TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-10-31, n. 202206730

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-10-31, n. 202206730
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202206730
Data del deposito : 31 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2022

N. 06730/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02931/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2931 del 2017, proposto da:
A D G, M S, rappresentati e difesi dall'avvocato E S, con domicilio presso la Segreteria Tar;

contro

Comune di Casagiove, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C in Napoli, via Tommaso Caravita, 10;

nei confronti

C P, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza contingibile e urgente n. 4/2017, emessa in data 11 aprile 2017 e notificata il 18 aprile 2017;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casagiove;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 ottobre 2022, in videoconferenza sulla piattaforma Team, il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario in data 16.6.2017 al Comune di Casagiove (Ce) nonché al controinteressato, ritualmente depositato il 17.7.2017, i ricorrenti in epigrafe hanno richiesto a questo Tribunale l’annullamento:

- dell'ordinanza contingibile e urgente n. 4/2017 emessa dal Comune di Casagiove, in data 11 aprile 2017;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente.

2. In particolare, i ricorrenti rappresentavano quanto segue:

- i medesimi vivono in un appartamento ubicato nel Condominio di Viale Europa 54 in Casagiove, il quale consta di una palazzina a 5 piani con annessa corte comune e giardino di pertinenza, identificata al C.F. al Fg 4 particella 542, sub. 1-2-3-4-5-6-7-8, di proprietà dei germani D G;

- la ricorrente sig.ra A D G è proprietaria esclusiva della particella 542, sub. 1 e 5, relativa ad un'unità immobiliare ad uso abitativo, sita al piano 1° del Condominio di Viale Europa 54, e di un vano garage sito al piano terra;

- l’altro ricorrente (Sig. M S), coniuge della ricorrente, non è comproprietario dell'immobile né ivi residente;

- nell’area condominiale, confinante con altre proprietà, fra cui quella dell’odierno controinteressato, in prossimità dell'angolo sud-est svetta un abete bianco (Abies Alba), avente un'età approssimativa di 45 anni, la cui manutenzione (unitamente a quella delle piante ivi presenti) viene costantemente effettuata da personale qualificato, con riguardo all'ordinaria potatura e al taglio dei rami eccedenti il confine di proprietà esclusiva;

- con ordinanza n. 4/2017 dell'11 aprile 2017 il Comune di Casagiove «Visti i fonogrammi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caserta n. 897/2017 e 1455/2017, redatti a seguito di intervento urgente presso il Condominio sito in Casagiove al Viale Europa 54, dai quali si rileva in sito la presenza di alberi pericolanti [...]», intimava, nelle forme dell'ordinanza contingibile e urgente, ai ricorrenti, in qualità di proprietari del Condominio di Viale Europa 54 «di eseguire entro 10 giorni dalla notifica del presente atto i lavori di potatura delle chiome dei pini, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità»;

- la sig.ra D G proponeva quindi istanza di autotutela, in data 24.04.2017 (prot.n. 6015/2017), non riscontrata dal Comune, confortata dalla perizia agronomica redatta dal Prof. M M, versata in atti.

3. Contro la summenzionata ordinanza insorgevano gli epigrafati ricorrenti, i quali prospettavano i motivi di ricorso di seguito rubricati ed esposti in sintesi, e come meglio articolati nell’atto introduttivo del giudizio.

3.1 Illegittimità dell'Ordinanza per carenza di legittimazione passiva del Sig. S M.

L’ordinanza sarebbe viziata da difetto di legittimazione passiva del sig. M S, in quanto non comproprietario dell’unità immobiliare né ivi residente.

3.2 Illegittimità dell'ordinanza perché viziata da errore nell'individuazione dei destinatari: violazione del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario.

Anche nei riguardi della sig.ra A D G l’ordinanza sarebbe viziata per errata individuazione dei destinatari, atteso che la corte condominiale (compresi gli annessi spazi pertinenziali) è in proprietà comune fra i germani D G e, pertanto, l’ordinanza, al più, doveva essere indirizzata a tutti i comproprietari.

3.3 Illegittimità dell'ordinanza sindacale in quanto adottata in difetto dei presupposti di cui all'art. 54 comma 2 D.lgs 267/2000;
eccesso di potere: l'atto impugnato non è conforme al pubblico interesse.

Si contesta l’assenza dei presupposti legittimanti il ricorso allo strumento extra ordinem ex art.54, co.2 D.Lgs.n.267/2000.

In particolare, si assume:

- l’insussistenza di una situazione reale di pericolo, non accertata dai Vigili del Fuoco attraverso un accertamento approfondito in loco;

- la preesistenza di una disposizione normativa regolante la fattispecie (art.29 del nuovo codice della strada, di cui al D.Lgs.n.285/92 e pedissequo regolamento adottato con D.p.r. n.495/92, art.211 D.Lgs.n.285/91;
art.892 c.c., regolamento edilizio comunale);

- assenza di un pericolo per la pubblica incolumità. Nella circostanza in esame, il pericolo, ove mai riscontrabile, afferirebbe ad una sfera esclusivamente privata, interna alla corte condominiale dell’edificio.

