TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-09-29, n. 202301158
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Pubblicato il 29/09/2023
N. 01158/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00995/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 995 del 2021, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- , rappresentati e difesi dagli Avvocati S O D L e G R S, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant'Agata di Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato, in parte qua , formatosi sulla sentenza n. 734, emessa dal Tribunale di Foggia in data 23 aprile 2011, nella causa civile iscritta al n. 563 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del 2007, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1842, emessa in data 21 ottobre 2015 e depositata in data 16 novembre 2015 nel procedimento n. 1188/2011 R.G..
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - I ricorrenti espongono di essere comproprietari di un fabbricato sito in Sant’Agata di Puglia con accesso dai nn. civici -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-di Via-OMISSIS- e nn. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- di Via -OMISSIS-, interessato, sin dal 1999, da fenomeni di infiltrazioni di acque meteoriche e liquami, che hanno causato ingenti danni alla loro proprietà e imputabili al comune di Sant’Agata di Puglia per mancata regimentazione delle acque meteoriche, mancata manutenzione ordinaria e straordinaria della strada di Via-OMISSIS- e scarsa funzionalità della rete fognaria e idrica.
Espongono, altresì, che:
- incardinavano, innanzi al Tribunale civile di Foggia, il giudizio recante n. 563/2007 R.G. contro il comune di Sant’Agata di Puglia, per chiedere l’accertamento della responsabilità dell’ente in quella sede convenuto in merito ai fenomeni infiltrativi riportati dal fabbricato di loro proprietà, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti e all’esecuzione delle opere necessarie per prevenire i suddetti fenomeni lamentati;
- con sentenza n. 734 emessa il 23 aprile 2011 e depositata il 28 aprile 2011 (munita di formula esecutiva il 21 giugno 2011), il Tribunale civile di Foggia, in accoglimento delle domande avanzate dagli stessi:
1) dichiarava la responsabilità del comune di Sant’Agata di Puglia nella produzione dei danni alla proprietà dei Signori -OMISSIS- e -OMISSIS- (cfr. punto n. 1 del dispositivo);
2) condannava il comune medesimo al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dagli interessati, della somma di euro 89.630,00, oltre interessi e rivalutazione, relativo ai costi necessari per il ripristino dell’immobile danneggiato, ai danni subiti dagli arredi e dalla biancheria (cfr. punto n. 2 del dispositivo);
3) condannava il civico ente all’esecuzione dei lavori come individuati dal C.T.U. nella relazione tecnica espletata in corso di causa e indicati nella parte motiva della sentenza (cfr. punto n. 3 del dispositivo, cioè necessari a eliminare (e prevenire) il verificarsi delle infiltrazioni di acque meteoriche e fognarie patite dall’immobile degli attori);
- avverso tale sentenza proponeva appello il comune di Sant’Agata di Puglia, il quale contestava, in via principale, la sussistenza dell’accertata responsabilità a suo carico dei fenomeni dannosi riportati dal fabbricato di proprietà dei Signori-OMISSIS-e, in subordine, la quantificazione dei danni liquidati, poiché asseritamente non dimostrati;i Signori-OMISSIS-proponevano appello incidentale, chiedendo l’ulteriore risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento dell’immobile.
Con sentenza n. 1842, emessa in data 21 ottobre 2015, depositata in data 16 novembre 2015 (munita di formula esecutiva il 13 maggio 2016), nel giudizio n. 1188/2011 R.G., la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza di primo grado sul punto relativo alla esclusiva responsabilità del comune di Sant’Agata di Puglia in ordine ai danni riportati dallo stabile di proprietà dei Signori -OMISSIS-, e, in accoglimento parziale dell’impugnazione proposta dal civico ente (domanda subordinata relativa alla contestazione dell’ammontare dei risarcimenti riconosciuti ai proprietari del fabbricato), limitava a euro 63.050,00 l’importo del risarcimento dei danni liquidati in primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione, accogliendo l’appello principale proposto dal civico ente limitatamente all’esclusione delle due voci risarcitorie afferenti i danni agli arredi e alla biancheria (cfr. in particolare pagina 6 della menzionata sentenza n. 1842/2015);rigettava l’appello incidentale proposto dai Signori-OMISSIS-(avente a oggetto il risarcimento per il mancato godimento dell’immobile).
La sentenza n. 1842/2015 della Corte di Appello di Bari passava in giudicato, come risulta dalla relativa attestazione di Segreteria in data 8 giugno 2021.
I ricorrenti evidenziano, altresì, che il comune di Sant’Agata di Puglia sta provvedendo al pagamento dilazionato delle somme liquidate dalla Corte d’Appello di Bari a titolo di risarcimento danni, previo piano di rientro concordato;mentre, nonostante le molteplici diffide (da ultimo, con raccomandata con avviso di ricevimento del 31 gennaio 2021, ricevuta in data 4 febbraio 2021, con allegate altresì la sentenza del Tribunale civile di Foggia n. 734/2011, la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1842/2015 e la relazione tecnica del 10 marzo 2009 nel giudizio R.G. n. 563/2007 innanzi al Tribunale di Foggia), il comune di Sant’Agata di Puglia non ha provveduto alla realizzazione delle opere necessarie per l’eliminazione delle infiltrazioni, di cui al capo di condanna n. 3) della menzionata sentenza del Tribunale civile di Foggia n. 734/2011.
1.1 - I ricorrenti chiedono, quindi, l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 734/2011 del Tribunale civile di Foggia, confermata dalla sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1842/2015, in ordine alla responsabilità esclusiva dell’Ente comunale dei fenomeni dannosi interessanti il fabbricato di proprietà dei -OMISSIS-, ottemperando al capo di condanna relativo alla esecuzione dei lavori, come dettagliatamente individuati dal C.T.U. nella relazione tecnica espletata in corso di causa e indicati nella parte motiva della sentenza stessa (punto n. 3 della citata sentenza n. 734/2011 - “ condanna il Comune di S.Agata di Puglia all’esecuzione dei lavori come individuati dal CTU … nella sua relazione tecnica, ed indicati in motivazione ”), evidenziando, in particolare, che in quella sede il comune di Sant’Agata di Puglia è stato condannato “ ad eseguire tutte le opere necessarie ad eliminare (e prevenire) il verificarsi delle infiltrazioni di acque meteoriche e fognarie patite dall’immobile degli attori, sulla scorta di quanto rilevato nella relazione dell’Ing. …… (depositata il 10 marzo 2009), e che, specificamente, dovranno consistere nell’esecuzione delle opere come dettagliatamente individuate dal medesimo CTU - con corretti criteri tecnici e logici - alle pagine da 52 a 62, ovvero come riepilogato nelle conclusioni della predetta relazione: alla esecuzione una rete di fognatura bianca lungo Via -OMISSIS-, al rifacimento integrale della sede stradale di Via -OMISSIS- ed al consolidamento ed impermeabilizzazione del muro contro terra lungo Via -OMISSIS- ”.
1.2 - Non si è costituito in giudizio il comune di Sant’Agata di Puglia.
1.3 - Con ordinanza collegiale 1° agosto 2022, n. 1125, questa sezione ha disposto incombenti istruttori a carico del comune di Sant’Agata di Puglia, con l’acquisizione di una dettagliata, circostanziata e aggiornata relazione di chiarimenti, a firma del Dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale, sui fatti dedotti in giudizio, da trasmettere entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa e/o notificazione dell’ordinanza medesima, rinviando la causa per il prosieguo alla camera di consiglio del 23 novembre 2022.
1.4 - A seguito del mancato espletamento dei suddetti incombenti istruttori, questa sezione, con ordinanza 1° marzo 2023, n. 404, ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre nuovamente incombenti istruttori a carico del comune di Sant’Agata di Puglia, ordinando al comune medesimo di depositare agli atti del giudizio una dettagliata, circostanziata e aggiornata relazione di chiarimenti, a firma del Dirigente/Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, nonché del Sindaco e del Segretario generale del comune di Sant’Agata di Puglia, sui fatti dedotti in giudizio e su eventuali iniziative al riguardo intraprese, rinviando la trattazione alla camera di consiglio del 24 maggio 2023.
1.5 - Il comune di Sant’Agata di Puglia ha adempiuto ai chiesti incombenti istruttori, depositando agli atti di causa una Relazione di chiarimenti del 28 marzo 2023 (prot. n. 0002905 del 31 marzo 2023) sui fatti di causa, evidenziando in particolare che “ l’attuale Amministrazione Comunale, insediatasi il 4 Ottobre 2021, ha preso atto di quanto in condanna, giusta sentenza n. 734/2011.
Alla luce di ciò e ai sensi della legge del 30/12/2021 n. 234 - Assegnazione finanziamenti ai Comuni di piccole dimensioni per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, ha partecipato - per il tramite dell’Unione dei Comuni dei Monti Dauni - al relativo avviso pubblico per il finanziamento di interventi di manutenzione delle strade urbane per un totale complessivo di euro 500.000,00, tra cui anche il rifacimento di via-OMISSIS-. La richiesta di finanziamento relativa al programma di manutenzione straordinaria delle suddette strade del centro abitato, tra cui il rifacimento di Via-OMISSIS-, è stata inoltrata al Ministero competente in data 02/03/2022.
Si rappresenta che la suddetta richiesta presentata dallo scrivente ente, per il tramite dell’Unione dei Comuni dei Monti Dauni, non è risultata in posizione utile tale da ottenere il finanziamento, giusta decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, del 19 ottobre 2022”, da ultimo rappresentando che “ lo scrivente ente procederà, entro il mese di aprile 2023, a formulare atto di indirizzo da parte del competente organo di governo, finalizzato alla redazione dei relativi livelli di progettazione, ai quali seguiranno le attività di reperimento delle risorse economiche necessarie alla realizzazione dei lavori, come dettagliatamente indicati al punto 3 della sentenza n. 734/2011 e individuati dal C.T.U. nella sua relazione tecnica da pag. 52 a pag. 62 ”.
1.6 - All’udienza in camera di consiglio del 24 maggio 2023, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve essere accolto.
3. - Richiamato quanto innanzi esposto e sul presupposto della dedotta persistente incompleta esecuzione dell’Amministrazione, il ricorso di ottemperanza deve essere accolto, non risultando agli atti l’integrale adempimento, da parte del comune di Sant’Agata di Puglia, al giudicato formatosi, in parte qua , sulla sentenza n. 734/2011, emessa dal Tribunale civile di Foggia in data 23 aprile 2011 e depositata il 28 aprile 2011, nella causa civile iscritta al n. 563/07 R.G., confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1842/2015, emessa in data 21 ottobre 2015 e depositata il 16 novembre 2015 nel procedimento n. 1188/2011 R.G.;per l’effetto, va ordinato al comune di Sant’Agata di Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , di provvedere, entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla notificazione, se anteriore, all’esecuzione dei lavori, di cui al capo n. 3) della sentenza n. 734/2011 del Tribunale civile di Foggia (e indicati nella richiamata motivazione della succitata sentenza n. 734/2011), secondo quanto statuito dalla sentenza medesima, proseguendo nell’attività intrapresa, come risultante dalla relazione di chiarimenti del comune di Sant’Agata di Puglia del 28 marzo 2023, prot. n. 0002905 del 31 marzo 2023 (come in particolare risultante dal sopra riportato inciso finale della suddetta relazione);riservando la nomina del commissario ad acta al prosieguo, in caso di segnalato persistente inadempimento.
4. - Va disposta l’irripetibilità delle spese processuali, in relazione al complessivo andamento dei fatti di causa.