TAR Bari, sez. II, sentenza 2013-04-10, n. 201300547

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2013-04-10, n. 201300547
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201300547
Data del deposito : 10 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00058/2013 REG.RIC.

N. 00547/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00058/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 58 del 2013, proposto da:
G M, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210;

contro

Comune di Candela;

per l'ottemperanza

al decreto ingiuntivo n. 27/12 emesso, in data 10 gennaio 2012, dal Giudice di Pace di Foggia in favore dell’avv. G M.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il dott. S Guadagno e udito per la parte ricorrente l’avv. G M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La parte ricorrente ha proposto il presente ricorso per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 27/2012, del Giudice di Pace di Foggia, che ha condannato il Comune di Candela al pagamento delle competenze professionali in suo favore per la complessiva somma di €. 4.583,59, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonchè la somma complessiva di €. 380,50 per spese, diritti ed onorari, nonché maggiorazione ex T.F., IVA e CPA del procedimento monitorio.

Parte ricorrente ha anche chiesto - per il caso di eventuale ulteriore inerzia dell’Amministrazione – la nomina di un commissario ad acta.

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

All’udienza camerale del 14.3.2013, il ricorso è stato introitato per la decisione.

Preliminarmente il Collegio rileva il Collegio che il decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo per mancata impugnazione nei termini di legge, è equiparabile al giudicato, con conseguente ammissibilità del giudizio di ottemperanza previsto dall'art. 112, comma 2, lett. c) del c.p.a.., secondo ormai consolidato orientamento (T.A.R. Puglia Bari 3.4.2003 n. 1573;
C.d.S. Sez. V 15.5.2002 n. 2604, T.A.R. Roma Lazio sez. II n. 1198/2013, Cons. St. sez. V n. 5045/2011, C.d.S., sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318;
31 maggio 2003, n. 7840)

La domanda è fondata e va pertanto ordinato al Comune di Candela, in persona del legale rappresentante p.t., di provvedere - entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal giorno di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento in favore di parte ricorrente esclusivamente delle somme dovute per tutte le voci espressamente indicate nel suindicato decreto già quantificate o da quantificare in base alla vigente normativa. A tal fine si rileva che le spese generali sono pari al 12,50% dei diritti ed onorari liquidati nel D.I., l’IVA e il CAP sono dovute relativamente sia alla sorte capitale che alle spese quantificate in decreto. Non sono invece dovute somme a titolo di rifusione di eventuali pareri di congruità in mancanza di espressa pronuncia, contenuta nel D.I., per la cui ottemperanza si agisce e così pure spese sostenute per eventuali azioni esecutive instaurate avanti al Giudice Ordinario.

Il Collegio nomina fin d’ora – per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione – quale Commissario ad acta, il Prefetto di Foggia o suo delegato, il quale provvederà all’esecuzione della sentenza entro il successivo termine di giorni 30 (trenta) ed a cui favore sarà liquidata la somma complessiva di € 200,00 a titolo di competenze dovute, ponendo tale spesa a carico della Comune di Candela. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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