3.4 Illegittimità dell'ordinanza perché basata su rilievi effettuati da organi non competenti: eccesso di potere nella figura sintomatica della violazione di ordini, istruzioni o prassi.

Si eccepisce, in via residuale, il difetto di istruttoria derivante dall’incompetenza dei Vigili del Fuoco all’accertamento dello stato di salute delle essenze arboree. Al contrario, ai sensi della l.r. Campania n.40/94, l’intervento, riguardante un’essenza arborea protetta (Abies Alba) era di competenza della Comunità Montana di Caserta, su segnalazione dei Carabinieri- Nucleo di Polizia Forestale.

3.5 Irregolarità dell'ordinanza per indeterminatezza dell'oggetto.

In via gradata, si contesta altresì il presunto deficit di indeterminatezza dell’oggetto dell’ingiunzione, la quale non indicherebbe, in modo puntuale, gli alberi sui quali effettuare l’intervento (consistenza e ubicazione).

4. Si costituiva in giudizio il Comune di Casagiove, in data 8.9.2017, per resistere al ricorso.

5. All’udienza del giorno 11 ottobre 2022, in sede di discussione del ricorso, la difesa di parte ricorrente prospettava al Collegio la possibilità di disporre, in via istruttoria, l’acquisizione dei verbali redatti dai pubblici uffici con riferimento a successivi interventi che sarebbero stati effettuati sulle piante in questione e, in ogni caso, confermava la persistenza dell’interesse allo scrutinio del ricorso. La causa veniva dunque trattenuta in decisione.

6. In via preliminare, il Collegio esamina l’istanza istruttoria della difesa di parte ricorrente, rigettandola. Al riguardo, si rileva che il documento in questione, ove mai esistente, non è indispensabile ai fini della risoluzione della controversia, concernendo eventi futuri rispetto all’ordinanza della cui legittimità è richiesta la valutazione. Inoltre, si tratta di un documento liberamente accessibile dalla parte, che ben avrebbe potuto acquisirlo e depositarlo in atti, nel rispetto dei termini di cui all’art.73, co.1 cpa.

Il Collegio passa quindi ad esaminare, nel merito, le censure prospettate.

Il ricorso è fondato in parte e infondato per il resto, per quanto di seguito esplicato, avuto riguardo ai motivi di ricorso di cui al precedente par.3 (e relativa sottonumerazione).

6.1 E’ fondato il motivo sub 3.1, afferente al difetto di legittimazione passiva del sig. M S rispetto alla gravata ordinanza.

Va infatti rilevato che, a fronte delle argomentazioni sviluppate in ricorso e dell’ampia documentazione prodotta a corredo da parte ricorrente, l’Amministrazione resistente, pur ritualmente costituita, non ha controdedotto in merito alla circostanza per cui il succitato ricorrente non è comproprietario dell’unità immobiliare in questione, né ivi residente.

L’assenza della condizione di proprietario, in capo al medesimo, rappresenta elemento sufficiente a viziare, in parte qua, la gravata ordinanza, posto che l’ottemperanza all’ordine ricevuto postula, indefettibilmente, l’esistenza del potere dispositivo sul bene (cfr., Tar Napoli, sez. V, 3.2.2022, n.765;
Tar Napoli, sez. V, 1.8.2019, n.4227).

6.2 E’ infondata la censura sub 3.2. E’ infatti pacifico che la sig.ra D G sia proprietaria esclusiva di un’unità immobiliare dell’edificio in questione e, al contempo, comproprietaria della corte condominiale. Tanto basta per legittimarla passivamente alla ricezione dell’ordinanza contingibile, in ragione della relativa responsabilità solidale (cfr., in tal senso, Tar Salerno, sez. I, 17.10.2019, n.1782;
Tar Napoli, sez. VIII, 3.5.2012, n.2029), fatta salva comunque la possibilità di agire in regresso nei confronti degli altri comproprietari.

6.3 Non è condivisibile il rilievo sub 3.3 circa l’insussistenza dei presupposti legittimanti l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente nella fattispecie.

Al riguardo, si osserva che:

- l’ordinanza è stata adottata dal Sindaco del Comune di Casagiove in seguito ad un fonogramma dei Vigili del Fuoco (n.897 del 23.1.2017, cui ha fatto seguito il fonogramma 1455/2017), nel quale si attesta l’avvenuta ispezione di apposito Comando nel complesso immobiliare in oggetto e la rilevata di alberi con chioma folta necessitanti di intervento di potatura. Non si è trattato dunque di un’ordinanza stereotipata, redata “a tavolino”, bensì recettiva di una situazione di pericolo obiettivamente esistente. Il materiale fotografico versato in atti consente di acclarare ampiamente la pendenza delle chiome flettenti verso l’edificio, ergo la situazione di pericolo effettivo da rimuovere per cui il rimedio è apprestato (cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 17.3.2022, n.1937);

- sul quadro normativo vigente e sull’asserita presenza di discipline applicabile, si rileva l’assoluta inconferenza delle norme citate da parte ricorrente (gli artt. 29 e 211 del codice della strada regolano gli interventi su siepi e alberi nell’ambito della sede stradale o autostradale e non nell’ambito di un cortile privato;
l’art.892 c.c. disciplina esclusivamente le distanze minime da rispettare per piantare alberi al confine privato);

- quanto alla nozione rilevante di incolumità, la lettura prospettata da parte ricorrente appare troppo riduttiva. L’art.54, co.4 D.Lgs.n.267/2000 consente al Sindaco di intervenire per fronteggiare situazioni di pericolo concernenti “l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”. Peraltro, al momento dell’adozione della gravata ordinanza (11.4.2017) era già in vigore il co.4bis del citato articolo, introdotto dall’art. 8, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (convertito dalla L.n.48/2017), definitorio della nozione di “incolumità pubblica” in termini ampi di “integrità fisica della popolazione”. L’ordinanza n.4/2017 intende, per l’appunto, soddisfare, in armonia con il dettato normativo, l’esigenza di salvaguardare la salute fisica delle persone (molteplici) che vivono e/o si trovano all’interno del complesso immobiliare. Essa, inoltre, non eccede le finalità per le quali è stata adottata (garantire la sicurezza degli abitanti e dei visitatori presenti nel compendio), dal momento che non prevede il divellimento delle essenze arboree, ma unicamente la potatura delle chiome, con un intervento dunque conservativo e non eradicativo. Peraltro, la stessa perizia agronomica consegnata dalla parte ricorrente al Comune (cfr. all.to n.7 deposito Comune del 8.9.2017- rif. perizia del 27.5.2017) evidenzia che il periodo ottimale per la potatura dell’Abies alba sia il tardo inverno o l’inizio della primavera. Il fatto che nella successiva versione della perizia (datata 4.7.2017, cfr. all.to n.8 deposito di parte ricorrente del 17.7.2017) il periodo ottimale venga limitato al tardo inverno non costituisce, obiettivamente, una circostanza idonea a fare presumere che il periodo intimato per la potatura (aprile) possa in qualche misura compromettere la salute degli alberi, né parte ricorrente ha comunque fornito elementi atti alla relativa comprova, ferma, ad ogni modo, la sussistenza della situazione di pericolo.

6.4 E’ infondata la doglianza afferente al supposto difetto istruttorio per via dell’affermata incompetenza dei Vigili del Fuoco (sub 3.4).

In proposito, si evidenzia che l’ordinanza è stata adottata dal competente Organo comunale (il Sindaco) sulla base di una segnalazione circostanziata proveniente dai Vigili del Fuoco. Si rammenta, in tema, che il D.Lgs.n.193/2006, sull’ordinamento e le funzioni dei Vigili del Fuoco, assegna a tale corpo funzioni di “pubblico soccorso”, non confinabili nell’ambito della prevenzione incendi.

Quanto alle previsioni recate dalla l.r. Campania n.40/94, l’art.1, co.3 vieta l’asporto o il danneggiamento delle essenze arboree rare di cui allegato 1 (che ricomprende anche l’Abies alba), ma non impedisce trattamenti di natura conservativa.

6.5 Anche l’ultima doglianza (sub 3.5) si rivela infondata, ove si consideri che l’ordinanza prevede la potatura delle chiome sulla base dei rilievi, richiamati, contenuti nei fonogrammi dei Vigili del Fuoco, in cui si dà atto della presenza di alberi pericolanti necessitanti di potatura delle chiome. Trattasi, con tutta evidenza, di riferimenti idonei a fare comprendere la misura e l’entità dell’intervento, essendo poi del tutto irrilevante il riferimento al “pino” piuttosto che a quello dell’”Abies alba”, nome scientificamente corretto dell’essenza arborea in questione, in ragione della comoda identificabilità degli alberi interessati dalla misura ingiuntiva.

7. Per quanto precede, in conclusione, il ricorso va:

- accolto limitatamente al sig. M S e, per l’effetto, si dispone l’annullamento dell’ordinanza n.4/2017, emessa dal Comune di Casagiove, nella parte in cui individua (anche) il medesimo fra i destinatari dell’ingiunzione;

- respinto per il resto, in quanto infondato, relativamente alla posizione della sig.ra A G.

Le spese di giudizio possono nondimeno venire compensate, in ragione della reciprocità della soccombenza, nonché della particolarità della vicenda.

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