TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2019-06-21, n. 201908145
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Pubblicato il 21/06/2019
N. 08145/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00417/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 71 bis cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 417 del 2008, proposto da
Soc. Telecom Italia S.p.A, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato G F F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta, 142;
contro
Comune di Ciampino, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni, 268/A;
per l'annullamento
del diniego del permesso di costruire e dell'autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare presso la centrale Telecom - ris. danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ciampino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2019 (fissata ai sensi dell’art. 71/bis c.p.a.) il dott. L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 71/bis c.p.a., <<…. il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata>>;
- ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., <<il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa>>;
- la pronuncia di improcedibilità del gravame può quindi essere effettuata, per ragioni di speditezza e di economia processuale, con sentenza in forma semplificata a seguito della camera di consiglio all’uopo fissata ex art. 71/bis c.p.a.;
Rilevato che:
- il procuratore della parte ricorrente, a seguito della ricezione della suindicata comunicazione di segreteria ex art. 71/bis c.p.a. (avvenuta in data 27/2/2019, come da documentazione agli atti) è comparso all’odierna camera di consiglio ed ha dichiarato a verbale che la propria assistita non ha più alcun interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto pertanto che:
- il Collegio non può che prendere atto dell’univoca dichiarazione della parte ricorrente (la quale integra, anche in considerazione anche del tempo trascorso, la fattispecie delineata dalla richiamata disposizione normativa di cui all’art. 84, comma 4, c.p.a.), ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- sussistono giusti motivi per compensare le spese e le competenze di giudizio (attesa anche l’assenza di contrarie deduzioni sul punto della parte resistente, non comparsa all’odierna camera di consiglio);