TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-08-07, n. 202300664

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-08-07, n. 202300664
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300664
Data del deposito : 7 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/08/2023

N. 00664/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00289/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 289 del 2020, proposto da
C.S.B. Immobiliare S.r.l. e Ge-Tra-Pack S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati I L F, F F e V N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. F F in Brescia, via Armando Diaz n. 28;



contro

Comune di Concesio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione n. 37;



per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 2339/2020 del 24 gennaio 2020 con cui il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Concesio ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di costruire presentata da C.S.B. Immobiliare S.r.l. in data 13 aprile 2016 inerente i lavori di “Realizzazione di nuovo complesso residenziale” in via Madre Teresa di Calcutta s.n.c.;

- di ogni altro atto allo stesso conseguente e/o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Concesio;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore il dott. Ariberto Sabino Limongelli nella udienza pubblica di smaltimento del giorno 7 luglio 2023, svoltasi mediante collegamenti da remoto in videoconferenza, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., e così uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con deliberazione 20 gennaio 2011 n. 7, il consiglio comunale di Concesio approvava il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; nell’elenco dei beni oggetto di alienazione era ricompreso anche l’immobile individuato come “Immobile 2” nella Relazione tecnica allegata alla deliberazione; l’ ”Immobile 2” era qualificato come “area verde incolta”, della consistenza di circa 815 mq, classificata nel Piano delle regole come “verde urbano di salvaguardia” , priva di capacità edificatoria; l’area era inserita all’interno di piano attuativo già convenzionato residenziale.

2. Con deliberazione 16 febbraio 2011 n. 28 la giunta comunale approvava l’alienazione dell’area a favore della ricorrente C.S.B. Immobiliare s.r.l. per il corrispettivo di € 150.000,00; l’area, della consistenza di mq. 815, veniva identificata con i mappali 567 e 568 del foglio 17 e 679 del foglio 22.

3. Successivamente, in forza di Variante al PGT in vigore dal novembre 2011, la destinazione dell’area veniva modificata e l’area veniva classificata come “Ambito residenziale a blocco isolato” con indice pari a “1,5 mc / mq” , come da estratto del PGT allegato.

4. Nell’aprile del 2016 C.S.B. Immobiliare s.r.l. chiedeva al Comune il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un complesso residenziale su terreno indicato in progetto della consistenza di mq. 2.909, che comprendeva anche l’area oggetto dell’alienazione comunale (peraltro, non ancora perfezionata).

5. Con provvedimento 24 giugno 2016, l’Ufficio Tecnico chiedeva integrazioni e documenti, ma nel contempo segnalava che i mappali 567, 568 e 679 erano ancora di proprietà del Comune di Concesio e pertanto sarebbero stati autorizzati unicamente i lavori ricadenti sui terreni già di proprietà della richiedente, “in attesa di un Vostro invito a sottoscrivere l’atto di acquisto dei suddetti Mappali e in attesa del pagamento in favore dell’Amministrazione Comunale relativo all’importo del valore di acquisto delle aree in questione così come stabilito dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 16/02/2011” .

6. Successivamente, in forza di Variante adottata in data 19 settembre 2016, approvata in data 13 giugno 2017 ed entrata in vigore dal 6 settembre 2017 a seguito di pubblicazione sul BURL, la disciplina dell’area veniva modificata: l’area veniva classificata come zona “R2 – Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale identificati con l’edificazione del consolidato costituenti occlusione dei nuclei di antica formazione” , regolata dall’art. 27 delle NTA del Piano delle Regole; tale norma chiariva trattarsi di realtà residenziali facenti parte del tessuto urbano consolidato e costituitesi a ridosso dei nuclei di antica formazione; a dette aree era attribuito un indice edificatorio pari a “1,2 mc / mq” e con intervento soggetto a permesso di costruire convenzionato.

7. Con istanza 6 aprile 2017, C.S.B. Immobiliare s.r.l. chiedeva al Comune l’autorizzazione a cedere i diritti edificatori derivanti dalla (non ancora perfezionata) alienazione dell’area a favore di Ge-Tra-Pack s.r.l.

8. Con deliberazione 19 aprile 2017 n. 49, la Giunta comunale approvava il progetto per la realizzazione, a cura di Ge-Tra-Pack s.r.l., di interventi di pubblica utilità; la deliberazione autorizzava la cessione dei diritti edificatori da C.S.B. Immobiliare s.r.l. a Ge-Tra-Pack s.r.l.; approvava le modalità di pagamento dell’importo di € 150.000,00, parte mediante dazione di somme e parte mediante realizzazione di opere, meglio identificate in apposito computo metrico estimativo.

9. Veniva quindi formalizzata la compravendita del bene tra il Comune e GE-TRAPACK s.r.l. a mezzo di atto per notaio Zichichi del 12 giugno 2018. La compravendita aveva ad oggetto il mappale 679 del foglio 22 ed il mappale 567 del foglio 17; il corrispettivo veniva determinato in € 150.000,00 e si precisava che l’importo veniva pagato parte con dazione della somma di € 30.000,00 e parte a mezzo dell’esecuzione di lavori per un importo di € 120.000,00 (appunto i lavori approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 49/2017).

10. In tale contesto, con avviso del 15 marzo 2019 il Responsabile dell’Area tecnica avvertiva le società C.S.B. Immobiliare s.r.l. e Ge-Tra-Pack s.r.l. che il permesso di costruire poteva essere rilasciato, quantificando il contributo di costruzione e richiedendo talune informazioni.

11. Tuttavia con successivo provvedimento del 31 ottobre 2019, il Responsabile del Settore tecnico sospendeva i termini per il rilascio del permesso di costruire. Il provvedimento ricordava che era intervenuta Variante alla disciplina dell’area nel 2017 e che pertanto era necessario accertare l’effettiva “potenzialità volumetrica ammessa sull’intero lotto di proprietà” .

12. Con nota

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi