TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-10-24, n. 202402872
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Testo completo
Pubblicato il 24/10/2024
N. 02872/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02214/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2214 del 2023 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Miriam Posillipo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e fisico presso il suo studio in Milano in Corso Buenos Aires n.60;
contro
Ministero della Difesa in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.2;
Comando Interregionale dell’Arma dei Carabinieri “-OMISSIS-” di Milano in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Comando Interregionale Carabinieri “-OMISSIS-” di Milano – SM- Ufficio personale dell’8.8.2023 prot. n°-OMISSIS-, avente ad oggetto il diniego della richiesta di liquidazione della licenza ordinaria non fruita negli anni 2013-2014, oltre che degli atti presupposti, nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione del compenso sostitutivo per la mancata fruizione del congedo ordinario per gli anni 2013 (giorni 43) e 2014 (giorni 14) e per la conseguente condanna dell’amministrazione a pagare la somma corrispondente da quantificarsi nella complessiva somma di € 4.275,00 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti e fino all'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Viste le note di udienza depositate dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Udienza pubblica del 23 ottobre 2024 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi uditi gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe l’istante espone di aver prestato servizio presso il Comando Interregionale dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS- di Milano sino al 18 aprile 2014 con la qualifica di Appuntato Scelto addetto alla mansione di autista, venendo dal 19 aprile 2014 collocato in congedo a seguito di accoglimento della richiesta di cessazione anticipata dal servizio. Prima della cessazione del rapporto lavorativo il ricorrente era stato collocato a riposo medico per un lungo periodo di malattia determinata, nello specifico, da -OMISSIS- usufruendo, in tal modo, di licenze straordinarie di convalescenza per gravi motivi di salute, a lui concesse di volta in volta dall’amministrazione resistente. Proprio in ragione della lunga assenza per motivi di malattia il sig. -OMISSIS- era nell’impossibilità di programmare le ferie maturate nel richiamato periodo (ossia dal 7 novembre 2013 al 18 aprile 2014), per cui alla data di collocamento in pensione residuava un periodo di congedo ordinario non goduto pari a giorni 57, di cui 43 relativi all’anno 2013 e 14 all’anno 2014; conseguentemente in data 26.4.2014 l’istante presentava all'Amministrazione di appartenenza l’istanza finalizzata ad ottenere il pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute in periodo nel quale si trovava in licenza straordinaria di convalescenza per gravi motivi di salute, richiesta poi reiterata il 22.6.2021 ed il 31.7.2023, ma è intervenuto l’impugnato provvedimento di diniego con la motivazione dell’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto in questione e del divieto di monetizzazione delle ferie posto dall’art. 5, co. 8 del D.L. n.95 del 2012, ciò sebbene l’interessato non fosse stato collocato in congedo per sopravvenuta malattia, ma avesse cessato il servizio anticipatamente “a domanda”.
Ai fini dell’annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione è insorto il ricorrente rassegnando le seguenti censure:
1.1 VIOLAZIONE DEGLI ARTT.36 COST., 2935 COD. CIV., 14 DPR N.395/1995 e 5, COMMA 8 D.L. N.95/2012 CONV. IN LEGGE N.135/2012. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E CONTRADDITTORIETA’.
2. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per resistere al ricorso con memoria di stile.
3. All'udienza pubblica del 23 ottobre 2024 il Collegio si è riservata la decisione allo stato degli atti.
4. La Sezione ritiene, ai fini dell’accoglimento del ricorso, di ribadire quanto già statuito di recente (2.7.2024, n.2039) in analoga vicenda.
4.1 In particolare, a livello di ricognizione normativa, già in quella sede si è affermato che “L’art. 14 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 [“Recepimento dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza]”, dispone:
- al comma 7, che “il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile”;
- al comma 14, che “fermo restando il disposto del comma 7, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso”.
L’art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 (“Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999”), prevede che “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal