciale –concorsi ed esami –n. 64 del 25 agosto 2017) per l’anno 2017 (doc. 2);-delle votazioni riservate all’odierno ricorrente contenuto nel suddetto verbale del 2 marzo 2018, e del complessivo esito negativo riservato ai tre elaborati redatti dal ricorrente in data 12, 13 e 14 dicembre 2017;

RILEVATO che parte ricorrente deduce censure di violazione della composizione della Sottocommissione della VI della Corte di Appello di Napoli che ha corretto le prove scritte del ricorrente, e prove scrittedel ricorrente, era composta esclusivamentedaavvocati[Avv. S L (Presidente titolare), Avv. Carlo Cincotti (Vice Presidente supplente), Avv. G E (Componente titolare), Avv. A B (Componente supplente), Avv. Enrico Romano (Componente titolare)], difettando così dei due componenti di estrazione della magistratura (magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello e del componente professore/ricercatore universitario) e il componente professore ordinario, professore associato o ricercatore di materie giuridiche presso un’università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore, come invece previsto dalla normativa di riferimento (art. 22 R.D. 1578/1933) oppure, laddove –in contrasto con quanto di recente affermato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2017–si ritenesse applicabile al caso di specie l’art. 47 della legge n. 247/2012, di un magistrato in pensione o in servizio e un componente professore universitario o ricercatore confermato in materie giuridiche;

CONSIDERATO che l’Adunanza Plenaria, con la recentissima ordinanza n. 18 del 14 dicembre 2018, ha espresso, per quanto qui rileva, i seguenti principi di diritto;
a) l’art. 47 della legge 31.12.2012 n. 247 non è ricompreso nel differimento previsto dal successivo art. 49 della legge medesima: esso è pertanto immediatamente operativo e da ciò discende che questa è ratione temporis la disposizione applicabile in materia di nomina e composizione della sottocommissione d’esame;
b) dalla immediata applicazione dell’art. 47 della legge n. 247/2012 discende che è venuto meno il principio c.d. di fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni forensi in passato applicabile ex art. 22 comma V del r.d.l. n. 1578/1933;
d) dalla intervenuta abrogazione del suddetto principio di fungibilità dei commissari di esame contenuto sub art. 22 comma V del r.d.l. n. 1578/1933 e non riprodotto nel vigente art. 47 della legge n. 247/2012 consegue quindi che è viziato l’operato delle sottocommissioni di esame che procedano alla elaborazione dei subcriteri, alla correzione degli elaborati scritti ed alla celebrazione dell’esame orale in assenza di commissari appartenenti a ciascuna delle categorie professionali indicate sub art. 47 della legge n. 247/2012;

PRESO ATTO che nel caso in esame è incontestata la composizione della Sottocommissione che ha corretto l’elaborato del ricorrente, nella parte in cui non figura, come prescritto dall’art. 47, legge n. 247/2012, un professore universitario o ricercatore confermato in materie giuridiche;

CONSIDERATO che il rilevato vizio inficia l’operato dell’Organo irregolarmente composto;

CHE, pertanto, il ricorso deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato, dal quale consegue la ripetizione dell’esame orale della ricorrente da parte di altra Commissione, da nominarsi in diversa e regolare composizione, nel termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, di cui è onerata la parte ricorrente;

che le spese di lite possano, tuttavia, essere interamente compensate tra le parti;

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