TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-02-19, n. 202100548
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Testo completo
Pubblicato il 19/02/2021
N. 00548/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01292/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Caronte&Tourist Isole Minori S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati G L P, F C e D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F C in Roma, Via Vittoria Colonna 32;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Milazzo, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
nei confronti
Rina Services S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del certificato di sicurezza n. 2020/2150 in data 26 giugno 2020, rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Milazzo in relazione alla nave per trasporto di mezzi gommati e passeggeri “Helga”, nella parte in cui afferma che “l’unità non è idonea al trasporto marittimo di persone a mobilità ridotta non deambulanti, in quanto le sistemazioni per tali passeggeri non sono pienamente rispondenti ai requisiti del paragrafo G della circolare numero 10-SM”; b) il certificato di sicurezza n. 2020/3492 del 29 settembre 2020, anch’esso relativo alla nave “Helga” e in cui parimenti si afferma che “l’unità non è idonea al trasporto marittimo di persone a mobilità ridotta non deambulanti in quanto le sistemazioni per tali passeggeri non sono pienamente rispondenti ai requisiti del paragrafo G della Circolare 10/SM”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il giorno 10 febbraio 2021 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il certificato di sicurezza n. 2020/2150 in data 26 giugno 2020 rilasciato dalla Capitaneria di Porto in relazione alla nave per trasporto di mezzi gommati e passeggeri “Helga”, nella parte in cui afferma che “l’unità non è idonea al trasporto marittimo di persone a mobilità ridotta non deambulanti, in quanto le sistemazioni per tali passeggeri non sono pienamente rispondenti ai requisiti del paragrafo G della circolare numero 10-SM”.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) l’art. 4-ter del decreto legislativo n. 45/2000 stabilisce che le navi già esistenti in data 1 ottobre 2004 (come la nave “Helga”, la cui chiglia risale all’anno 1974), al fine di garantire un accesso sicuro alla persone a mobilità ridotta, devono effettuare le necessarie modifiche applicando gli orientamenti di cui all’allegato III, per quanto ragionevole e possibile in termini economici, secondo quanto previsto nel Piano d’Azione Nazionale; b) al fine di dare attuazione a tale previsione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato la Circolare n. 10/SM in data 4 gennaio 2007, che ha definito, tra l'altro, il Piano d’Azione Nazionale; c) nel Piano si precisa che: - gli interventi devono essere ragionevoli e possibili in termini economici; - non è sempre necessario attuare interventi strutturali sui locali; - in molti casi sono sufficienti misure alternative, ovvero prevedere modalità differenziate per il servizio al cliente disabile; d) la verifica di conformità sugli interventi di adeguamento, sino all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 43/2020, era effettuata dall’Ente Tecnico (per le modifiche strutturali e costruttive) e dalla Commissione di Visita (per tutti gli aspetti diversi da quelli strutturali); e) gli esiti della verifica di conformità confluiscono nel “certificato di sicurezza” rilasciato periodicamente dall’Autorità marittima ed eventuali difformità della nave che siano ritenute tali da non impedire la navigazione sono riportate nel cosiddetto “elenco delle deficienze temporaneamente tollerabili”, con l’assegnazione di un termine all’armatore per l’adeguamento alla prescrizione; f) dal momento dell’effettuazione degli interventi di adeguamento, realizzati a partire dall’anno 2007, la nave in questione è stata sempre valutata idonea al trasporto di persone a mobilità ridotta; g) tuttavia, nei certificati di sicurezza n. 2018/5316 e n. 2019/5624 la Capitaneria di Porto di Milazzo ha indicato alcune “deficienze temporaneamente tollerabili”, apponendo la seguente dicitura: “l’unità è stata ritenuta non sufficientemente idonea al trasporto marittimo delle persone a mobilità ridotta che necessitano di usufruire degli apprestamenti oggetto delle criticità rilevate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”; h) la società ricorrente si è, quindi, attivata per risolvere le criticità riscontrate; i) con l’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 43/2020 è stata, successivamente, eliminata ogni competenza in materia della Commissione di Visita (onde evitare disomogeneità applicative in ragione della natura territoriale di tale organo), attribuendo interamente la stessa all’Ente Tecnico (sul punto, cfr. anche la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 159/2020 in data 23 giugno 2020); l) con certificazione rilasciato in data 1 luglio 2020 (“dichiarazione ai fini del certificato di sicurezza per navi passeggeri”), l’Ente tecnico ha attestato che la nave Helga “è idonea al trasporto delle persone a mobilità ridotta”; m) nell’allegato 1 a tale certificazione, l’Ente tecnico ha precisato che “le sistemazioni per i passeggeri non deambulanti non sono pienamente rispondenti ai requisiti del paragrafo G della Circolare 10/SM”, aggiungendo che non vi erano “sono motivi ostativi ai fini della sicurezza” e che si riteneva “comunque possibile il trasporto di tali passeggeri alle condizioni specifiche al punto 2 delle azioni correttive proposte”; n) la società ricorrente ha adempiuto le prescrizioni imposte dall’Ente Tecnico; o) la Capitaneria di Porto di Milazzo, contraddicendo la chiarissima certificazione dell’Ente tecnico, ha il certificato di sicurezza n. 2020/2150 in cui si afferma che “l’unità non è idonea al trasporto marittimo di persone a mobilità ridotta non deambulanti in quanto le sistemazioni per tali passeggeri non sono pienamente rispondenti ai requisiti del paragrafo G della Circolare 10/SM”.
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