TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-11-12, n. 202002958

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-11-12, n. 202002958
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202002958
Data del deposito : 12 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/11/2020

N. 02958/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00449/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 449 del -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via Vincenzo Giuffrida 37;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;

per l'annullamento

a) del decreto del Ministero della Difesa in data del -OMISSIS-, con cui si è disposta in danno d'altronde, ricorrente la -OMISSIS-;
b) del parere favorevole n-OMISSIS-;
c) del provvedimento “n. -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il giorno 11 novembre -OMISSIS- il dott. Daniele Burzichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, -OMISSIS-, ha impugnato: a) il decreto del Ministero della Difesa in data del -OMISSIS-, con cui si è disposta in danno dell’interessato la -OMISSIS-;
b) il parere favorevole n-OMISSIS-;
c) il provvedimento -OMISSIS-.” citato nel decreto impugnato;
d) la nota in data -OMISSIS-

Deve precisarsi che il ricorrente, in esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-

La sentenza del giudice-OMISSIS-

Il Tribunale -OMISSIS-

La Corte di -OMISSIS- iscrivendo il ricorrente nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito senza alcun grado.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) la sentenza del Tribunale non è definitiva quanto al capo relativo all’applicazione della misura di sicurezza e, pertanto, la misura di sicurezza applicata al ricorrente è ancora provvisoria;
b) l’articolo 861 del codice dell’ordinamento militare prevede la perdita del grado nell’ipotesi di dimissioni d’autorità e il successivo articolo 863 stabilisce che le dimissioni d’autorità seguono alla sottoposizione a misura di prevenzione o di sicurezza personale definitiva;
c) inoltre, a parte la definitività della misura, la disciplina normativa richiede anche l’acquisizione del parere della Corte di Appello Militare;
d) in ogni caso i provvedimenti impugnati sono viziati per difetto di motivazione, non essendovi menzione delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione assunta, a parte l’erroneo riferimento all’irrevocabilità della sentenza del Tribunale;
e) nel parere della -OMISSIS-

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo di essere sentita in camera di consiglio.

Mediante brevi note depositate in data 3 aprile -OMISSIS- il ricorrente ha sostanzialmente ribadito le difese già svolte.

Con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS--OMISSIS- il Tribunale ha osservato e disposto quanto segue:

Il Collegio osserva che, ai sensi dell’articolo 863, primo comma, del decreto legislativo n. 66/2010, le dimissioni d’autorità sono disposte, tra l’altro, nell’ipotesi di “sottoposizione a misura di prevenzione o di sicurezza personale definitiva” (lettera e).

Nel caso in esame la -OMISSIS- ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Salerno, di talché non sembra che la sottoposizione a misura di sicurezza personale possa, per quanto risulta dagli atti in possesso del Tribunale, considerarsi definitiva.

Sul punto, pertanto, vanno chiesti documentati chiarimenti al Ministero della Difesa, con particolare riferimento alla questione se l’Amministrazione abbia, invece, ritenuto di disporre le dimissioni d’autorità del ricorrente in forza di disposizioni diverse da quella indicata e specificando, comunque, quale sia la attuale posizione giuridica dell’interessato .

In data 19 maggio -OMISSIS- l’Amministrazione ha depositato documentazione relativa ai fatti di causa, inclusa una relazione in cui, a fronte della richiesta di chiarimenti del Tribunale, si è precisato, in sintesi, quanto segue: a) è stato applicato il secondo comma dell’art. 863 del decreto legislativo n. 66/2010, secondo cui le dimissioni d’autorità sono adottate a seguito di sottoposizione a misura di prevenzione (lettera a);
b) per tale ragione è stato acquisito il parere della Corte Militare di Appello, che non risulta, invece, necessario nel caso di sottoposizione a misura di sicurezza definitiva (primo comma, lettera e);
c) del resto, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che l’Amministrazione avrebbe dovuto mantenere in servizio un militare nei cui confronti era stata applicata una misura che ne aveva accertato la pericolosità sociale, non potendo neppure attivare nei confronti del medesimo un procedimento disciplinare, trattandosi di soggetto di cui era stato accertato il difetto totale di imputabilità.

Con memoria in data 4 giugno -OMISSIS- il ricorrente ha osservato, in particolare, quanto segue: a) occorre procedere a una lettura unitaria e complessiva dell’art. 863, il cui primo comma è chiarissimo nel richiedere la definitività della misura di sicurezza personale e, dunque, il passaggio in giudicato del relativo provvedimento giurisdizionale, mentre il secondo comma non individua ulteriori cause di dimissioni d’autorità, ma si limita a specificare la disciplina applicabile in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o di sicurezza personale, pur sempre definitiva (sul punto, cfr. T.A.R. Lazio, sede di Roma, n. 3199/-OMISSIS-);
b) d’altronde, nel provvedimento impugnato l’Amministrazione ha fatto esplicito riferimento alla sentenza divenuta irrevocabile del-OMISSIS- c) non è possibile l’integrazione postuma della motivazione in sede giurisdizionale;
d) la presunta pericolosità sociale del ricorrente non è stata definitivamente accertata, avendo la Corte di Cassazione annullato per difetto di motivazione la decisione del Tribunale di Sorveglianza.

Con memoria in data 1 ottobre -OMISSIS- il ricorrente ha ribadito e ulteriormente articolato le proprie difese, anche alla luce delle deduzioni avversarie.

In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

A giudizio del Collegio il ricorso è fondato per le assorbenti ragioni di seguito indicate.

La questione si incentra essenzialmente sull’interpretazione dell’art. 863 del decreto legislativo n. 66/2010.

La norma (“Dimissioni d’autorità”) recita come segue:

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