TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-11-12, n. 202002958
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Testo completo
Pubblicato il 12/11/2020
N. 02958/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00449/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 449 del -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via Vincenzo Giuffrida 37;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
per l'annullamento
a) del decreto del Ministero della Difesa in data del -OMISSIS-, con cui si è disposta in danno d'altronde, ricorrente la -OMISSIS-; b) del parere favorevole n-OMISSIS-; c) del provvedimento “n. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il giorno 11 novembre -OMISSIS- il dott. Daniele Burzichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, -OMISSIS-, ha impugnato: a) il decreto del Ministero della Difesa in data del -OMISSIS-, con cui si è disposta in danno dell’interessato la -OMISSIS-; b) il parere favorevole n-OMISSIS-; c) il provvedimento -OMISSIS-.” citato nel decreto impugnato; d) la nota in data -OMISSIS-
Deve precisarsi che il ricorrente, in esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-
La sentenza del giudice-OMISSIS-
Il Tribunale -OMISSIS-
La Corte di -OMISSIS- iscrivendo il ricorrente nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito senza alcun grado.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) la sentenza del Tribunale non è definitiva quanto al capo relativo all’applicazione della misura di sicurezza e, pertanto, la misura di sicurezza applicata al ricorrente è ancora provvisoria; b) l’articolo 861 del codice dell’ordinamento militare prevede la perdita del grado nell’ipotesi di dimissioni d’autorità e il successivo articolo 863 stabilisce che le dimissioni d’autorità seguono alla sottoposizione a misura di prevenzione o di sicurezza personale definitiva; c) inoltre, a parte la definitività della misura, la disciplina normativa richiede anche l’acquisizione del parere della Corte di Appello Militare; d) in ogni caso i provvedimenti impugnati sono viziati per difetto di motivazione, non essendovi menzione delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione assunta, a parte l’erroneo riferimento all’irrevocabilità della sentenza del Tribunale; e) nel parere della -OMISSIS-
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo di essere sentita in camera di consiglio.
Mediante brevi note depositate in data 3 aprile -OMISSIS- il ricorrente ha sostanzialmente ribadito le difese già svolte.
Con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS--OMISSIS- il Tribunale ha osservato e disposto quanto segue:
Il Collegio osserva che, ai sensi dell’articolo 863, primo comma, del decreto legislativo n. 66/2010, le dimissioni d’autorità sono disposte, tra l’altro, nell’ipotesi di “sottoposizione a misura di prevenzione o di sicurezza personale definitiva” (lettera e).
Nel caso in esame la -OMISSIS- ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Salerno, di