TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2011-03-28, n. 201102710

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2011-03-28, n. 201102710
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201102710
Data del deposito : 28 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05703/2010 REG.RIC.

N. 02710/2011 REG.PROV.COLL.

N. 05703/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5703 del 2010, proposto da L V, A A, S T, S C, B M, C P, D D, P A, M G, DI S A, P F, M R, B D, P G, C G, DE F G, C R F, B A, B M, T E, C S, F M, D M, D M, L F, L E, L F, M E, ARI Ludovico,

NIERI

Diego,

BOCCUZZI

Michele,

ALTAROZZI

Massimo,

MARONGIU

Adriano,

MANCA

Gabriele, D’

ADDONA

Michele Emanuele,

ERRICA

Andrea,

CAMBARAU

Bruno,

ZACCHELLO

Davide,

ANSELMI

Paolo, DI

BELLA

Saverio,

COINU

Marco,

CONVERSANO

Angelina e

UGHI

Barbara, rappresentati e difesi dall'avv. Anna Domenica Gigante, con domicilio eletto presso Anna Domenica Gigante in Roma, via E. Fermi, 15;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Maurizio Fiore e Giovanni Camilletti (non costituiti);

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione,

del decreto di rettifica della graduatoria di merito a seguito di reiterazione della prova scritta n. 333.B/12.O.4(08)/4483 relativo al concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto a 108 posti per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della P.S. indetto con D.M. 19 settembre 2008, successivamente elevati a 291 con D.M. 3 luglio 2009, pubblicato in data 7

MAGGIO

2010 nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno — supplemento straordinario n. 1/18BIS;
nonchè di ogni altro atto presupposto preparatorio, conseguente e/o connesso e consequenziale anche non noto;

per la declaratoria

dello scorrimento della impugnata graduatoria di merito a seguito di reiterazione della prova scritta;

nonché per il conseguente riconoscimento

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi direttamente, mediante scorrimento della sopra citata graduatoria di merito, al relativo corso di formazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2011 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto di seguito indicato.

Tutti i ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato, hanno partecipato al concorso interno per titoli di servizio ed esame scritto a 108 posti per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, riservato al personale del ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio alla data del 31.12.2001, indetto con DM 19.9.2008, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno Supplemento Straordinario — n 1/38 del 24.9.2008 e successivamente elevati a 291 con DM 3.7.2009.

Con DM in data 11.11.2009 n. 333B/12O4(08)/6311, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno Supplemento Straordinario n. 1/31, è stata approvata la prima graduatoria di merito. A seguito di motivate istanze presentate da alcuni candidati miranti alla verifica della correttezza delle risposte ai questionari somministrati durante le prove concorsuali, l’Amministrazione ha proceduto alla correzione degli elaborati dei candidati attribuendo nuovi e diversi punteggi. A seguito di altre motivate istanze, miranti ad ottenere il riesame della valutazione dei titoli di servizio, l’Amministrazione ha proceduto alla valutazione dei titoli in questione ed alla conseguente modificazione dei punteggi precedentemente attribuiti ai candidati interessati. In via di autotutela, l’Amministrazione ha ritenuto anche di dover riesaminare la posizione di altri candidati con riguardo alla valutazione dei titoli posseduti, con conseguente riformulazione dei diversi punteggi conseguiti. Tali procedure di riesame hanno indotto l’Amministrazione a rettificare la prima graduatoria pubblicando in data 2 dicembre 2009 una seconda graduatoria.

In data 9 febbraio 2010, l’Amministrazione resistente con decreto n. 333-B/1204(08)/1316 ha sospeso per 90 giorni, in via di autotutela, l’efficacia della predetta graduatoria, al fine di assumere le necessarie iniziative volte a risolvere le problematiche emerse in sede concorsuale.

In data 31 marzo 2010, l’Amministrazione con decreto n. 333B/1204(08)/2873 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale Supplemento straordinario n. 1/13 ha stabilito di reiterare la prova scritta del concorso in questione (stante la presenza di errori in taluni questionari somministrati ed, in particolare, nei questionari contraddistinti dalle lettere “G”, “A”, “C”, “D” e “I”: domanda n. 73 del questionario “G”, domande n. 33, 40 e 48 del questionario “A”, domanda n. 40 del questionario “C”, domanda n. 34 del questionario “D”, domanda n. 34 del questionario “I”). Il tempo massimo per l’espletamento della prova è stato fissato in tre minuti per i candidati già destinatari del questionario “A” e di un minuto per i candidati già destinatari del questionari “C”, “D” e “I”.

A seguito della ripetizione della prova scritta è stata pubblicata la graduatoria di merito del 7 maggio 2010, nella quale tutti i ricorrenti sono risultati essere idonei non vincitori del concorso.

