TAR Pescara, sez. I, ordinanza cautelare 2020-04-27, n. 202000095
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Pubblicato il 27/04/2020
N. 00095/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00097/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2020, proposto da
Detta Federica M, rappresentata e difesa dagli avvocati C C, S F, F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F L in Palermo, viale della Libertà, 62;
contro
Università degli Studi “G. D'Annunzio” Chieti - Pescara non costituito in giudizio;
previa sospensione dell'efficacia,
per l’accertamento
dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza formulata da parte ricorrente in
data 3 dicembre 2019 volta alla riconversione creditizia della carriera pregressa con
consequenziale immatricolazione ad anno successivo in qualità di ripetente al primo del
Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;
per la dichiarazione
del diritto di parte ricorrente alla riconversione creditizia della carriera pregressa con consequenziale immatricolazione ad anno successivo in qualità di ripetente al primo del
Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;
nonché per la condanna ex art. 2 bis della legge 241/1990 e 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata
alla corresponsione dell’indennizzo per il mero ritardo nella conclusione del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- il principio dispositivo, che pure consente al ricorrente di graduare l'ordine di priorità delle domande proposte al Giudice e all'interno di esse i motivi di impugnazione, non osta a che il Tribunale, in assenza di siffatta graduazione, decida autonomamente l'ordine di trattazione delle singole questioni in ragione della loro natura e del rapporto logico-giuridico tra le medesime (cfr. Consiglio di Stato sentenza 1662 del 2014;Tar Milano sentenza 1633 del 2019);
- nel caso di specie, avendo la difesa di parte ricorrente scelto il rito del silenzio, appare logico anteporre l’esame dell’unica domanda ammissibile con tale rito, vale a dire quella sulla condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi sulla istanza di immatricolazione (quella rubricata nel ricorso “nel merito sulla fondatezza dell’istanza”, deponendo quindi anche l’intestazione nel senso che si tratta di domanda principale);
- coerentemente alla scelta del rito, pertanto, la domanda di accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso deve intendersi subordinata, altrimenti il ricorso sarebbe del tutto contraddittorio e illogico e quindi inammissibile;e del resto in tal senso si è deciso in analogo ricorso proposto dallo stesso difensore con le medesime peculiari modalità (cfr. Tar Pescara sentenza 135 del 2020);
- la fase cautelare deve ritenersi configurabile anche nell’ambito del rito sul silenzio per obiettive esigenze di effettività della tutela giurisdizionale (cfr.