TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-11-07, n. 202300335
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Testo completo
Pubblicato il 07/11/2023
N. 00335/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00174/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2023, proposto da -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G R, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano-Vasto-Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A D S, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi D'Ambrosio, E P, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
-OMISSIS-, di aggiudicazione dell’appalto di fornitura di carta per fotocopiatrici e stampanti, formati A3, A4, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ASL n.2 Lanciano-Vasto-Chieti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2023 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
In data 7 ottobre 2022 l’ASL n.2 Lanciano-Vasto-Chieti indiceva la gara, con procedura aperta e telematica, per l’aggiudicazione dell’appalto di fornitura di carta per fotocopiatrici e stampanti, formati A3, A4, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e durata triennale.
Con successiva determina -OMISSIS- detta Amministrazione aggiudicava la gara, con 5 partecipanti, alla -OMISSIS-.
I-OMISSIS- quindi la stazione appaltante affidava in via d’urgenza l’appalto alla suindicata Società.
-OMISSIS- seconda classificata, impugnava il provvedimento di aggiudicazione, censurandolo per violazione dell’art.57 della Direttiva 24/2014/UE, dell’art.80, comma 5c, cbis del D.Lgs. n.50 del 2016, del §6 del Disciplinare, dell’art.97 Cost., dell’art.3 della Legge n.241 del 1990, dei principi di affidamento e buona fede nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, del travisamento dei fatti, dell’errore sui presupposti.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che nel modello DGUE l’aggiudicataria non avrebbe segnalato l’esistenza di un procedimento penale a suo carico presso la Procura della Repubblica del Tribunale di