L’Amministrazione, anche se la procedura concorsuale “de qua” non era definitivamente conclusa, ha proceduto alla indizione di altra procedura concorsuale di identico contenuto rispetto a quella in questione. Infatti, in data 23.7.2009, è stato pubblicato un altro bando sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno Supplemento Straordinario n. 1/24 del 20.8.2009, mediante il quale l’Amministrazione ha indetto una nuova procedura concorsuale per l’ammissione al corso di formazione di ulteriori 116 posti per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo di Sovrintendenti della Polizia di Stato.

Infine, in data 30 dicembre 2009 l’Amministrazione ha ritenuto di posticipare a data da destinare l’inizio del corso di formazione precedentemente fissato per il giorno 12 gennaio 2010.

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, i ricorrenti hanno proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio avanzando le domande indicate in epigrafe.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza n. 3102 in data 8-9/7/2010 il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta dai ricorrenti.

All’udienza del 24 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. I ricorrenti hanno proposto i seguenti motivi di ricorso avverso i provvedimenti impugnati:

a) Violazione dell’art. 97 Cost., nonché dei principi di efficienza, efficacia, economicità e speditezza dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 15, comma 7, del DPR n. 487/1994. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta: - l’Amministrazione non ha osservato le disposizioni normative indicate, non ottemperando all’obbligo di avviare al relativo corso di formazione anche i ricorrenti attraverso lo scorrimento della graduatoria;
- infatti, tutti i ricorrenti risultano essere idonei al concorso “de quo” e poiché l’esito finale di un concorso pubblico non consente di distinguere tra “graduatoria dei vincitori” e “graduatoria degli idonei”, occorre considerare l’unica graduatoria degli idonei (cioè di coloro che sono potenzialmente in grado di svolgere le funzioni relative al posto per il quale hanno partecipato al concorso);
- si può distinguere soltanto tra i “vincitori” (cioè quelli che essendosi collocati in una posizione utile in relazione ai posti messi a bando, possono immediatamente essere avviati al successivo corso di formazione) e gli “idonei” (cioè coloro che pur essendo stati ritenuti in grado di svolgere le predette funzioni non possono essere immediatamente avviati al successivo corso di formazione a causa della loro deteriore posizione nella graduatoria medesima;
posizione alla quale non corrisponde la disponibilità di un posto);
- sulla base dei dati comunicati dalla medesima Amministrazione, relativi alle vacanze di organico maturate dal 31.12.2002 al 31.12.2008 (senza considerare quelle maturate al 31.11.2001, oggetto del bando “de quo”, ed al 31.12.2009), l’ammontare complessivo dei posti vacanti è pari a 4359 unità (senza tener conto dei pensionamenti del personale appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti nel dicembre 2009 e di quelli già previsti nel primo semestre 2010);
- pertanto, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 24-quater del DPR n. 335/82 e dall’art. 12 del D.Lgs. n. 53/2001, l’Amministrazione avrebbe potuto e dovuto avviare anche i ricorrenti al corso di formazione, essendo inconfutabile ed inequivoca la disponibilità di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso;
- l’obbligo di scorrimento della graduatoria degli idonei, infatti, è previsto dall’articolo 15, comma 7, del DPR n. 487 del 1994 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) emanato in attuazione del D.Lgs. n. 29/93, il quale ha stabilito una validità temporale di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione, da utilizzarsi per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, se successivamente ed entro tale periodo dovessero rendersi disponibili;
- l’Amministrazione, invece, violando tale disciplina ha deciso di non procedere all’utilizzazione della graduatoria in questione per tutelare le legittime aspettative di coloro che ogni anno acquisiscono i requisiti per aspirare all’immissione nel molo dei sovrintendenti, come si evince dalla comunicazione inoltrata all’organizzazione sindacale SLAP. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) (V. all. n. 8);

b) Violazione dell’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per disparità di trattamento, per illogicità, per irragionevolezza e per ingiustizia manifesta: - il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto assunto sulla base di risultati della prova reiterata inficiati da palese disparità di trattamento tra i candidati del concorso “de quo”;
- tale disparità è costituita dal diverso tempo massimo fissato per l’espletamento della prova reiterata rispetto a quello che era stato previsto e concesso ai candidati per l’espletamento della prima prova concorsuale;
- per questi ultimi candidati il bando di concorso prevedeva il tempo massimo di sessanta minuti per rispondere ad ottanta domande;
conseguentemente tali candidati hanno avuto a propria disposizione quarantacinque secondi di tempo per ciascuna domanda, mentre i candidati della prova reiterata hanno avuto sessanta secondi di tempo per ciascuna domanda, sicché si è determinata una disparità di trattamento e, quindi, la graduatoria “de qua” risulta viziata e fonte di grave ingiustizia;
- sotto diverso profilo, va considerato che la prova reiterata verteva sulla materia ‘Legislazione di pubblica sicurezza e Leggi speciali’ e ciò costituisce un ulteriore elemento di disparità tra i candidati che hanno partecipato alla prima prova concorsuale e quelli che hanno partecipato alla prova reiterata in quanto questi ultimi hanno di fatto avuto modo di approfondire per detta prova solo quella materia, con maggiore possibilità dunque di rispondere esattamente alle domande.

c) Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e s.m., nonché violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per travisamento di fatti e per slealtà nel corso del procedimento: - la seconda graduatoria, pubblicata il 2 dicembre 2009, risulta essere illegittima in quanto non preceduta dal preventivo avviso di avvio del procedimento, a mente dell’art. 7 della legge n. 241/90;
- la graduatoria impugnata, infatti, si identifica in un provvedimento di secondo grado, incidendo su posizioni favorevoli derivante da una graduatoria precedente, annullata anche in via di autotutela;
- peraltro, le operazioni relative alla seconda correzione e la conseguente nuova graduatoria sono state poste in essere successivamente all’apertura delle buste contenenti i dati identificativi dei candidati, dopo la prima correzione, con conseguente violazione del principio della segretezza e dell’anonimato delle prove scritte dei concorsi pubblici.

2. L’Amministrazione resistente si è difesa in giudizio producendo atti e documenti relativi alla vicenda, contestando le censure avanzate dai ricorrenti, affermando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

3. All’udienza del 24 febbraio 2011 il Collegio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 73 c.p.a., ha rappresentato alla parte ricorrente che sussistevano profili di inammissibilità del ricorso in quanto lo stesso risultava notificato ai controinteressati, presso gli Uffici di appartenenza, non a mani proprie.

Al riguardo, il difensore dei ricorrenti ha sostenuto che ciò è avvenuto in quanto, a seguito di apposita richiesta rivolta all’Amministrazione, il Ministero dell’Interno non ha fornito i dati relativi alle residenze dei due controinteressati evocati in giudizio.

Il Collegio rileva che di tali circostanze non vi è prova in atti e, comunque, che il fatto che i ricorrenti non fossero in possesso dei recapiti delle residenze dei due controinteressati non avrebbe loro impedito di notificare il ricorso a mani proprie presso gli Uffici di appartenenza dei medesimi sicché, anche ove fosse dimostrata la circostanza descritta, la stessa non consentirebbe il rinnovo della notificazione ai controinteressati, non ricorrendo i presupposti dell’istituto dell’errore scusabile.

Ciò posto, il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Nella fattispecie in esame, gli avvisi di ricevimento destinati ai controinteressati risultano, infatti, sottoscritti da persone diverse dai medesimi controinteressati (F M e C G), correttamente individuati e, rispettivamente, in servizio presso il Compartimento della Polizia Ferroviaria Lombardia, sottosezione Porta San Giovanni via S. Freud n. 1 Milano, ed il Compartimento della Polstrada di Ancona, via G. Cervasoni n. 19 in Ancona, ove il ricorso è stato notificato a mezzo posta.

Al riguardo, la giurisprudenza ha costantemente affermato (cfr. infra multa: Cons. Stato, VI Sez., 5 aprile 2007 n. 1549, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 03 dicembre 2007, n. 12098;
T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 14 aprile 2008 , n. 3146;
Consiglio Stato, sez. V, 25 agosto 2008, n. 4078;
Consiglio Stato , sez. V, 17 settembre 2008 , n. 4400;
T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 30 dicembre 2008, n. 12395) che la notifica al controinteressato del ricorso, presso l'ufficio pubblico ove egli presta servizio, non a mani proprie, ma con consegna dell'atto ad altra persona, pur se addetta all'ufficio stesso, è inammissibile, atteso che la possibilità prevista dall'art. 139 comma 2, c.p.c. di procedere alla notifica a mani di “persona addetta all'ufficio” si riferisce esclusivamente agli uffici dove l’interessato tratta i propri affari – per cui può affermarsi un’immedesimazione di principio tra ufficio e destinatario - e non anche quello presso il quale il dipendente pubblico controinteressato presti lavoro subordinato.

Una siffatta interpretazione, oltre a rispondere alle esigenze peculiari del processo amministrativo, è confortata anche dal parallelo e alternativo riferimento, operato dallo stesso primo comma dell'art. 139 Cod. proc. civ., al luogo di esercizio, evidentemente in proprio, dell'industria o del commercio, nonché dalla previsione del secondo e terzo comma circa le persone idonee a ricevere la notificazione, che postula la sussistenza di un rapporto strettamente fiduciario tra esse e il destinatario della notificazione stessa, presupposizione non riferibile ad un ufficio, la cui organizzazione non rientra nella disponibilità del destinatario medesimo.

In conclusione, in relazione alla irritualità dell'adempimento effettuato dall'ufficiale giudiziario, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di contraddittorio.

4. Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda ed alle modalità di instaurazione del contraddittorio – per compensare tra le parti le spese di lite.

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